Compenso incentivante ai pubblici dipendenti -
Per riconoscibilità
diritto a compenso incentivante non conta nomen juris attribuito ad atto
di pianificazione, quanto contenuto specifico connesso a realizzazione
di opera pubblica, quid pluris di progettualità interna, rispetto a mero
atto di pianificazione generale che costituisce diretta espressione di
attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è
corrisposta la retribuzione ordinaria. Nel caso, non pare che servizio
di manutenzione ordinaria di immobili, strade o verde pubblico presenti
tali requisiti, attesa l’insussistenza di opus connessa a “manutenzione
ordinaria”, che esclude esistenza di miglioramenti o modificazioni
apprezzabili al bene oggetto di manutenzione. Confermato da
giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348; AVCP, del.
precontenziosa del 21 maggio 2008, n. 158) . Resta ferma possibilità
erogazione incentivo in presenza di diversa situazione
giuridico-fattuale.
Omiss...
In
conclusione, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al
compenso incentivante non è tanto il nomen
juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto
specifico intimamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero
a quel quid pluris di progettualità
interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore
o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione
dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già
corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.
Nel caso di specie, non pare
che (in termini puramente astratti) il servizio di manutenzione ordinaria di
immobili, strade o del verde pubblico (in disparte il profilo della sua
ascrizione alla concessione di servizi pubblici ovvero al contratto di appalto
di servizi) possa presentare i requisiti
sopra descritti, attesa l’insussistenza di un opus che è intimamente connessa al concetto di “manutenzione
ordinaria”, che, per l’appunto, esclude l’esistenza di miglioramenti o
modificazioni apprezzabili al bene oggetto di manutenzione.
Ciò pare peraltro
confermato dalla costante giurisprudenza di settore (si veda sul punto Cons. Stato,
Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348; AVCP, del. precontenziosa del 21 maggio 2008,
n. 158) che ha precisato come la manutenzione possa rientrare nell’ambito dei
lavori, e non in quello dei servizi, sempre che l’attività dell’appaltatore
comporti la creazione di un aliquid novi,
vale a dire un’attività di modificazione della realtà fisica, con
l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e
sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.
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