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Baratto amministrativo e apertura dei giudici contabili sui crediti extratributari a residui

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 24/6/2016 n. 172/2016/PAR Baratto amministrativo. Pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 24 d.l. 133/2014 (baratto amministrativo); la Sezione conferma la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di accordare agevolazioni tributarie, anche alla luce dell’art. 190 d.lgs. 18/04/2016, che prevede circostanziate riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato. Si ritengono esclusi tributi locali relativi ad esercizi finanziari passati e confluiti nella massa dei residui attivi. Per quanto concerne i crediti di natura extra tributaria il ricorso al baratto amministrativo può essere consentito salva verifica della natura disponibile di tali crediti, escludendo la possibilità di compensare i debiti del contribuente verso il comune con la realizzazione di appalti di lavori, di opere o di servizi affidati senza gara. LA CORTE DEI CONTI