COMPENSI AGLI ORGANI DELLE ISITUZIONI
Lombardia/1065/2010/PAR
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
OMISS...
Nell’ambito
della manovra finanziaria varata ed approvata nell’estate del 2010 (d.l. 31
maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il
legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la
spesa pubblica, sia dello Stato che, con alcune limitazioni conseguenti alla
modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001, degli
enti locali.
Uno
degli articoli di questa natura è il “6” che, sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi”, contiene 27 commi che dettano alcune regole di
contenimento dei costi che, a seconda della disposizione, sono applicabili da
tutte o solamente da alcune amministrazioni pubbliche.
Il
Sindaco del Comune di Broni, anche se sarebbe onere del richiedente formulare
in modo preciso il quesito, non ha specificato a quale disposizione si
riferisca la richiesta di parere, ma si è limitato a richiamare genericamente
l’articolo 6 che contiene, ai commi 2 e 3, due disposizioni che potrebbero
risultare applicabili al caso di specie a seconda della natura che sia
riconosciuta alla Istituzione.
E’
opportuno, quindi, richiamare preliminarmente il contenuto delle due norme
indicate sopra.
Al
comma 2, dell’art. 6 il legislatore ha previsto che a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legge n. 78 “la
partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che
comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la
titolarità di organi dei predetti enti” sia onorifica, fatto salvo il diritto
al riconoscimento di gettoni di presenza, ove previsti, di importo non
superiore ai 30 euro giornalieri”.
Il
comma 3 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, “corrisposte
dalle amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 … ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati … sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010.
L’istituzione,
come risulta dall’art. 114 del TUEL, è un organismo strumentale dell’ente
locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Si
tratta di un organismo che non ha personalità giuridica, ma opera all’interno
dell’ente locale di riferimento con la sola autonomia gestionale. In sostanza,
è privo di un’autonoma soggettività e gli atti che compie sono imputabili
direttamente all’ente locale.
Conseguentemente,
a prima vista nessuna delle due previsioni normative citate sopra sembrerebbe
direttamente applicabile.
Tuttavia,
considerata la finalità che il legislatore si prefigge, vale a dire di
contenere la spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli
enti locali e con specifico riferimento alla previsione contenuta nel co. 2, di
evitare che venga erogato alcun compenso in favore degli amministratori degli
enti che ricevono contributi pubblici, deve ritenersi che in relazione alle istituzioni
gli enti locali siano tenuti ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei
costi, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono provenienti in
larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento.
Infatti, ferma restando ogni questione in
ordine alla circostanza che anche prima dell’entrata in vigore del decreto
legge n. 78 del 2010, potesse essere riconosciuta un’indennità continuativa a
soggetti qualificati come amministratori della Istituzione, soggetto privo di
personalità giuridica e dotato solo di autonomia gestionale, sicuramente dopo
l’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 e, in particolare, della
previsione contenuta nel co. 2 dell’art. 6, non è più possibile attribuire
alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali delle
Istituzioni. Infatti, se è vietato corrispondere compensi agli amministratori
di enti dotati di personalità giuridica se questi ultimi ricevono contributi da
enti pubblici, a maggior ragione non possono essere riconosciuti compensi a
soggetti che facciano parte di organi collegiali di organismi strumentali che
dipendano finanziariamente dall’ente locale di riferimento.
P.Q.M.
Nelle
considerazioni esposte è il parere della Sezione
Il Relatore
Il Presidente
(Giancarlo Astegiano) (Nicola
Mastropasqua)
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