Cooperative Edilizia convenzionata - prezzo di assegnazione maggiorato - restituzione del maggior valore incassato - Tribunale di Monza
Tribunale di Monza, Sez. I, 13.04.2011 E' fondata la domanda giudiziale di accertamento della nullità parziale del contratto di compravendita immobiliare, nella parte relativa alla determinazione del prezzo così come sia stato stabilito nel preliminare di vendita, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma incassata in eccedenza laddove, l'immobile oggetto della compravendita, sia un alloggio di edilizia popolare convenzionata. L'imperatività dell' art. 35 della legge n. 865 del 1971 , che delega ai Consigli comunali il potere di fissare i criteri per la determinazione dei prezzi degli alloggi di edilizia popolare, si desume dalla natura pubblicistica degli interessi economico – sociali tutelati con la conseguenza che ove il comune, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione richiamata nel contratto definitivo, autorizzi la vendita del diritto di superficie dell'immobile, fissando al contempo il relativo prezz