Post

Visualizzazione dei post da marzo, 2020
Le variazioni  previste dall’art. 175, comma 4 del TUEL che possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine. Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente. Sul tema del parere dell’organo di revisione è di recente intervenuto il Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) con un proprio documento del febbraio scorso. Esso

Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020.

Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 30 marzo 2020 In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Testo integrale IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’e

Comunicazione e Autocertificazione Decreto Legge n.18/2020 per la sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

Comunicazione e Autocertificazione Decreto Legge n.18/2020 per la sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing L’Art. 56 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, titolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)”, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 prevede che le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003[1], aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di

Codice della protezione civile Dlgs 1 del 2 gennaio 2018

Art. 12 Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012) 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 1

CEM non tutela i cittadini Brugheresi e l'Amministrazione Troiano non fa nulla

Le nuove regole sulla trasparenza Dal DUP Comune di Brugherio pagina 43: “Il metodo approvato ha tuttavia ad una prima analisi evidenziato una elevata complessità di applicazione in sede di definizione del piano finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2020, in primis in capo al soggetto gestore, cui compete la predisposizione effettiva del piano, poi da validarsi e approvarsi dall’ente territorialmente competente e quindi, ancora, da validarsi da parte della stessa ARERA. Nello specifico dell’Ente, il gestore CEM Ambiente S.p.A. ha comunicato già in data 24 dicembre 2019, con nota assunta al protocollo comunale al numero 41385/19 del 31 dicembre 2019 , di non essere in grado allo stato di fornire il piano finanziario predisposto secondo il nuovo MTR stabilito con la deliberazione ARERA 443/2019 e che, stante la complessità di tale nuova metodologia, avrebbe potuto sviluppare tale nuovo modello solo più avanti.” ( mi verrebbe da dire, ma