Classificazione errata Il Tar boccia il Prg del Centrosinistra
BRUGHERIO
Classificazione
errata Il Tar boccia il Prg del Centrosinistra
Una classificazione sbagliata. Che, a distanza di otto anni dalla sua
adozione, ha portato all'annullamento di una parte della Variante del Prg.
Documento urbanistico varato dall'allora Giunta di Centrosinistra guidata
da Carlo Cifronti che aveva classificato in un certo
modo la zona dov'è ubicato il depuratore. Un modo sbagliato per l'Alsi (la
società che gestisce la struttura) che aveva proposto ricorso avverso il
Prg al Tribunale amministrativo regionale. Che ora ne ha riconosciuto (anche se
non completamente) le ragioni. La sentenza del Tar va così a risolvere una
controversia iniziata nell'aprile del 2004 quando il Consiglio comunale adottò
la Variante generale al Prg. Documento che, nelle sue varie articolazioni,
toccava anche la zona dell'impianto di depurazione gestito dall'Alsi. La
disposizione adottata dall'Aula prevedeva infatti anche la classificazione
idrogeologica della zona, l'individuazione di una fascia di rispetto dalla
vicina autostrada e la classificazione acustica dell'area. Scelte contestate
dall'Alsi, che aveva opposto ricordo al Tar. Ma se sulla classificazione
idrogeologica e sulla fascia di rispetto i giudici hanno rimarcato il venir
meno del contrasto dal momento che, in sede di approvazione definitiva, il
Comune aveva accolto le osservazioni dell'Alsi, per quanto riguarda la
classificazione acustica si è andato avanti. Perché a fronte della scelta
dell'allora Amministrazione di individuare la zona come «area di tipo misto»
(caratterizzate da media densità di popolazione, con attività
commerciali, limitate attività artigianali e senza industriali), l'Alsi,
rappresentata davanti al Tribunale amministrativo regionale dall'avvocato Umberto Grella , ha sempre ribadito che, nella
realtà , in quella zona esisteva solo un grande impianto di depurazione.
Una posizione accolta dai giudici che, nella sentenza pubblicata nei giorni
scorsi, hanno rimarcato che «la scelta di zonizzazione in classe III non appare
rispettosa della normativa primaria in materia, oltre che viziata da eccesso di
potere per travisamento, illogicità e difetto di istruttoria». Da qui la
scelta dei giudici di annullare la deliberazione in questione, mentre l'Alsi
non ha ottenuto né il richiesto risarcimento danni di cui «non è stata offerta
concreta e idonea prova» né una liquidazione in via equitativa..
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