la Cassazione pone un freno agli incarichi pubblici di matrice 'politica' o 'clientelare'
Fonte: la Cassazione pone un freno agli incarichi pubblici di matrice 'politica' o 'clientelare'
(StudioCataldi.it)
di Gilda
Summaria - Contestato l'abuso d'ufficio per il sindaco che ha nominato,
quali membri del proprio staff, parenti di un suo consigliere, sprovvisti dei
necessari titoli accademici. Con sentenza del 28/03/2012 la Corte d'appello di
Palermo ha confermato la sentenza del febbraio 2010 del Tribunale cittadino che
dichiarava colpevoli di abuso d'ufficio il Sindaco ed un consigliere di un
Comune siciliano.
Al sindaco
si addebita, nella sua qualità, di aver nominato illegalmente n. 4 membri
esterni di un nucleo di valutazione del Comune, che risultavano privi dei
requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (D.lgs 165/01 e regolamento
comunale del 2004) .
Al
Consigliere di maggioranza si contesta, sempre nella sua qualità, il concorso
nel suddetto abuso, realizzato mediante la sollecitazione al Sindaco della
nomina della propria sorella ed anche l'omissione dell'obbligo di
astensione nella votazione della delibera, con la quale veniva approvato il
compenso del nucleo di valutazione, delibera di assoluto interesse diretto per
il Consigliere stesso.
E' ricorso
in Cassazione il difensore di fiducia dei due condannati. La Cassazione nel
dichiarare inammissibili i ricorsi (1) , ha confermato la condanna già inflitta
dalla Corte d'Appello di Palermo, ed ha implicitamente dato uno stop ai
favoritismi nelle pubbliche amministrazioni, anche nel caso di persone di
fiducia e vicine al Sindaco di turno.
Non basta la
comune militanza politica o lo stretto rapporto di fiducia e/o parentale, con
il primo cittadino, la scelta negli incarichi della Pubblica Amministrazione,
deve necessariamente perseguire un pubblico interesse.
Al riguardo
già la Corte d'Appello ha statuito, che il mancato possesso, da parte dei
soggetti incaricati, dei requisiti professionali e di esperienza, richiesti dal
regolamento comunale, costituisce una circostanza che non può essere inficiata
dalla presentazione di curricula, non indicativi dell'esistenza dei predetti
requisiti, né dall' ostensione di competenze diverse da quelle già stabilite in
sede di regolamento comunale e con esse non compatibili.
Lo stesso
regolamento comunale del maggio 2004, in applicazione del D.lgs 286/99, stabiliva
"expressis verbis" che la nomina della struttura di supporto tecnico
del Sindaco doveva essere effettuata tra "esperti qualificati in materie
economiche, di organizzazione aziendale del lavoro e/o giuridiche", da
scegliere sulla base di adeguato curriculum professionale. Invece la scelta è
ricaduta su persone palesemente prive, dei requisiti necessari, o perché
neanche laureate, o laureate in discipline diverse da quelle menzionate nel
regolamento,o infine perché laureate, ma del tutte prive di esperienza
professionale anch'essa espressamente richiesta. (1) Cass. sent. N. 25859 del
12/06/2013
Avv. Gilda
Summaria
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