OFFERTE ANOMALE
l Tar Liguria con la Sentenza n. 1431 del 14 ottobre 2014 affronta la questione concernente l’applicabilità del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del Dlgs. n. 163/06. Tale disposizione stabilisce che, “ per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in tal caso non si applica l’art. 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 ”.