Ancora sulla determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

: Sezione Controllo Regione Lombardia
: Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
:
: 15/04/2014
: 28/04/2014
: MASTROPASQUA NICOLA
: Il Sindaco del comune di Paderno Dugnano (MI) richiede un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
 
 
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L’art. 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato il richiamato art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998 il quale, nella formulazione attualmente in vigore, stabilisce che “il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.
Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sopra descritto si deve ritenere che il comune, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, possa determinare il corrispettivo in parola sulla base dei nuovi criteri di calcolo con la conseguente facoltà di abbattere fino al 50 per cento l’importo corrispondente al valore venale del bene già ridotto del 60 per cento.
Si deve viceversa escludere, diversamente da quanto prospettato nella richiesta di parere in esame, che il comune possa rideterminare, sulla base dei medesimi criteri, i corrispettivi calcolati in applicazione della normativa previgente in modo da restituire l’eventuale eccedenza ai privati.
La nuova disciplina del calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, disponendo per l’avvenire non fornisce alcun titolo giuridico per la restituzione di somme legittimamente riscosse dall’ente in relazione ad atti conformi alla legge che hanno già esaurito la propria efficacia.
I provvedimenti con i quali l’ente faccia applicazione dei nuovi criteri di calcolo stabiliti dalla legge di stabilità per il 2014, in altri termini, non possono legittimare alcuna pretesa al recupero di quanto versato da parte dei cittadini che in precedenza abbiano già aderito alla proposta comunale conseguendo il diritto di proprietà.
Non vale nemmeno invocare, sotto questo profilo, una pretesa disparità di trattamento scaturente dall’applicazione della norma, che si rivela essere solo la conseguenza di fatto di una diversa valutazione di interessi operata direttamente dal legislatore nel definire i nuovi criteri di calcolo e posto che il comune rimane comunque libero di modulare la riduzione, legislativamente rimessa alla propria discrezionalità, in maniera tale da allineare i valori tra i corrispettivi attuali e quelli determinati in base ai precedenti criteri. 

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