DENUNCIA DI FATTI DANNOSI


Brugherio, 10 Settembre 2011
                                                                                             
Al Presidente della Commissione
di inchiesta sul Comparto Urbanistico D2.2.


Riservata personale

Oggetto: Denuncia dei fatti dannosi – atto dovuto- art.1 comma 3 della legge 20/1994

Il sottoscritto Massimo Pirola,
premesso
·         di essere stato convocato in data odierna, al fine di essere sentito  dalla Commissione di inchiesta sul Comparto Urbanistico D2.2,
·         di aver relazionato, dalle ore 10;30 alle ore 12;00 circa, dettagliatamente e con supporto documentale oltre ad aver risposto a tutte le domande poste dai commissari;
considerato
1.      di aver fornito documentazione (delibera/informativa della Giunta n.9 del 27/01/2009), da cui  si rilevano  i prezzi di vendita dei diritti edificatori, della relativa area nonché dai connessi accordi, così determinati : per vendita diritti edificatori in edilizia residenziale libera Euro 280,00 al mc; per vendita diritti edificatori in edilizia convenzionale Euro 75,00 al mc; per standard qualitativo Euro 40 al mc:
2.      che nella Convenzione stipulata il 10 settembre 2010 a ministero Notaio Carla Fresca Fantoni di Legnano, risulterebbe stato creato un pregiudizio al patrimonio dell’amministrazione, derivante dalla applicazione di prezzi di vendita inferiori a quanto stabiliti dall’organo esecutivo (giunta Comunale) per un importo totale pari ad Euro 517.054,90;
3.      che come risulta evidente dalla documentazione fornita nelle commissioni urbanistiche del  giorno 4 novembre 2009 e successiva del 11 novembre 2009, i consiglieri comunali membri  DELLA COMMISSIONE URBANISTICA, sono stati tratti in inganno, da comportamenti illeciti, che hanno determinato:  una delibera di Giunta che ha stabilito,  un differimento ingiustificato, del pagamento per prezzo  da parte dei privati operatori di circa 16 mesi rispetto alle originarie condizioni contenuto nella documentazione prodotta ai commissari consiglieri; due conseguenti deliberi di consiglio comunale che hanno disatteso i prezzi convenuti e stabiliti dalla Giunta Comunale n.9 del 27 gennaio 2009;
4.      che tra gli operatori “beneficiari” risulterebbero due Cooperative cittadine: la prima denominata Cooperativa Brugherio 82;  la seconda denominata Cooperativa di Abitanti 25 Aprile – La Casa del Popolo;
5.      che quest’ultima cooperativa, Cooperativa di Abitanti 25 Aprile – La Casa del Popolo, dal 28 maggio 2010 ha come titolare della  carica di Revisore Unico il Dott. Radaelli Ruggero, attuale Presidente dei revisori del Comune di Brugherio nominato in carica dall’aprile 2009;
6.      che gli elementi indiziari di fatti dannosi teste citati, di cui questa Commissione è venuta a conoscenza, fanno sorgere l’obbligo  di denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti affinché, quest’ultima, ove ricorrano gli estremi, dia l’avvio alle iniziative di competenza;
7.      che in relazione all’obbligo di denuncia, nel 2007 è stata diramata dalla Procura Generale, una nuova nota interpretativa ( n. 9434/2007P del 2 agosto 2007) già consegnata per tempo al Presidente della Commissione d’inchiesta;
Per tutto quanto premesso e considerato, nel rispetto dell’attività della Commissione di inchiesta sul Comparto Urbanistico D2.
Chiede
·         che sia data tempestiva comunicazione alla Procura Generale della Corte dei Conti –sez- Lombardia dell’avvio dell’attività d’indagine svolta da codesta commissione, e delle successive risultanze qui trascritte;
In attesa di ricevere tempestiva prova dell’avvenuta comunicazione, con riserva di procedere personalmente,
Con osservanza
Massimo Pirola

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