Armonizzazione contabile enti territoriali
(da Arconet)
Il 3 aprile 2014, in Conferenza Unificata, è stata sancita l’Intesa
concernente il decreto legislativo correttivo e integrativo del d.lgs.
n. 118 del 2011, riguardante le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio u.s.
L’intesa evidenzia la natura condivisa di tale decreto legislativo,
che completa, per gli enti territoriali, il grande processo di riforma
degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a
rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei,
confrontabili e aggregabili
Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della
sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012 circa 100 enti (4
regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali) e della attività
intensa di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI,
Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).
La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.
L’entrata a regime di tale importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, decorre dal 1 gennaio 2015.
Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali:
- consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- “fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui;
- l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.
L’avvio a regime costituisce una tappa fondamentale nel percorso
di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della
finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione
Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le
attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla
determinazione dei fabbisogni e costi standard.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge
n. 42 del 2009, dopo la preliminare approvazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio u.s., e l’Intesa del 3 aprile 2014, l’emanazione
del decreto richiede:
- la trasmissione dello schema di decreto alle Camere, corredata di relazione tecnica, ai fini dei parere della Commissione di cui all’articolo 3 della legge n. 42 del 2009 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione;
- la definitiva adozione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri.
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