Affidamento diretto del servizio di smaltimento rifiuti -

TAR Abruzzo, Sez.I, L'Aquila, 10/7/2014 n. 596

Sull'annullamento di una delibera comunale con cui è stato disposto l'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad una società a partecipazione pubblica per mancanza dei requisiti del controllo analogo e della prevalenza dell'attività.

Deve essere annullata la delibera di un consiglio comunale con cui è stato disposto l'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad una società a partecipazione pubblica, per mancanza dei requisiti prescritti ai fini di un legittimo affidamento senza gara ("controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante"). Nel caso di specie, infatti, in considerazione della minima partecipazione che l'ente locale ha nella società e della situazione normativa, statutaria e fattuale della stessa, il medesimo non ha, nell'ambito della società affidataria posseduta in comune con gli altri enti locali, una posizione idonea a garantirgli la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale società. Il comune, infatti, non risulta prendere parte, in alcun modo, all'esercizio del controllo analogo sulla società in questione, neanche congiuntamente con gli altri comuni soci. La minima partecipazione al capitale della società, costituita da una sola azione su 1200 totali e la circostanza che essa non partecipa agli organi direttivi e amministrativi della società, se non nelle forme del diritto comune ossia mediante la partecipazione, in qualità di socio, all'assemblea che nomina i membri del CdA, e non ha specifici poteri per indirizzarne o controllarne l'attività devono, dunque, escludere che il controllo esercitato dal comune affidante sulla società affidataria sia effettivo. Il requisito del controllo analogo, necessario ai fini della legittimità dell'affidamento in house, è pertanto assente, come il requisito della prevalenza dell'attività. Infatti, la circostanza che la società affidataria svolga in favore dei vari enti locali soci, complessivamente considerati, solamente la metà della sua attività complessiva non consente di ritenere integrato anche il secondo requisito previsto ai fini di un legittimo affidamento in house. 

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