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BRUGHERIO :GIUNTA ROSSA, NIENTE INTITOLAZIONE AL SEMINARISTA

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Giunta rossa, ma di vergogna . Il seminarista non vale nemmeno un parco pubblico. La giunta di Marco Troiano ha infatti bocciato un ordine del giorno che chiedeva di intitolare alla memoria di Rolando Rivi un’area pubblica. Il caso è scoppiato dentro le quattro mura del Consiglio comunale, ma la figuraccia rischia di uscire e di restare. Rivi, infatti, è il 14enne seminarista beatificato qualche settimana fa da Papa Francesco, che fu ucciso dai partigiani comunisti durante l’ultima guerra. “Fu condotto a suon di calci, pugni e cinghiate in un bosco – spiega Mariele Benzi, che ha presentato la richiesta – dove fu costretto a scavarsi la fossa e poi fu freddato da due colpi di pistola. Della sua talare fu fatto un pallone da prendere a calci”. Il nome di Rivi non è scelto a caso: “Avevamo scelto un parco vicino a piazza Togliatti, proprio perché Palmiro Togliatti, allora ministro, seppe ma si girò dall’altra parte. Quello che ha fatto oggi questa giunta di sinistra,

IL COMUNE DI BRUGHERIO E' VIRTUOSO ALLA LUCE DEI SUI REGOLAMENTI ?

L'adeguamento degli ordinamenti comunali (statuto, regolamenti ecc) ai principi di cui alla norma qui sotto indicata costituisce elemento di valutazione. Facciamo un piccolo esempio: Il regolamento di accesso all'edilizia convenzionata è un indibita restrizione ???? Saranno i revisori legali a valutarne ........  DL 138/2011 art.3  Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzi

LE ASSOCIAZIONI FANTASMA DOVE SI ANNIDA L'EVASIONE

Anche nella nostra città si annidano fantomatiche associazioni, che con evidenza svolgono attività commerciale, a volte queste sono o lo sono state in passato, a stretto   contatto con la pubblica amministrazione ( ente locale). Nella maggioranza delle volte, la pubblica amministrazione, che dovrebbe controllarle queste entità, anche sotto l’aspetto legale e fiscale non è in grado di porre il minimo controllo e pertanto l’evasione corre corre….. e che evasione. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha negato la sussistenza dei requisiti per la fruizione del regime agevolato 398/1991 ad un’associazione nei confronti della quale è stato rilevata la presenza non di una marginale attività commerciale funzionale ad una vita associativa, bensì di una fantomatica, e nei fatti inesistente, vita associativa utilizzata quale copertura di un’attività puramente commerciale.  In tal senso depongono tutte le prove: il sito Internet che reclamizzava non eventi sportivi
Nel giudizio in esame l’appellante Enel distribuzione s.p.a. ha chiesto l’annullamento del regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune con deliberazione del C.C. ed ha riproposto innanzi al Consiglio di Stato l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Com une. Ad avviso del Collegio correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto non applicabile al caso di specie (vertendosi in materia di legittimità di atto regolamentare) la legittimazione a stare in giudizio del dirigente competente ratione materiae, e ciò nel rispetto del principio di separazione delle funzioni dell’organo di vertice politico dall’attività di gestione affidata esclusivamente ai dirigenti, sancito dal decreto legislativo n. 29/1993 sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. L’esercizio della potestà regolamentare e normativa in genere rientra, infatti, tra le prerogative proprie ed esclusive degli organi "politici" dell’ente comunale

COMUNE DI BRUGHERIO -TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE .. STORIA INFINITA

Indicazioni utili per non cadere nel danno erariale e che danno erariale…. a-     Corrispettivo da corrispondere per la cessione delle are già concesse in diritto di superficie. Criterio confermato dalla corte dei Conti a Sezioni Unite del 14/04/2011: Convenzioni di cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865- C= ( V v x 60%) – O c dove; C= Corrispettivo da versare al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ai sensi del comma 48, art.31, legge 448/1998; V v = valore venale attuale dell’area in proprietà; O c = onere di concessione del diritto di superficie rivalutato alla data di calcolo del Corrispettivo. b-     Corrispettivo per la cancellazione dei vincoli convenzionali:. C v = [( V v x 60%) – O c ] x0.50 x A dove; C v = Corrispettivo da versare al Comune per la cancellazione dei vincoli convenzionali; C= valore del diritto di superficie in piena proprietà ai sensi del comma 48, art.31, le

Quando si parlerà di cessione del diritto di superficie ........scomoderomo i migliori matematici per criptare il criterio sino ad oggi utilizzato

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà: i chiarimenti della Corte dei Conti sul calcolo per la determinazione del corrispettivo :  Il Sindaco del Comune di Ferrara ha chiesto un parere alla Corte dei Conti sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 31 comma 48 della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria per il 1999), riguardante la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, anche in considerazione delle deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite n. 22/CONTR/11 del 14 novembre 2011 e Sezione Regionale per la Lombardia n. 1 del 2009. Fa rilevare il Comune richiedente che "dalla lettura della normativa (art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998) e dal disposto della Corte, appare una difformità in merito alla percentuale da applicare: A) valore venale del bene calcolato al 60% e pertanto riduzione del 40% (secondo l'art. 31, comma 48, della legge n.

ALCUNE NOTE AL BILANCIO COMUNALE

Differenze tra debiti fuori bilancio e passività pregresse: la corretta contabilizzazione dei debiti per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti, Corte dei Conti Il Comune di Bosnasco (PV) ha richiesto alla Corte dei Conti, Sezione Lombardia un parere sulla corretta modalità di contabilizzazione di debiti per fornitura di energia elettrica che, in termini di competenza economica, è riferibile ad esercizi precedenti, ma che, in termini di competenza finanziaria, si sono manifestati solo nell’esercizio in corso e in quello precedente, mediante la liquidazione, in fattura di conguaglio, degli importi dovuti. La Corte dei Conti ha in primo luogo evidenziato come il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all’interno della sfera patrimo