IL COMUNE DI BRUGHERIO E' VIRTUOSO ALLA LUCE DEI SUI REGOLAMENTI ?
L'adeguamento degli ordinamenti comunali (statuto, regolamenti ecc) ai principi di cui alla norma qui sotto indicata costituisce elemento di valutazione.
Facciamo un piccolo esempio: Il regolamento di accesso all'edilizia convenzionata è un indibita restrizione ????
Saranno i revisori legali a valutarne ........
DL 138/2011 art.3
Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni ((relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
Facciamo un piccolo esempio: Il regolamento di accesso all'edilizia convenzionata è un indibita restrizione ????
Saranno i revisori legali a valutarne ........
DL 138/2011 art.3
Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni ((relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli
istituti della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel
presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della materia
ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.))
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al
comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
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