Nel giudizio in esame l’appellante Enel distribuzione s.p.a. ha chiesto l’annullamento del regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune con deliberazione del C.C. ed ha riproposto innanzi al Consiglio di Stato l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Comune. Ad avviso del Collegio correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto non applicabile al caso di specie (vertendosi in materia di legittimità di atto regolamentare) la legittimazione a stare in giudizio del dirigente competente ratione materiae, e ciò nel rispetto del principio di separazione delle funzioni dell’organo di vertice politico dall’attività di gestione affidata esclusivamente ai dirigenti, sancito dal decreto legislativo n. 29/1993 sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. L’esercizio della potestà regolamentare e normativa in genere rientra, infatti, tra le prerogative proprie ed esclusive degli organi "politici" dell’ente comunale, cosicché anche la scelta di stare o meno in giudizio a difesa degli atti espressione di tale potestà non può che appartenere all’organo di vertice politico, cui è affidata di regola la rappresentanza legale unitaria dell’ente locale.

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