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Visualizzazione dei post da novembre, 2013

IL COMUNE DI BRUGHERIO E' VIRTUOSO ALLA LUCE DEI SUI REGOLAMENTI ?

L'adeguamento degli ordinamenti comunali (statuto, regolamenti ecc) ai principi di cui alla norma qui sotto indicata costituisce elemento di valutazione. Facciamo un piccolo esempio: Il regolamento di accesso all'edilizia convenzionata è un indibita restrizione ???? Saranno i revisori legali a valutarne ........  DL 138/2011 art.3  Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzi

LE ASSOCIAZIONI FANTASMA DOVE SI ANNIDA L'EVASIONE

Anche nella nostra città si annidano fantomatiche associazioni, che con evidenza svolgono attività commerciale, a volte queste sono o lo sono state in passato, a stretto   contatto con la pubblica amministrazione ( ente locale). Nella maggioranza delle volte, la pubblica amministrazione, che dovrebbe controllarle queste entità, anche sotto l’aspetto legale e fiscale non è in grado di porre il minimo controllo e pertanto l’evasione corre corre….. e che evasione. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha negato la sussistenza dei requisiti per la fruizione del regime agevolato 398/1991 ad un’associazione nei confronti della quale è stato rilevata la presenza non di una marginale attività commerciale funzionale ad una vita associativa, bensì di una fantomatica, e nei fatti inesistente, vita associativa utilizzata quale copertura di un’attività puramente commerciale.  In tal senso depongono tutte le prove: il sito Internet che reclamizzava non eventi sportivi
Nel giudizio in esame l’appellante Enel distribuzione s.p.a. ha chiesto l’annullamento del regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune con deliberazione del C.C. ed ha riproposto innanzi al Consiglio di Stato l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Com une. Ad avviso del Collegio correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto non applicabile al caso di specie (vertendosi in materia di legittimità di atto regolamentare) la legittimazione a stare in giudizio del dirigente competente ratione materiae, e ciò nel rispetto del principio di separazione delle funzioni dell’organo di vertice politico dall’attività di gestione affidata esclusivamente ai dirigenti, sancito dal decreto legislativo n. 29/1993 sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. L’esercizio della potestà regolamentare e normativa in genere rientra, infatti, tra le prerogative proprie ed esclusive degli organi "politici" dell’ente comunale