Farmacie Comunali le spese del persone si consolidano con quelle del comune


: Sezione Controllo Regione Lombardia
: Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
:
: 08/10/2013
: 18/10/2013
: MASTROPASQUA NICOLA
: Per espressa previsione di legge sono escluse dai vincoli di soggezione al Patto di Stabilità, dal divieto e dai limiti alle assunzioni di personale, dal contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria le Aziende Speciali che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, scolastici e dell’infanzia, culturali e farmacie. Le esclusioni testuali non prevedono per le Aziende Speciali la neutralità dei tetti di spesa prescritti dagli artt. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con la conseguenza che per esse vige il principio del consolidamento in capo all’ente locale di riferimento per quel che concerne la spesa di personale alle dipendenze dell’ente strumentale.
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Per espressa previsione di legge sono escluse dai vincoli di soggezione al Patto di Stabilità, dal divieto e dai limiti alle assunzioni di personale, dal contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria le Aziende Speciali che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, scolastici e dell’infanzia, culturali e farmacie. Le esclusioni testuali non prevedono per le Aziende Speciali la neutralità dei tetti di spesa prescritti dagli artt. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con la conseguenza che per esse vige il principio del consolidamento in capo all’ente locale di riferimento per quel che concerne la spesa di personale alle dipendenze dell’ente strumentale.

Occorre, infine, rilevare, come permanga tuttora in essere il generale obbligo di assicurare la riduzione degli oneri finanziari per il funzionamento degli organismi partecipati, che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., anche in via strumentale, nonché funzioni affidate agli enti territoriali ai sensi dell’art. 118 Cost. in misura non inferiore al venti per cento, posto che l’attuale formulazione dell’art. 9 commi 1 e 1 bis del D.L.  6 luglio 2012 n.95 non si estende alle sole Aziende Speciali, agli Enti e alle Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali (Cfr. sul punto SRC Lombardia, deliberazione n.400/2013/PAR).
 

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