OFFERTE ANOMALE
l Tar Liguria con la Sentenza n. 1431 del 14 ottobre 2014 affronta la
questione concernente l’applicabilità del criterio di esclusione
automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del
Dlgs. n. 163/06. Tale disposizione stabilisce che, “per lavori
d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può
prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in tal caso non si
applica l’art. 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3”.
I Giudici liguri osservano che la regola generale introdotta dal Legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia, individuate attraverso il meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, del Dlgs. n. 163/06, ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. Per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, la normativa nazionale, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell’Amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lexspecialis il meccanismo dell’esclusione automatica. Tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la Stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9, solamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione. Ne deriva che, nel caso di oggettivo contrasto o incoerenza tra le prescrizioni dei vari atti che costituiscono la legge di gara (come si verifica laddove il meccanismo dell’esclusione automatica non sia previsto dal bando, ma solo dal disciplinare), il dubbio sull’applicazione del meccanismo medesimo dovrà essere risolto sulla base dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alla procedura selettiva, quindi a favore dell’ammissione dell’offerta sospettata di anomalia. Tale soluzione si impone nel caso in esame, poiché il meccanismo di esclusione automatica, previsto dal disciplinare di gara, non era indicato dal bando (e neppure dal capitolato speciale) né quest’ultimo documento richiamava in alcun modo l’art. 122, comma 9, del Dlgs. n. 163/06.
I Giudici liguri osservano che la regola generale introdotta dal Legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia, individuate attraverso il meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, del Dlgs. n. 163/06, ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. Per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, la normativa nazionale, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell’Amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lexspecialis il meccanismo dell’esclusione automatica. Tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la Stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9, solamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione. Ne deriva che, nel caso di oggettivo contrasto o incoerenza tra le prescrizioni dei vari atti che costituiscono la legge di gara (come si verifica laddove il meccanismo dell’esclusione automatica non sia previsto dal bando, ma solo dal disciplinare), il dubbio sull’applicazione del meccanismo medesimo dovrà essere risolto sulla base dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alla procedura selettiva, quindi a favore dell’ammissione dell’offerta sospettata di anomalia. Tale soluzione si impone nel caso in esame, poiché il meccanismo di esclusione automatica, previsto dal disciplinare di gara, non era indicato dal bando (e neppure dal capitolato speciale) né quest’ultimo documento richiamava in alcun modo l’art. 122, comma 9, del Dlgs. n. 163/06.
Commenti
Posta un commento