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Risarcimento danni da allagamento – Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 30 novembre – 1 dicembre 2016, n. 13293 Alla luce della consolidata giurisprudenza anche di legittimità, è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un’adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell’ente, che risulta soggetto a ciò preposto. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009). Orbene – come statui

Il Rimborso delle spese legali è escluso se il difensore non è scelto di comune accordo

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31324 depositata il 4 dicembre 2018. Il dipendente pubblico non ha diritto ad ottenere, da parte dell’amministrazione pubblica, il rimborso delle spese legali sostenute qualora abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all’ente la nomina già effettuata. Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31324 depositata il 4 dicembre 2018. Nel caso di specie l’amministrazione aveva negato al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale, concluso con l’estinzione per prescrizione dei reati omissivi contravvenzionali contestati (nella specie si trattava della violazione della normativa in tema di adizione di misure di sicurezza relative all’impianto elettrico di una scuola), in quanto il dipendente avev