Classificazione errata Il Tar boccia il Prg del Centrosinistra


BRUGHERIO
Classificazione errata Il Tar boccia il Prg del Centrosinistra
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Una classificazione sbagliata. Che, a distanza di otto anni dalla sua adozione, ha portato all'annullamento di una parte della Variante del Prg. Documento urbanistico varato dall'allora Giunta di Centrosinistra guidata da Carlo Cifronti che aveva classificato in un certo modo la zona dov'è ubicato il depuratore. Un modo sbagliato per l'Alsi (la società  che gestisce la struttura) che aveva proposto ricorso avverso il Prg al Tribunale amministrativo regionale. Che ora ne ha riconosciuto (anche se non completamente) le ragioni. La sentenza del Tar va così a risolvere una controversia iniziata nell'aprile del 2004 quando il Consiglio comunale adottò la Variante generale al Prg. Documento che, nelle sue varie articolazioni, toccava anche la zona dell'impianto di depurazione gestito dall'Alsi. La disposizione adottata dall'Aula prevedeva infatti anche la classificazione idrogeologica della zona, l'individuazione di una fascia di rispetto dalla vicina autostrada e la classificazione acustica dell'area. Scelte contestate dall'Alsi, che aveva opposto ricordo al Tar. Ma se sulla classificazione idrogeologica e sulla fascia di rispetto i giudici hanno rimarcato il venir meno del contrasto dal momento che, in sede di approvazione definitiva, il Comune aveva accolto le osservazioni dell'Alsi, per quanto riguarda la classificazione acustica si è andato avanti. Perché a fronte della scelta dell'allora Amministrazione di individuare la zona come «area di tipo misto» (caratterizzate da media densità  di popolazione, con attività  commerciali, limitate attività  artigianali e senza industriali), l'Alsi, rappresentata davanti al Tribunale amministrativo regionale dall'avvocato Umberto Grella , ha sempre ribadito che, nella realtà , in quella zona esisteva solo un grande impianto di depurazione. Una posizione accolta dai giudici che, nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, hanno rimarcato che «la scelta di zonizzazione in classe III non appare rispettosa della normativa primaria in materia, oltre che viziata da eccesso di potere per travisamento, illogicità  e difetto di istruttoria». Da qui la scelta dei giudici di annullare la deliberazione in questione, mentre l'Alsi non ha ottenuto né il richiesto risarcimento danni di cui «non è stata offerta concreta e idonea prova» né una liquidazione in via equitativa..

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