Compenso incentivante ai pubblici dipendenti -

Per riconoscibilità diritto a compenso incentivante non conta nomen juris attribuito ad atto di pianificazione, quanto contenuto specifico connesso a realizzazione di opera pubblica, quid pluris di progettualità interna, rispetto a mero atto di pianificazione generale che costituisce diretta espressione di attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è corrisposta la retribuzione ordinaria. Nel caso, non pare che servizio di manutenzione ordinaria di immobili, strade o verde pubblico presenti tali requisiti, attesa l’insussistenza di opus connessa a “manutenzione ordinaria”, che esclude esistenza di miglioramenti o modificazioni apprezzabili al bene oggetto di manutenzione. Confermato da giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348; AVCP, del. precontenziosa del 21 maggio 2008, n. 158) . Resta ferma possibilità erogazione incentivo in presenza di diversa situazione giuridico-fattuale.
 Omiss...

In conclusione, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico intimamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.

Nel caso di specie, non pare che (in termini puramente astratti) il servizio di manutenzione ordinaria di immobili, strade o del verde pubblico (in disparte il profilo della sua ascrizione alla concessione di servizi pubblici ovvero al contratto di appalto di servizi)  possa presentare i requisiti sopra descritti, attesa l’insussistenza di un opus che è intimamente connessa al concetto di “manutenzione ordinaria”, che, per l’appunto, esclude l’esistenza di miglioramenti o modificazioni apprezzabili al bene oggetto di manutenzione.
Ciò pare peraltro confermato dalla costante giurisprudenza di settore (si veda sul punto Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348; AVCP, del. precontenziosa del 21 maggio 2008, n. 158) che ha precisato come la manutenzione possa rientrare nell’ambito dei lavori, e non in quello dei servizi, sempre che l’attività dell’appaltatore comporti la creazione di un aliquid novi, vale a dire un’attività di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.  

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