COMPENSI AGLI ORGANI DELLE ISITUZIONI




Lombardia/1065/2010/PAR

 

                                                                CORTE DEI CONTI

IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA



 OMISS...

Nell’ambito della manovra finanziaria varata ed approvata nell’estate del 2010 (d.l. 31 maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che, con alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001, degli enti locali.
Uno degli articoli di questa natura è il “6” che, sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, contiene 27 commi che dettano alcune regole di contenimento dei costi che, a seconda della disposizione, sono applicabili da tutte o solamente da alcune amministrazioni pubbliche.
Il Sindaco del Comune di Broni, anche se sarebbe onere del richiedente formulare in modo preciso il quesito, non ha specificato a quale disposizione si riferisca la richiesta di parere, ma si è limitato a richiamare genericamente l’articolo 6 che contiene, ai commi 2 e 3, due disposizioni che potrebbero risultare applicabili al caso di specie a seconda della natura che sia riconosciuta alla Istituzione.
E’ opportuno, quindi, richiamare preliminarmente il contenuto delle due norme indicate sopra.
Al comma 2, dell’art. 6 il legislatore ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti” sia onorifica, fatto salvo il diritto al riconoscimento di gettoni di presenza, ove previsti, di importo non superiore ai 30 euro giornalieri”.
Il comma 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, “corrisposte dalle amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 … ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati … sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
L’istituzione, come risulta dall’art. 114 del TUEL, è un organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Si tratta di un organismo che non ha personalità giuridica, ma opera all’interno dell’ente locale di riferimento con la sola autonomia gestionale. In sostanza, è privo di un’autonoma soggettività e gli atti che compie sono imputabili direttamente all’ente locale.
Conseguentemente, a prima vista nessuna delle due previsioni normative citate sopra sembrerebbe direttamente applicabile.
Tuttavia, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, vale a dire di contenere la spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli enti locali e con specifico riferimento alla previsione contenuta nel co. 2, di evitare che venga erogato alcun compenso in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi pubblici, deve ritenersi che in relazione alle istituzioni gli enti locali siano tenuti ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei costi, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono provenienti in larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento.

  Infatti, ferma restando ogni questione in ordine alla circostanza che anche prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, potesse essere riconosciuta un’indennità continuativa a soggetti qualificati come amministratori della Istituzione, soggetto privo di personalità giuridica e dotato solo di autonomia gestionale, sicuramente dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 e, in particolare, della previsione contenuta nel co. 2 dell’art. 6, non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle Istituzioni. Infatti, se è vietato corrispondere compensi agli amministratori di enti dotati di personalità giuridica se questi ultimi ricevono contributi da enti pubblici, a maggior ragione non possono essere riconosciuti compensi a soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che dipendano finanziariamente dall’ente locale di riferimento.  

  P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore                                               Il Presidente
(Giancarlo Astegiano)                                     (Nicola Mastropasqua)

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