AZIENDA SPECIALE FARMACIE - COMPENSI AL C.D.A (arrivederci)



Lombardia/198/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA


composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua                               Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola                    Consigliere
dott. Gianluca Braghò                                     Primo Referendario  (relatore)
dott. Alessandro Napoli                                   Referendario
dott. Donato Centrone                                    Referendario
dott. Francesco Sucameli                                Referendario
dott. Cristiano Baldi                                        Referendario
dott. Andrea Luberti                                       Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. 8531 di protocollo in data 15 aprile 2013, con la quale il sindaco del comune di Martinengo (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Martinengo (BG);
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Martinengo (BG), mediante nota n. 8531 del 15 aprile 2013, ha posto un quesito in merito al diritto dei membri dei componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale a percepire l’indennità alla luce dell’art. 6, comma 2 del DL 78/2010.
Il sindaco riferisce che il comune di Martinengo a suo tempo costituì l’Azienda speciale per il servizio farmaceutico ex art 114 del D. Lgs. 267/2000.

L’amministrazione è a conoscenza di precedenti pronunce della Corte dei conti che fanno rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 6 comma 2 del DL 78/2010 anche gli organi collegiali delle aziende speciali, anche nel caso in cui l’azienda non abbia mai ricevuto contributi dal comune, ritenendo che nella locuzione “enti che comunque ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” sia riconducibile anche il mero conferimento del capitale di dotazione (per tutte: parere della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 538/2012/PAR).
Alla luce di questa interpretazione il sindaco chiede se l’applicazione all’azienda speciale del regime di cui all’art. 6 citato sia sostenibile anche nel caso in cui l’azienda abbia interamente restituito al comune il capitale di dotazione. Si ritiene, infatti, che in tale circostanza il capitale di dotazione inizialmente conferito e poi restituito venga ad atteggiarsi come un contributo di start up per l'azienda speciale, mentre, a seguito della integrale restituzione di tale contributo, il patrimonio dell'azienda speciale possa essere considerato ,come il frutto esclusivo della sua attività imprenditoriale.
Si chiede, pertanto, se alla luce di tale circostanza possano ritenersi superate le argomentazioni a sostegno della natura onorifica dell'incarico di presidente e dei membri del CDA, ribadendo che l'azienda speciale non riceve alcun tipo di contribuzione pubblica, che il contratto di servizio non prevede costi sociali a carico dell'azienda speciale e che, al contrario, risultando da sempre in utile, l'azienda rappresenta una importante fonte di finanziamento. per il bilancio del Comune, attraverso la distribuzione annuale degli utili prodotti.
Ciò premesso, si richiede in sintesi se i componenti il CDA dell'azienda speciale che gestisce il servizio farmaceutico e che:
1. non è destinataria di contribuzione pubblica;
2. abbia restituito integralmente il capitale di dotazione inizialmente conferito;
3. abbia un contratto di servizio che non prevede costi sociali;
abbiano diritto a percepire l’indennità spettante ovvero se detta carica sia meramente onorifica ai sensi e agli effetti dell’art. 6, comma 2, del DL 78/2010.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata. 
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere del Comune di Solaro può ritenersi ammissibile attenendo alla materia della “contabilità pubblica”, in particolare all’applicazione di norme (compensi ai componenti di organi collegiali, di direzione, amministrazione e controllo) esplicitamente inserite dal legislatore all’interno di un testo normativo contenente “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria” volte, in particolare, alla generale riduzione dei costi degli apparati amministrativi e politici (art. 5 e seguenti d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).
Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.
Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Con la presente richiesta di parere si ripropone sostanzialmente il quesito già oggetto della deliberazione di questa Sezione n. 538/2012/PAR, a nulla rilevando la circostanza, peraltro giuridicamente non configurabile ai sensi dell’art. 114 commi 1 e 6 T.U.E.L., della retrocessione dell’iniziale capitale di dotazione conferito all’Azienda Speciale.
Il capitale di dotazione costituisce un requisito imprescindibile della personalità giuridica della Azienda Speciale medesima, la cui destinazione è vincolata sino al venir meno dell’ente strumentale ed in nessun caso può essere definito quale contributo inziale in fase di start up da retrocedere all’ente costituente.
Sotto altro profilo, occorre dare contezza dell’orientamento espresso da questa Sezione con deliberazione n. 184/2013/PAR in ordine al regime dei compensi spettanti in favore degli amministratori delle aziende speciali.

Attualmente, la puntuale disciplina si rinviene nell’art. 25 della Legge n. 27/2012 che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 114 T.U.E.L, ai sensi del quale: “alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali”. La norma estende, dunque, agli enti strumentali la disciplina delle Amministrazioni locali di riferimento, in un’ottica di progressiva assimilazione sistematica.

Il medesimo art. 25 statuisce che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie sono escluse dall’applicazione di siffatti divieti e limitazioni.
Siffatta esclusione comporta che a questa tipologie di aziende speciali continua ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 6 comma 2 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, come da costante giurisprudenza della Sezione (ex multis, cfr. il parere n. 669/2011 reso, sul punto, al Comune di Cremona).

In merito alla decorrenza della normativa di cui al citato articolo 6 comma 2 questa Corte non può che rinviare a quanto statuito nel predetto parere n. 669/2011. Alla luce della ratio della norma (diretta a contenere e razionalizzare la spesa pubblica statale e degli enti locali), nonché della inequivoca lettera della legge (“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”), essa si configura di immediata applicazione per gli organi collegiali in essere. Ad ulteriore conforto di tale esegesi si ribadisce che, nel caso in cui abbia inteso prevedere diverse decorrenze delle limitazioni in materia di riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, il Legislatore ha provveduto espressamente, come si è verificato – ad esempio - nel successivo quinto comma dello stesso art. 6 in discorso (“a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti”).
In conclusione, il Collegio non ritiene vi siano ragioni idonee a modificare l’orientamento già consolidatosi, anche alla luce dei precedenti in termini (Cfr. per tutti SRC Lombardia deliberazioni n. 538/2012/PAR, n. 22/2013/PAR, n. 184/2013/PAR).

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
                                                                                                                        Il Relatore                                             Il Presidente
   (Dott. Gianluca Braghò)                           (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
                                                   Il 08/05/2013
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

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