Un documento per chi vede e non fà nulla
Nota
interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori
regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti.
1. - Premessa.
L’ampliamento
dei confini della giurisdizione contabile a seguito sia di pronunce
della Corte di cassazione, che hanno affermato la sussistenza della
potestà di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di
amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici
ed a società a partecipazione pubblica, che di recenti interventi
legislativi( in materia di danno ambientale, si veda l’art. 313, comma
6, del d.lg.vo n. 152 del 3 aprile 2006); le modifiche alla legge n. 241
del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene, in
particolare, alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del
responsabile del procedimento amministrativo; gli spazi di potestà di
regolamentazione, in materia di disciplina dei procedimenti
amministrativi e di organizzazione interna, riconosciuti alle Regioni ed
agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione; l’espressa
previsione normativa dell’obbligo di denuncia a carico di altri soggetti
pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme; l’entrata in
vigore di ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice
contabile e le autorità giudiziarie ordinarie, rendono necessaria la
diramazione di una nuova nota interpretativa in ordine agli adempimenti
cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di
fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla
finanza pubblica.
Come
le precedenti note sulla questione (prot. n. I.C./2 del 27 maggio 1996 e
n. I.C./16 del 28 febbraio 1998), anche la presente vuole assicurare
che le denunce di danno diano efficacemente modo al Pubblico Ministero
presso la Corte dei conti di attivarsi con tempestività per l’adozione
degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti
responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione.
Le
Autorità destinatarie del presente atto, nel prenderne nota, vorranno
curare la comunicazione dello stesso ai titolari degli uffici tenuti ai
relativi adempimenti.
In
particolare, i Sigg.ri Ministri vorranno disporre la comunicazione
della presente nota ai dirigenti dell’amministrazione, titolari di
uffici centrali e periferici, ed ai funzionari con compiti ispettivi; il
sig. Ministro dell’economia e delle finanze vorrà provvedere affinché
la stessa sia portata a conoscenza anche dei Presidenti degli enti
pubblici economici statali e dei Presidenti dei consigli di
amministrazione delle società per azioni a partecipazione statale; i
Sigg.ri Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono pregati di
effettuare analoga comunicazione ai Presidenti degli enti subregionali
(compresi quelli economici) e di quelli sottoposti al controllo delle
suddette Province autonome ed ai Presidenti dei consigli di
amministrazione (od organi equivalenti) delle società per azioni
partecipate dalle Regioni e dalle suddette Province.
I
competenti assessori regionali vorranno curare la comunicazione del
presente indirizzo ai Sigg.ri Presidenti delle amministrazioni
provinciali ed ai Sigg.ri Sindaci che, a loro volta, faranno in modo che
ne abbiano notizia i dirigenti degli enti locali, i collegi dei
revisori, gli altri eventuali organi di controllo interno, le aziende ed
istituzioni dipendenti, nonché i Presidenti dei consigli di
amministrazione (od organi equivalenti) delle società partecipate dagli
enti locali.
I
Sigg.ri Presidenti degli enti pubblici anche economici e dei consigli
di amministrazione (od organi equivalenti) delle società per azioni a
partecipazione pubblica, cui la presente sarà, come detto, indirizzata
dalle amministrazioni vigilanti e dagli enti pubblici che partecipano al
capitale sociale, vorranno darne comunicazione ai componenti dei
consigli di amministrazione, ai dirigenti, agli organi di vigilanza e di
controllo interni.
I
Sigg.ri Prefetti, responsabili degli Uffici Territoriali del Governo,
vorranno agevolarne la diffusa conoscenza in qualità di presidenti, ai
sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 287 del 2001, delle conferenze
permanenti dei responsabili delle strutture periferiche dello Stato.
2. - Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia.
La
denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, come
accennato, essenziale presupposto per l’attivazione del sistema
giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità
amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che
costituisce un interesse di tutti i cittadini.
La
collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è,
pertanto, necessaria, anche tenuto conto che art. 1, comma 3, della
legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che,
con l’aver “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la
prescrizione del relativo diritto al risarcimento.
Trattasi di una autonoma e specifica forma di responsabilità amministrativa.
Riguardo
ai dipendenti statali, il tutt’ora vigente art. 20 del d.P.R. n. 3 del
1957 individua quali soggetti obbligati a tale denuncia non solo il
direttore generale o il capo servizio, ma anche il Ministro se il fatto
dannoso sia imputabile al primo o al capo di un servizio posto alle sue
dirette dipendenze. Il suddetto articolo prevede, poi, un analogo dovere
a carico dei funzionari con compiti ispettivi.
Tale
norma, viene, altresì, in rilievo, nei casi in cui il legislatore
rinvia, nel delineare l’àmbito della giurisdizione della Corte dei
conti, alla disciplina vigente in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato (è il caso, ad es., degli amministratori e
dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche, si veda l’art. 28 del
d.P.R. n. 761 del 1979).
Si
ricorda, che l’art. 313, comma 6, del d.lg.vo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale, prevede che il Ministro
dell’ambiente, a seguito dell’avvenuto accertamento di un danno
ambientale, provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, anziché emanare l’ordinanza ingiunzione di pagamento,
prevista dal precedente comma 2 dello stesso articolo, invia un rapporto
all’Ufficio del P.M. presso il giudice contabile competente per
territorio.
Per
gli amministratori ed i dipendenti delle regioni ordinarie, trova
applicazione l’art. 33 del d.lgs n. 76 del 2000 che rinvia agli istituti
valevoli, in materia, per i dipendenti delle amministrazioni statali;
per la regione Sicilia si vedano gli art.li 54 l. rg. n. 7 del 1971 e 9,
comma 9, l. rg. n. 2 del 2007; per i revisori, gli amministratori ed i
dipendenti degli enti locali si vedano gli articoli 239 e 93 del d.lgs.
n. 267 del 2000; nel caso di danni accertati in sede di procedura di
risanamento, a seguito di dissesto finanziario di enti locali, la
denuncia spetta all’organo straordinario di liquidazione(v. art. 252 del
d.lgs. n. 267 del 2000); per i vertici amministrativi degli enti
pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, si veda l’art. 90 del d.P.R.
n. 97 del 2003. Riguardo agli obblighi, in materia, degli amministratori
e dei revisori dei conti delle camere di commercio si vedano gli art.li
33 e 34 del d.P.R. n. 254 del 2005.
Vi
sono, inoltre, previsioni normative riferite ad ulteriori categorie di
pubblici dipendenti (per gli appartenenti all’Esercito si vedano gli
art.li 7 ed 8 del d.P.R. n. 167 del 21/2/2006; per gli appartenenti al
Corpo della Guardia di Finanza gli art.li 56-64 del D.M. n. 292 del
14/12/2005). Specifici obblighi di denuncia sono contenuti nell’art. 10,
comma II, della legge n. 724 del 1994 (in materia sanitaria) ed, a
carico dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dall’art. 6
del d.lgs n. 163 del 2006.
Si
richiama l’attenzione sul fatto che i dirigenti responsabili delle
strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli
organismi di controllo della loro gestione sono tenuti, sulla base della
normativa relativa all’obbligo in questione applicabile ai soggetti
operanti all’interno delle varie amministrazioni interessate, a
denunciare al P.M. presso il competente giudice contabile eventuali
danni erariali connessi all’utilizzo dei fondi in questione.
Si
rammenta, altresì, che l’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002,
stabilisce che i provvedimenti di riconoscimento del debito, posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere trasmessi alla
competente Procura regionale presso il giudice contabile.
E’
evidente che la terminologia usata, a volte, in passato dal legislatore
(ad es. l’uso dei termini direttore generale, capo servizio o ispettore
generale, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957), va interpretata
alla luce dell’evoluzione della legislazione, della contrattazione
collettiva e dell’esercizio dell’autonomia organizzativa, da parte dei
vari enti ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e
le funzioni esercitate sia dai vertici generali delle strutture
burocratiche (che possono essere, oggi, ad es., capi compartimento,
dirigenti generali, segretari generali) che dai soggetti preposti ai
singoli settori( dirigenti, vice dirigenti o soggetti aventi funzioni di
coordinamento).
Ovviamente,
anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti
dannosi per la finanza pubblica (si veda, in proposito, l’art. 20, II
comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).
In
particolare, l’obbligo in discorso riguarda gli organi di controllo
interno, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, competenti al
riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione
amministrativa.
L’ispettorato
per la funzione pubblica, di cui all’art. 60, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 10 bis della
legge n. 248 del 2005, è obbligato a denunciare al P.M. presso il
competente giudice contabile, anche a seguito di segnalazioni di privati
cittadini o pubblici dipendenti, irregolarità, ritardi o inadempienze
delle amministrazioni pubbliche dalle quali possano derivare danni alle
stesse.
L’Alto
Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione,
istituito con la legge n. 3 del 2003, è tenuto a denunciare al P.M.
presso il competente giudice contabile possibili ipotesi di
responsabilità amministrativa, che potrebbero evidenziarsi a seguito di
accertamenti diretti o delegati presso le amministrazioni pubbliche, di
monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa o grazie alla
collaborazione dei servizi di controllo interno.
Sono
esentati dall’obbligo in questione, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del
decreto legislativo n. 286 del 1999, gli addetti alle strutture che,
all’interno delle amministrazioni pubbliche, effettuano il controllo di
gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico.
Ciò
non esclude, in presenza dei relativi presupposti, la sussistenza di un
obbligo di denuncia di eventuali danni erariali, in capo ai titolari
degli uffici o organi (tenuti all’obbligo in discorso) destinatari delle
relazioni degli addetti alle suddette tipologie di controllo.
E’
bene specificare, in materia, che l’obbligo in questione fa capo
all’organo di controllo, in sé considerato, e, perciò, a tutti i suoi
componenti, nei casi in cui lo stesso decide con metodo collegiale.
Invece, il dovere in discorso è proprio dei singoli controllori, quando
operano individualmente nell’adempimento di specifiche attività di
controllo, senza riferire al collegio.
Sulla
responsabilità amministrativa degli appartenenti agli organi collegiali
è utile, altresì, richiamare l’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20
del 1994 che rende, eventualmente, imputabili solo coloro che hanno
espresso voto favorevole alla decisione produttiva del danno.
I suddetti principi valgono in tutti i casi in cui il dovere in questione fa capo ad un organo collegiale.
Denunce
di possibili danni erariali, vengono effettuate, alle Procure presso le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche dalle
articolazioni regionali e centrali di quest’ultima addette a funzioni di
controllo. Tale prassi non si ritiene contrastante con l’ordinamento
giuridico.
Occorre,
poi, evidenziare il fondamentale raccordo che deve sussistere fra il
P.M. presso il giudice penale e quello presso il giudice contabile
attraverso l’informativa, prevista dall’art. 129, comma 3, delle norme
di attuazione del c.p.p., in merito all’esercizio dell’azione penale,
nel caso di reati che hanno cagionato un danno all’erario.
Anche
se la legge stabilisce il suddetto obbligo di informativa solo nei casi
di esercizio dell’azione, sarebbe opportuno che il P.M. presso il
giudice penale, comunicasse anche le richieste di archiviazioni,
relative a fatti che, pur non costituenti reati, potrebbero
concretizzare ipotesi di responsabilità amministrativa.
Deve,
inoltre, ritenersi che spetti al giudice dell’esecuzione, individuato
ai sensi dell’art. 665 c.p.p., l’invio al P.M. presso il giudice
contabile delle sentenze penali di condanna, di cui agli art.li 6, comma
2, e 7 della legge n. 97 del 2001. Ciò in conformità con quanto
stabilito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia (Direzione generale della giustizia penale), con la circolare
n. 027.001.04.69 del 26/10/ 2006.
Mentre
le sentenze di cui all’art. 7 della suddetta legge vanno inviate al
Procuratore regionale competente, quelle di cui all’art. 6, comma 2, di
tale legge vanno trasmesse, vista la lettera della norma, al Procuratore
generale presso la Corte dei conti. Tale è anche l’interpretazione, sul
punto, contenuta nella suddetta circolare.
Comunque,
nei casi previsti dal suddetto art. 6, comma 2, della legge n. 97 del
2001, si ritiene opportuno l’invio di copia delle sentenze di condanna
anche al competente Procuratore regionale presso il giudice contabile.
A
seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della
giurisdizione (si vedano, recentemente, Cass. sez. un. ord. n. 4511 del
2006 e sent. n. 15458 del 2007), è pacifica la sussistenza del potere di
cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori
o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a
partecipazione pubblica. Tale circostanza pone la necessità di
individuare coloro che, all’interno di tali soggetti, sono tenuti
all’obbligo in esame.
Riguardo,
in particolare, alle società per azioni a partecipazione pubblica,
occorrono alcune precisazioni, connesse al sistema di amministrazione e
controllo adottato dalle stesse.
In
società regolate dal sistema tradizionale di amministrazione e
controllo (art.li 2380 bis – 2409 septies del codice civile), è da
ritenersi obbligato alle denunce in discorso, in primo luogo, il
consiglio di amministrazione, organo al quale spetta, di regola, in via
esclusiva e con metodo collegiale, la gestione dell’impresa (salvo
deleghe, in tal caso il soggetto delegato è tenuto, ai sensi dell’art.
2381, quinto comma, c.c., a riferire al consiglio almeno ogni 6 mesi
sull’andamento della gestione e, perciò, anche riguardo a possibili
fatti dannosi per la società). In particolare, ai fini in discorso,
viene in rilievo l’art. 2392, II comma, c.c., che afferma la
responsabilità degli amministratori “se essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
Analogo
obbligo di denuncia spetta al collegio sindacale, visti i doveri e
poteri di vigilanza (artt. 2403 e 2403 bis c.c.) e le connesse
responsabilità (v. art. 2407, II comma, c.c., che dispone nel senso che i
sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto
se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro
carica”), oltre che ai soggetti tenuti al controllo contabile (2409 bis
c.c.), considerato il rinvio al regime della responsabilità dei sindaci
(art. 2409 sexies c.c.).
Nelle
società rette dal sistema dualistico (art.li 2409octies -
2409quinquiesdecies c.c.) l’obbligo in questione può ritenersi gravante,
in primo luogo, sul consiglio di gestione, che esercita,
sostanzialmente, le funzioni di un consiglio di amministrazione. In
particolare, per i componenti del consiglio di gestione, il legislatore
richiama espressamente (art. 2409 undecies) il regime della
responsabilità degli amministratori delle società regolate dal sistema
tradizionale (art. 2392 c.c.). Sono, parimenti, obbligati i soggetti
addetti al controllo contabile (visto il rinvio operato dall’art. 2409
quinquiesdecies all’art. 2409 sexies in materia di responsabilità dei
soggetti incaricati del controllo contabile nelle società rette dal
sistema tradizionale) ed il consiglio di sorveglianza, che esercita, tra
l’altro, funzioni di vigilanza analoghe a quelle del collegio sindacale
(in particolare, è tenuto a denunciare al tribunale, ex art. 2409 c.c.,
i casi di gravi irregolarità nella gestione) e può promuovere azione di
responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione
(art. 2409 terdecies, I co. c.c. lett. d). I componenti del consiglio di
sorveglianza sono soggetti ad una responsabilità analoga a quella
gravante sui sindaci (art. 2409 terdecies, III co., c.c.) .
Nel
caso di regime a sistema monastico (art.li 2409sexiesdecies - 2409
noviesdecies c.c.), sono tenuti all’obbligo di cui si discute il
consiglio di amministrazione (visto il rinvio al regime della
responsabilità degli amministratori delle società regolate dal sistema
tradizionale, operato dall’art. 2409 noviesdecies, I co., c.c.), il
comitato per il controllo sulla gestione (considerate le funzioni di
vigilanza esercitate, v. art. 2409 octiesdecies, V co. lett. b), c.c.)
ed i soggetti addetti al controllo contabile (tenuto conto del rinvio,
di cui all’art. 2409 noviesdecies, al regime della responsabilità dei
soggetti incaricati del controllo contabile nelle società regolate dal
sistema tradizionale).
Riguardo
agli enti pubblici economici, l’obbligo di denuncia in questione, deve
ritenersi faccia capo ai titolari degli organi che, secondo i rispettivi
ordinamenti, esercitano funzioni di amministrazione e controllo. Ciò in
quanto è implicito nel rapporto che lega i titolari degli stessi
all’ente il dovere di questi ultimi (desumibile dall’art. 2104 c.c.)di
agire per eliminare o attenuare gli effetti di comportamenti dannosi
subìti dal soggetto nel cui interesse operano.
Quanto
detto vale anche per i titolari degli organi di amministrazione e
controllo delle aziende speciali ed istituzioni che fanno capo alle
regioni ed agli enti autonomi locali.
3. - Presupposti delle denunce.
Il presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.
L’obbligo
in questione è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza
dei presunti fatti dannosi, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza
professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in
considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.
Per
l’individuazione del momento di completamento della fattispecie dannosa
può soccorrere la giurisprudenza contabile in merito al concetto di
“verificazione del fatto dannoso” che costituisce, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, della legge n. 20 del 1994, il dies a quo della decorrenza
della prescrizione nelle ipotesi di responsabilità amministrativa, non
caratterizzate da doloso occultamento del danno. In tali ipotesi, la
giurisprudenza consolidata ritiene che il fatto dannoso non sia
costituito dal solo comportamento illecito, ma sia comprensivo
dell’evento e coincida con l’effettivo pregiudizio del patrimonio
dell’amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro
cessante, ovvero, con la lesione del bene immagine di cui è titolare
l’amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale.
Nel
caso, poi, di doloso occultamento del danno da parte del presunto
responsabile, l’obbligo di denuncia, come la decorrenza della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno (ai sensi dell’art.
1, comma 2, della legge n. 20 del 1994), nasce dal momento della
scoperta del fatto dannoso da parte del soggetto obbligato o, comunque,
dal momento in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza dello stesso.
La
necessità che il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba
essere concreto ed attuale, esclude dall’obbligo fatti aventi solo una
potenzialità lesiva. Però, in tali ipotesi si richiede una vigile
attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le
necessarie correzioni idonee ad evitare il danno. Nel caso in cui lo
stesso si verifica, i fatti vanno, ovviamente, denunciati,
tempestivamente, al P.M. presso il giudice contabile.
4. - Contenuto delle denunce.
A
proposito del contenuto della denuncia in questione, l’ art. 20 del
d.P.R. n. 3 del 1957, prescrive che la stessa comprende “tutti gli
elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni”.
La denuncia, pertanto, con riguardo alla documentazione ad essa allegata, deve contenere:
-
l’indicazione del fatto dannoso, nel senso di descrizione del
comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito. Tale
indicazione deve, altresì, evidenziare le illegittimità o le diseconomie
gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti;
-
l’importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da
fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile
esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga
l’esistenza dello stesso, benché ne sia incerta la quantificazione. A
questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli elementi che, sulla base
dei dati dell’esperienza amministrativa nel settore, possano servire
alla quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in condizione,
parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex
art. 1226, c.c.).
Costituisce
un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara
la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel
caso di condanne penali), l’indicazione nominativa di coloro cui possa
essere presuntivamente imputato l’evento lesivo. Parimenti facoltativa è
la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di
questi ultimi.
In
ogni caso, su richiesta della competente Procura presso il giudice
contabile, cui deve essere indirizzata la denuncia, il denunciante o,
comunque, l’amministrazione da cui dipendono, provvederà ad indicare le
generalità complete e gli attuali domicili dei presunti responsabili del
danno.
Nel
caso in cui taluno di questi ultimi risulti deceduto, su delega della
competente Procura regionale, l’amministrazione da cui dipendevano dovrà
provvedere all’acquisizione degli elementi necessari per
l’individuazione degli eredi legittimi o, se del caso, testamentari
(denunce di successione, atti testamentari, accertamenti sulla
consistenza mobiliare e immobiliare dell’asse ereditario, documentazione
relativa al diritto degli eredi a riscuotere ratei di stipendio o di
altre competenze maturate dal responsabile al momento del decesso,
ecc.).
La
denuncia di danno deve precisare, ove del caso, se il pregiudizio
patrimoniale incida o meno su conti giudiziali, a denaro o a materia.
Nell’affermativa,
devono essere comunicati le generalità e il domicilio dell’agente
tenuto alla resa del conto, con la precisazione (se il conto medesimo
sia stato presentato) degli estremi dello stesso e, qualora il
denunciante ne abbia avuto notizia, dei provvedimenti che eventualmente
siano stati adottati.
Qualora
il conto non sia stato reso, deve promuoversene la compilazione
immediata, anche d'ufficio, tenendo informata la Procura regionale di
ogni conseguente adempimento, compresa la notifica dello stesso al
contabile interessato che non abbia provveduto.
Infine,
qualora il conto sia stato reso, ma non figuri in esso il debito di
gestione, deve disporsi la compilazione di apposito deconto, da
notificare al contabile e da trasmettere, quindi, alla Corte dei conti.
Per
quanto riguarda i rendiconti e gli altri conti amministrativi
delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio autorizzate da
leggi, qualora il responsabile della gestione non abbia provveduto alla
loro presentazione nel termine prescritto, occorrerà fare denuncia, ai
sensi dell’art. 9 comma 8 del d.P.R. n. 367 del 1994, alla competente
sezione regionale del controllo della Corte dei conti.
5. - Tempi delle denunce
La
denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata
e da effettuare sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione.
Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria
istruttoria l’acquisizione di ulteriori elementi.
Va
osservato, peraltro, che la necessità di una tempestiva denuncia si
desume, indirettamente, dalla suddetta fattispecie di responsabilità,
sancita dall’art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994, che attiene a casi
non soltanto di “omessa”, ma anche di “ritardata” denuncia, cioè
pervenuta alla Procura competente quando non è più tecnicamente
possibile l’attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza
del termine di prescrizione.
Il
fatto che la denuncia debba essere immediata non esclude che essa debba
anche avere - in proporzione ai livelli di conoscenza sui fatti che
l'amministrazione può conseguire anche attraverso il sollecito esercizio
di propri obblighi di accertamento – un grado di completezza tale da
consentire alle Procure regionali, ove ne ricorrano gli estremi, l'avvio
delle iniziative di competenza.
Una
denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i
tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.
Sempre
a proposito della irrinunciabile coesistenza delle due caratteristiche
essenziali - tempestività e completezza - della denuncia, meritano
specifica attenzione i casi in cui fatti che possano comportare
responsabilità amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione,
a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale (es.
sequestro di atti o documenti disposto dal P.M. penale, in sede di
indagini preliminari; arresto, fermo, custodia cautelare o esercizio
dell’azione penale nei confronti di dipendenti, comunicati dal P.M.
penale all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 129, commi
1 e 3 bis, disp. att. c.p.p.; adozione di misure interdittive personali
ex artt. 287 ss. c.p.p.; ecc.). In questi casi, ferme restando le
obiettive, eventuali, diversità tra i profili oggetto
dell’indagine penale e quelli amministrativo-patrimoniali, rivestiti
dagli stessi fatti, l’amministrazione - che, peraltro, indipendentemente
dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi
poteri di inchiesta amministrativa - in considerazione del possibile
dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare
immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con
comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.
La
denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura
regionale presso la Corte dei conti “allo stato degli atti” e per quanto
consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo
più esaustivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta
sede penale.
6. - Modalità procedurali particolari
La
generale validità delle indicazioni finora fornite non esclude la
praticabilità di una procedura più snella per l'assolvimento
dell'obbligo di denuncia, nelle fattispecie di seguito indicate. Essa
consiste nell'inoltro alla Procura presso la Corte dei conti
territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un
sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.
Tale
rapporto periodico si deve sostanziare in un prospetto riepilogativo,
contenente una scheda riassuntiva per ciascuna vicenda, con la succinta
descrizione del fatto, dell'ammontare dei danni, degli accertamenti
svolti e delle risultanze emerse.
Sarà
cura della Procura destinataria del rapporto eventualmente richiedere,
ove ne ravvisi la necessità, ulteriori e più approfonditi elementi
informativi e documentali su uno o più dei fatti segnalati.
Le
fattispecie suscettibili di denuncia secondo la suddetta procedura
semplificata riguardano i danni derivanti da incidenti stradali o,
comunque, dalla circolazione di veicoli, nel caso di mancato
risarcimento (totale o parziale) da parte di società assicuratrici.
Qualora
dagli accertamenti effettuati in sede di inchiesta amministrativa o dai
verbali di accertamento di Polizia non si rivelino fatti dolosi, le
amministrazioni potranno procedere ad inoltrare alla Procura regionale
competente il rapporto sintetico sui fatti occorsi.
7. - Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi.
Aver
adempiuto, con tempestività ed esaustività, all'obbligo di denuncia non
spoglia le pubbliche amministrazioni dei poteri ad esse direttamente
intestati in relazione ai fatti emersi.
In
primo luogo non viene meno la facoltà di "costituire in mora",
mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del
danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di
prescrizione.
L’amministrazione
ha, poi, il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso
il giudice contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del
dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del
danno. Tale, eventuale, circostanza va tempestivamente segnalata al P.M.
contabile competente.
E’
il caso di precisare, infine, che l'obbligo di denuncia non si
esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di
riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in
assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi
della questione, trasmettendo, con chiaro e preciso riferimento alla
denuncia iniziale:
- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall’amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze
pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata,
con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state
impugnate.
8. - Il presente atto sostituisce integralmente quello precedente, sullo stesso oggetto, prot. n. I.C./16 del 28 febbraio 1998.
Claudio De Rose
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