In tema di compensi ai componenti gli organi delle Fondazioni
Lombardia/152 /2014/PAR
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE
DEI CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola Consigliere
dott. Salvatore Tutino Consigliere
dott. Gianluca
Braghò Primo
Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti Referendario
dott. Paolo Bertozzi Referendario
dott. Cristian Pettinari Referendario
dott. Giovanni Guida Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 20 marzo 2014
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti
n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le
deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota del 6 marzo 2014, prot. 2827, con la quale il sindaco
del comune di Canegrate (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità
pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la
quale la Sezione
ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri
previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Canegrate (MI);
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;
PREMESSO CHE
Il sindaco del comune di Canegrate (MI), mediante nota n. 2827 del
6 marzo 2014, ha posto un quesito in merito alla retribuzione da riconoscere ai
componenti del consiglio di amministrazione di una Fondazione Onlus, alla luce
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010.
Nella richiesta il sindaco riferisce che i comuni di Canegrate e
Busto Garolfo, nell’anno 2001, hanno costituito una Fondazione Onlus denominata
“Il Cerchio” con scopo di provvedere all’offerta di servizi socio assistenziali
e socio sanitari, approvandone lo statuto e conferendo le risorse economiche
necessarie per la costituzione del patrimonio iniziale di essa; gli stessi comuni
successivamente hanno approvato una convenzione con la Fondazione per la
concessione della gestione di una Residenza Sanitaria Assistita per anziani.
L’art. 7 dello statuto della Fondazione prevede che i membri del
consiglio di amministrazione (nominati dai sindaci dei due comuni) possano
vedersi riconosciuto un compenso definito congiuntamente dai sindaci stessi; ai
componenti di detto consiglio di amministrazione è stato finora riconosciuto un
compenso annuo.
Ciò premesso, ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 6
comma 2 D.L. 78/2010 in merito al contenimento della spesa, il sindaco chiede se
la deroga alla disposizione che impone di considerare onorifici gli incarichi
di partecipazione agli organi collegiali di enti strumentali che ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, possa ritenersi operante nei
confronti della Fondazione “Il Cerchio” in base alla sua tipologia (Onlus).
Si chiede, quindi, se possa ritenersi che la deroga prevista dal
secondo periodo dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010 come convertito, operi in relazione al solo “nomen iuris” dell’ente strumentale
quindi consentendo che gli incarichi di partecipazione agli organi collegiali
di enti strumentali che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche
(onorifici in base al disposto del primo periodo dell’art. 6 comma 2 D.L.
78/2010) possano essere retribuiti se tali enti strumentali sono, come nel caso
di specie, Onlus.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED
OGGETTIVA
La richiesta di parere di cui sopra è
intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7,
comma 8, della legge 5
giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le
Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni
regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante
adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, ha
attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione,
preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta,
con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva
prevista dalla normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo all’individuazione
dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si
osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il
parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art.
50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è
ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
Sotto il profilo oggettivo, il quesito
proposto attiene alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto
legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito con la legge n. 122/2010.
Il quesito riveste portata generale ed
astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla
legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni
attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità
amministrativo-contabile.
Ne consegue che la richiesta di parere,
rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile
e può essere esaminata nel merito.
MERITO
Sulla portata applicativa della normativa
vincolistica, già oggetto di un numerosi interpelli, la Sezione ha formato un
orientamento consolidato che è opportuno richiamare.
L’art. 6 comma 2 del D.L.
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità
erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università,
enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio,
agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali,
alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.
La norma va considerata
nell’alveo complessivo di cui al decreto legge n. 78/2010, contenente altre
previsioni normative (in particolare negli artt. 5 e 6) che hanno previsto
varie forme di riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.
Il quesito posto dal
Comune, in materia di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione
di una Fondazione Onlus, s’incentra sulla reale portata del criterio
derogatorio testualmente previsto dall’art. 6 comma 2 del citato decreto legge
(per le fattispecie già scrutinate dalla Sezione relative ai compensi erogabili ai componenti di consigli
d’amministrazione e di controllo di Aziende Speciali, cfr. deliberazioni
n. 155/2011/PAR, n. 366/2011/PAR, n. 598/2011/PAR, n. 616/2011/PAR, n.
669/2011/PAR; 10/2013/PAR, di Istituzioni cfr. deliberazione n. 1065/2010/PAR e
di Consorzi fra enti locali, cfr. deliberazioni n. 361/2011/PAR, n.
674/2011/PAR e n. 114/2012/PAR.
Questa Sezione, in sede
consultiva, ha già avuto modo di chiarire (per tutti parere n. 669/2011/PAR)
che, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, vale a dire di
contenere la spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli
enti locali, la previsione contenuta nel comma 2 preclude di erogare qualsiasi
compenso in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi
pubblici (deliberazione n. 155/2011/PAR).
La norma di legge
prevede, infatti, come ambito applicativo del precetto quello degli enti, anche
aventi struttura privatistica (eccezion fatta per le società), che “comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Circa la ricorrenza di
tale requisito, la Sezione
è intervenuta in più occasioni, specificando, in particolare, che a nulla
rileva che la dipendenza finanziaria si manifesti sotto forma di contribuzione,
sia invece connessa con le tariffe stabilite da apposito contratto di servizio
per le prestazioni erogate in favore dell’ente locale o sia stabilita nello statuto
sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di
gestione (in termini i pareri n. 366/2011 e n. 598/2011).
Nel parere n. 155/2011,
per esempio, si è precisato che nel caso in l’Azienda speciale non riceve
contributi ma opera in regime di corrispettivi per i servizi effettuati, in
ragione di un contratto di servizio a titolo oneroso in cui il Comune è il
principale acquirente delle prestazioni, la norma va comunque applicata.
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune riferisce
che l’organismo partecipato, pur avendo ricevuto contributi pubblici in sede di
dotazione patrimoniale, operi in regime derogatorio quanto a compensi erogabili
ai componenti del Consiglio di amministrazione, alla luce della previsione
testuale contenuta nel medesimo art. 6 comma 2 del citato decreto. La natura di
Onlus della Fondazione, esercitante attività non lucrativa di utilità sociale, condurrebbe
a non ritenere rilevante il requisito della contribuzione pubblica, avallando
una sorta di prevalenza della forma giuridica (Fondazione Onlus) sulla sostanza
(organismo strumentale dell’Ente locale beneficiario di contribuzione pubblica)
rimessa alla valutazione tipica legale già compiuta in sede legislativa.
Sulla
specifica questione, il Collegio ritiene che l’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010,
nel prevedere testualmente le tipologie di organismi partecipati per i quali
non si applica la normativa vincolistica, mediante il termine “Onlus”, abbia
inteso stabilire una relatio formale con
la categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuata
dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 per fini di agevolazione
fiscale. Il regime derogatorio, rispetto alla generale disciplina limitativa
dei compensi per gli organi di amministrazione, trova la sua ragion d’essere
nella previsione testuale di organismi partecipati che operano nell’ambito di
servizi pubblici preposti alla cura di interessi collettivi particolarmente
meritevoli di tutela, sul presupposto che la necessaria professionalità richiesta
per la sana ed efficiente conduzione di siffatti enti debba trovare idonea
remunerazione.
Ne consegue
che al fine di escludere la gratuità dell’opera prestata dai componenti del
consiglio di amministrazione della Fondazione, non è sufficiente soffermarsi
sul mero nomen juris della
Fondazione, dovendo l’amministrazione comunale compiere una ponderata
valutazione circa la sussistenza dei requisiti statutari e circa la natura
dell’attività in concreto esercitata (totale assenza di fine lucrativo, utilità
sociale del servizio reso), in linea con gli indici di riconoscimento della
tipologia “Onlus” prevista dalla legislazione vigente.
Qualora
dall’analisi compiuta emergessero carenze nei requisiti tipici della categoria “Onlus”,
la fattispecie ricadrebbe nella portata applicativa della disciplina
vincolistica prescritta dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, stante la
sussistenza della contribuzione pubblica di cui ha beneficiato la Fondazione
Onlus “il Cerchio”, per espressa ammissione dell’amministrazione istante, con
la conseguente natura gratuita dell’incarico di componente del consiglio di
amministrazione.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere
della Sezione.
Il
Relatore Il
Presidente
(Dott. Gianluca
Braghò) (Dott. Nicola
Mastropasqua)
Depositata in
Segreteria
(dott.ssa Daniela
Parisini)
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