Riduzione della mensa comunale; per il Comune di Brugherio una grande confusione

L'esatta misura delle riduzione di beni e servizi disposta dal D.L.66/2014. 
Comuni in ordine sparso.

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 6/10/2014)

L’ANCI è recentemente intervenuta, con comunicato del 30/09/2014, evidenziano la grande confusione, da parte di molti Comuni, per la concreta applicazione delle riduzioni della spesa di beni e servizi, disposta dal D.L.66/2014. L’ANCI si riferisce in modo particolare alla disposizione dell’art.9 comma 12 del citato decreto che stabilisce quanto segue “I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire i risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 9”. In particolare al comma 9 il decreto prevedeva un concorso da parte dei comuni alla riduzione della spesa (individuata nella tabella A sui beni e servizi indicati nei codici SIOPE) pari a complessivi 375,6 Milioni di Euro per l’anno 2014 e 563,4 per il successivo triennio (2015-2017). A fronte dell’indicata riduzione obbligatoria da lato delle spese, il legislatore ha previsto una correlata riduzione delle entrate dal Fondo di solidarietà comunale. L’importo esatto della riduzione è stato comunicato dal Ministero dell’Interno con comunicato del 05/09/2014 con esatta individuazione per comune (link: http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080814all.pdf), importo questo determinato a seguito della Conferenza Stato-città del 05/08/2014.
Conoscendo, pertanto, ogni comune l’importo della riduzione del FSC di competenza, si rendeva necessario procedere alternativamente:
  • Alla riduzione della spesa ai sensi dell’art.8 comma 8. Ogni Comune era, pertanto, autorizzato a ridurre  gli  importi  dei  contratti  in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui era già intervenuta l'aggiudicazione, anche  provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti avevano facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione;
  • Alla riduzione della spesa corrente di acquisto di beni e servizi, in piena autonomia, al fine di realizzare l’obiettivo della riduzione equivalente a quella comunicata per il Fondo di solidarietà Comunale.
MANCATA UNIFORMITA’ DELLE RIDUZIONI OPERATE DAI COMUNI
Proprio in merito all’alternativa di riduzione autonoma della spesa, nascono i dubbi dell’ANCI, la quale evidenzia come i Comuni, e per essi i revisori dei conti (ai quali spetta la verifica dell’effettiva adozione delle misure di riduzione della spesa attraverso specifica relazione ai sensi dell’art.47 comma 13 citato D.L.), stiano procedendo in ordine sparso nel modo seguente:
  • La riduzione viene effettuata rispetto a quella sostenuta nell’anno 2013;
  • La riduzione viene effettuata sulla base della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  • Alcuni procedono in base alla competenza (conti consuntivi), altri in base alla cassa (codice SIOPE comunicati);
  • Alcuni Comuni hanno ridotto solo alcune spese in misura corrispondente ai tagli disposti dalla normativa, aumentando altre, con evidente somma aritmetica non coincidente con la minore entrata del Fondo di Solidarietà Comunale.
A fronte, della variabilità delle spese per l’acquisizione di beni e servizi, il comportamento di quei comuni che nella loro somma algebrica non dovessero rispettare la riduzione, potrebbero avere problemi dalle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, in sede di verifica dei conti consuntivi. Al fine, pertanto, di scongiurare una tale eventualità, l’ANCI suggerisce al Governo un intervento legislativo chiarificatore ovvero, al Ministero dell’Economia e delle Finanze una circolare esplicativa sull’esatta interpretazione delle citate disposizioni legislative, tali da giustificare come legittima la facoltà in capo ai singoli Comuni di compensare il taglio disposto dalla normativa, senza dimostrazioni di tipo aritmetico.
Va precisato come, attualmente, si siano espresse due sezioni regionali di controllo sul tema della riduzione delle spese per beni e servizi e sulla certificazione da parte del collegio dei revisori.
RIDUZIONE DEL 5% DEI CONTRATTI ESISTENTI
Sull’argomento della riduzione dei contratti in essere è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n.147 depositata in data 30/07/2014. Secondo i giudici contabili, fermo restando l’obbligo di riduzione delle spese per acquisti e forniture di cui al comma 4  (“A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la  spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni  settore,  per  un  ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014…”), il disposto di cui alla lett. a) assurge a fonte legale di un potere di modifica unilaterale del contratto (e, più precisamente, di uno degli elementi essenziali del contratto, il prezzo) assegnato al contraente pubblico, potere che può esplicarsi anche prima della sottoscrizione, allorché, con l’aggiudicazione, siano già stati individuati contraente ed importo. Continua ancora il collegio contabile come, a prescindere dall’obbligatorietà o meno della decurtazione, non può non osservarsi come nessuna distinzione è stata, invece, introdotta dal legislatore in merito all’oggetto del contratto, riferendosi genericamente ad “acquisto e fornitura di beni e servizi” con una previsione coerente con quanto previsto al comma 4, ove si impone alle pubbliche amministrazioni l’obiettivo di riduzione delle spese relative - complessivamente- agli acquisti di beni e servizi. Il raffronto tra la diposizione di cui all’art 8 comma 8 lett. a) e quella di cui all’art 1 comma 13 d.l. 95/2012 consente di individuare un’omogeneità del modus operandi del legislatore che, allo scopo di raggiungere l’obiettivo di riduzione dei costi per acquisti e forniture, incide sui contratti in essere, in deroga ai principi civilistici in tema di accordo (artt. 1372 e ss c.c.) ed attribuendo ex lege alla parte pubblica poteri di modifica o di risoluzione unilaterale del contratto; in entrambi i casi l’esercizio di siffatto potere viene rimesso alla valutazione discrezionale dell’Ente (esprimendosi la legge in termini di diritto di recesso o di autorizzazione alla riduzione dell’importo), fermo restando l’obbligo di perseguimento dell’obiettivo di fondo della contrazione dei costi.
LA VERIFICA DEL COLLEGIO CONTABILE
Circa le attività di verifica dell’organo di controllo è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.227 depositata in data 29/07/2014.
Secondo il collegio contabile, proprio a fronte di una possibile duplicazione di ipotesi (enti che avevano già approvato il bilancio 2014 e enti che non l’avevano ancora approvato) che il legislatore ne ha chiaramente tenuto conto nella normativa emanata. In effetti nel demandare, la norma, all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica delle misure adottate, il legislatore ha infatti espressamente individuato la sede di tale verifica non nella relazione al bilancio preventivo, come pure avrebbe ben potuto fare, ma “nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, cioè nella relazione considerata da una disposizione che contempla unitariamente, invero, due diverse relazioni, una “sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza” e una “sul rendiconto dell'esercizio medesimo”, in tal modo lasciando aperta nelle diverse possibili evenienze la concreta individuazione della relazione in cui dare conto, ad opera dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, della predetta verifica, secondo quanto verrà specificamente deciso, al riguardo, dalla Sezione Autonomie di questa Corte.
CONCLUSIONI
Proprio a fronte delle linee guida che saranno emanate dalla Sezione delle Autonomie, sia in tema di bilancio di previsione 2014, sia per il conto consuntivo 2014, l’ANCI sollecita una chiarificazione da parte degli Organi preposti al fine di evitare comportamenti poco virtuosi da parte degli enti locali, sugge rendono le conclusioni. Va, tuttavia, precisato che, le indicazioni contenute nella normativa, avevano il duplice obiettivo, da un lato ridurre il trasferimento di risorse statali ai Comuni e, dall’altro conseguire una minore spesa pubblica. Per cui l’obiettivo della legge era quello di ridurre la spesa degli enti locali nell’anno 2014, rispetto a quella sostenuta del 2013 e ciò a livello complessivo della spesa per acquisto di beni e/o di servizi. In altri termini, gli enti locali, per assolvere alla funzione, richiesta dalla normativa, in modo corretto avrebbero dovuto ridurre cumulativamente nell’anno 2014, rispetto all’anno 2013, le spese di competenza (e non di cassa) correttamente individuate nella Tabella A (allegato al D.L.66/2014) nei codici SIOPE oggetto di riduzione, non importa quali, ma purché la somma desse come risultato la riduzione equivalente a quella operata nel Fondo di solidarietà comunale, di qui la preoccupazione dell’ANCI.

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