ALCUNE NOTE AL BILANCIO COMUNALE
Differenze tra debiti fuori bilancio e passività pregresse: la corretta contabilizzazione dei debiti per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti, Corte dei Conti
Il Comune di Bosnasco (PV) ha richiesto alla Corte dei Conti, Sezione
Lombardia un parere sulla corretta modalità di contabilizzazione di
debiti per fornitura di energia elettrica che, in termini di competenza
economica, è riferibile ad esercizi precedenti, ma che, in termini di
competenza finanziaria, si sono manifestati solo nell’esercizio in corso
e in quello precedente, mediante la liquidazione, in fattura di
conguaglio, degli importi dovuti.
La Corte dei Conti ha in primo luogo evidenziato come il procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio è lo strumento giuridico per
riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente,
all’interno della sfera patrimoniale dell’ente, ricongiungendo debito e
volontà amministrativa sul piano dell’adempimento. Il procedimento
mira, da un lato, a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità
del titolo medesimo (in termini di “pertinenza”, cioè inerenza alle
competenze di legge attribuite all’ente, e di “continenza”, vale a dire,
di esercizio delle stesse in modo conforme all’ordinamento) e di
sussistenza/reperimento dei mezzi di copertura (procedura ex art. 194
TUEL). La funzione di tale procedura è quella di consentire a debiti
sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento
di rientrare nella contabilità dell’ente.
Accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti fuori bilancio”, si
collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a
differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a
regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che,
per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della
prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura
(mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191
TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una
regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori
bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione
in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR) e
costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile
all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento
procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa
(art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio
necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art.
193 TUEL). Tanto premesso circa la funzione e l’effetto della procedura
di riconoscimento e alla distinzione della fenomenologia delle passività
pregresse e dei debiti fuori bilancio, la Corte dei Conti al fine di
rispondere al quesito ha rammentato i criteri attraverso cui, in
contabilità finanziaria, i debiti assumono rilevanza e vanno imputati ai
bilanci degli enti pubblici.
In base al principio dell’annualità, i documenti di bilancio devono
rappresentare, a cadenza annuale, fatti che finanziariamente si
riferiscano ad un periodo di gestione coincidente con l’esercizio
finanziario, in modo che siano rese evidenti tutte le poste di entrata e
di spesa che afferiscono in termini sostanziali al corso dell’anno di
riferimento. Solo così il bilancio potrà servire correttamente alla sua
funzionalità di controllo, sia in chiave autorizzatoria (bilancio di
previsione) che ispettiva (rendiconto).
Rileva la Corte come in contabilità finanziaria, infatti, un debito
rileva nella misura in cui esso è certo, liquido e esigibile. Detto in
altri termini, è assai frequente che vi sia un disallineamento tra
esistenza giuridica e rilevanza contabile di un debito. Un debito,
infatti, assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione
tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se
il debito è “certo” (non contestato nell’an e/o nel quantum), liquidato
o di pronta liquidazione (cioè è stato determinato nel suo ammontare)
ed è esigibile (scadenza del termine). Solo la concorrenza di queste
condizioni radica la “competenza finanziaria”.
In presenza di tali condizioni è possibile attivare dell’ordinaria
procedura di spesa (adozione del provvedimento amministrativo;
assunzione dell’impegno di spesa; presenza e attestazione della
copertura finanziaria; cfr. l’art. 191 T.U.E.L.), nei limiti degli
stanziamenti autorizzati. Tale procedura di spesa consente non solo di
dare rilevanza nel bilancio al debito, ma costituisce il titolo per
l’imputazione istituzionale del debito.
Ciò comporta, altresì, che il tempo dell’esistenza giuridica di una
posta passiva, della manifestazione finanziaria (competenza finanziaria)
e quello della competenza economica tendono a disallinearsi, vale a
dire l’imputazione temporale di un costo è di norma diversa da quella
che caratterizza l’esigibilità del credito da parte del creditore.
La competenza finanziaria, infatti, va tenuta radicalmente distinta
dalla competenza economica, secondo cui un debito non è rilevante in
base alla sua dimensione di “spesa” (cioè l’essersi un debito
manifestato finanziariamente, in quanto liquidabile ed esigibile) ma di
“costo” (debito, anche di valore e non solo di valuta, sostenuto per
l’acquisto dei fattori produttivi che hanno sostenuto il ciclo annuale
di produzione). Detto in altri termini, a livello contabile, un debito
può avere una competenza annuale (economica) disallineata rispetto alla
sua manifestazione finanziaria (competenza finanziaria), che può essere
anteriore o successiva. Conclude la Corte che, quando nell’anno di
competenza finanziaria non è stata attivata la procedura di spesa
ordinaria, l’unico modo di riportare il debito nella contabilità
dell’ente (con effetto vincolante per l’ente) è la procedura ex art. 194
T.U.E.L, peraltro, ammessa nei casi eccezionali ivi tipicamente
indicati.
Orbene, appare evidente che il debito in questione, relativo a conguagli
per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, è
per competenza finanziaria riferibile solo all’anno delle liquidazione
degli importi; pertanto l’imputazione al bilancio non poteva che
avvenire nell’anno della comunicazione della fattura con la procedura
ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.) e, in caso di incapienza dei
capitoli, l’ente avrebbe dovuto effettuare necessarie variazioni di
bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad
autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale.
Nel caso in cui, invece, al pervenimento della fattura non sia seguito
nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui
per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio,
riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 194 TUEL.
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