AZIENDA SPECIALE FARMACIE - COMPENSI AL C.D.A (arrivederci)
Lombardia/198/2013/PAR
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE
DEI CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola Consigliere
dott. Gianluca
Braghò Primo
Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 2013
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con il regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti
n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le
deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. 8531 di protocollo in data 15 aprile 2013, con la
quale il sindaco del comune di Martinengo (BG) ha richiesto un parere in
materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale
la Sezione ha
stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti
dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Martinengo (BG);
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;
PREMESSO CHE
Il sindaco del comune di Martinengo (BG), mediante nota n. 8531
del 15 aprile 2013, ha posto un quesito in merito al diritto dei membri dei
componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale a percepire
l’indennità alla luce dell’art. 6, comma 2 del DL 78/2010.
Il sindaco riferisce che il comune di Martinengo a suo tempo
costituì l’Azienda speciale per il servizio farmaceutico ex art 114 del D. Lgs.
267/2000.
L’amministrazione è a conoscenza di precedenti pronunce della
Corte dei conti che fanno rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 6
comma 2 del DL 78/2010 anche gli organi collegiali delle aziende speciali,
anche nel caso in cui l’azienda non abbia mai ricevuto contributi dal comune, ritenendo
che nella locuzione “enti che comunque
ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” sia riconducibile
anche il mero conferimento del capitale di dotazione (per tutte: parere della
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 538/2012/PAR).
Alla luce di questa interpretazione il sindaco chiede se
l’applicazione all’azienda speciale del regime di cui all’art. 6 citato sia
sostenibile anche nel caso in cui l’azienda abbia interamente restituito al
comune il capitale di dotazione. Si ritiene, infatti, che in tale circostanza
il capitale di dotazione inizialmente conferito e poi restituito venga ad
atteggiarsi come un contributo di start
up per l'azienda speciale, mentre, a seguito della integrale restituzione
di tale contributo, il patrimonio dell'azienda speciale possa essere
considerato ,come il frutto esclusivo della sua attività imprenditoriale.
Si chiede, pertanto, se alla luce di tale circostanza possano ritenersi
superate le argomentazioni a sostegno della natura onorifica dell'incarico di
presidente e dei membri del CDA, ribadendo che l'azienda speciale non riceve
alcun tipo di contribuzione pubblica, che il contratto di servizio non prevede
costi sociali a carico dell'azienda speciale e che, al contrario, risultando da
sempre in utile, l'azienda rappresenta una importante fonte di finanziamento.
per il bilancio del Comune, attraverso la distribuzione annuale degli utili
prodotti.
Ciò premesso, si richiede in sintesi se i componenti il CDA
dell'azienda speciale che gestisce il servizio farmaceutico e che:
1. non è destinataria di contribuzione pubblica;
2. abbia restituito integralmente il capitale di dotazione
inizialmente conferito;
3. abbia un contratto di servizio che non prevede costi sociali;
abbiano diritto a percepire l’indennità spettante ovvero se detta
carica sia meramente onorifica ai sensi e agli effetti dell’art. 6, comma 2,
del DL 78/2010.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED
OGGETTIVA
La richiesta di parere di cui sopra è
intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7,
comma 8, della legge 5
giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le
Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni
regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante
adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, ha
attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione,
preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta,
con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva
prevista dalla normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo all’individuazione
dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si
osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il
parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi
dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è
ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
Sotto il profilo oggettivo, la richiesta
di parere del Comune di Solaro può ritenersi ammissibile attenendo alla materia
della “contabilità pubblica”, in particolare all’applicazione di norme
(compensi ai componenti di organi collegiali, di direzione, amministrazione e
controllo) esplicitamente inserite dal legislatore all’interno di un testo
normativo contenente “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria”
volte, in particolare, alla generale riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e politici (art. 5 e seguenti d.l. 78/2010, convertito nella
legge n. 122/2010).
Il quesito riveste portata generale ed
astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla
legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni
attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità
amministrativo-contabile.
Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione
di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata
nel merito.
MERITO
Con la presente richiesta di parere si ripropone sostanzialmente
il quesito già oggetto della deliberazione di questa Sezione n. 538/2012/PAR, a
nulla rilevando la circostanza, peraltro giuridicamente non configurabile ai
sensi dell’art. 114 commi 1 e 6 T.U.E.L., della retrocessione dell’iniziale
capitale di dotazione conferito all’Azienda Speciale.
Il capitale di dotazione costituisce un requisito imprescindibile
della personalità giuridica della Azienda Speciale medesima, la cui
destinazione è vincolata sino al venir meno dell’ente strumentale ed in nessun
caso può essere definito quale contributo inziale in fase di start up da retrocedere all’ente
costituente.
Sotto altro profilo, occorre dare contezza dell’orientamento
espresso da questa Sezione con deliberazione n. 184/2013/PAR in ordine al
regime dei compensi spettanti in favore degli amministratori
delle aziende speciali.
Attualmente, la puntuale disciplina si
rinviene nell’art. 25 della Legge n. 27/2012 che ha
introdotto il comma 5 bis all’art.
114 T.U.E.L, ai sensi del quale: “alle aziende speciali ed alle istituzioni si
applicano le disposizioni del Codice di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
nonché le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali: divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali
e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche
degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli
enti locali”. La norma estende, dunque, agli enti strumentali la disciplina
delle Amministrazioni locali di riferimento, in un’ottica di progressiva
assimilazione sistematica.
Il medesimo art. 25 statuisce
che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie sono escluse
dall’applicazione di siffatti divieti e limitazioni.
Siffatta esclusione comporta che
a questa tipologie di aziende speciali continua ad applicarsi la disciplina
generale di cui all’art. 6 comma 2 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, come da
costante giurisprudenza della Sezione (ex
multis, cfr. il parere n. 669/2011 reso, sul punto, al Comune di Cremona).
In merito alla decorrenza della
normativa di cui al citato articolo 6 comma 2 questa Corte non può che rinviare
a quanto statuito nel predetto parere n. 669/2011. Alla luce della ratio della norma (diretta a contenere e
razionalizzare la spesa pubblica statale e degli enti locali), nonché della
inequivoca lettera della legge (“a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto”), essa si configura di immediata applicazione per gli
organi collegiali in essere. Ad ulteriore conforto di tale esegesi si ribadisce
che, nel caso in cui abbia inteso prevedere diverse decorrenze delle
limitazioni in materia di riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, il
Legislatore ha provveduto espressamente, come si è verificato – ad esempio - nel
successivo quinto comma dello stesso art. 6 in discorso (“a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove
non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre
componenti”).
In conclusione, il Collegio non ritiene vi siano ragioni idonee a
modificare l’orientamento già consolidatosi, anche alla luce dei precedenti in
termini (Cfr. per tutti SRC Lombardia deliberazioni n. 538/2012/PAR, n. 22/2013/PAR,
n. 184/2013/PAR).
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere
della Sezione.
Il
Relatore Il
Presidente
(Dott. Gianluca
Braghò) (Dott. Nicola
Mastropasqua)
Depositata in
Segreteria
(dott.ssa Daniela
Parisini)
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