Incostituzionalità delle pratiche contrarie alla certezza e attendibilità degli schemi di bilancio
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2013 del
19 giugno 2013 sancisce l’incostituzionalità della pratica, invalsa da tempo
tra le Regioni e gli Enti locali, di inserire nei rendiconti una [...]
La Corte
Costituzionale nella sentenza n. 138/2013 del 19 giugno 2013 sancisce
l’incostituzionalità della pratica, invalsa da tempo tra le Regioni e gli Enti
locali, di inserire nei rendiconti una massa, spesso assai rilevante, di
residui attivi allo scopo di migliorarne i saldi finanziari.
La Consulta
nel caso specifico censura il comportamento della Regione Molise che aveva
inserito nel proprio rendiconto finanziario una massa ingente di residui in
assenza dei requisiti minimi dell’accertamento contabile. Si intuisce tuttavia
il monito dei giudici costituzionali a tutte le amministrazioni decentrate, che
in misura crescente hanno fatto ricorso ad espedienti similari.
Il
pronunciamento costituisce il primo caso in cui viene dichiarata
l’illegittimità costituzionale di un rendiconto contenente somme presunte, per
violazione del terzo comma dell’articolo 117 Cost. in materia di coordinamento
della finanza pubblica.
Va detto che
la sentenza adotta principi che già sono stati fatti propri dal legislatore nel
processo di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici che, ai sensi del
Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione della Legge
5 maggio 2009, n. 42, sta completando la sua prima fase sperimentale e che
troverà applicazione presso la totalità degli enti pubblici a partire dal
prossimo 1° gennaio 2014.
Incostituzionalità delle pratiche contrarie alla certezza e attendibilità degli schemi di bilancio
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2013 del 19 giugno 2013 sancisce l’incostituzionalità della pratica, invalsa da tempo tra le Regioni e gli Enti locali, di inserire nei rendiconti una [...]
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2013 del 19 giugno
2013 sancisce l’incostituzionalità della pratica, invalsa da tempo tra
le Regioni e gli Enti locali, di inserire nei rendiconti una massa,
spesso assai rilevante, di residui attivi allo scopo di migliorarne i
saldi finanziari.
La Consulta nel caso specifico censura il comportamento della Regione Molise che aveva inserito nel proprio rendiconto finanziario una massa ingente di residui in assenza dei requisiti minimi dell’accertamento contabile. Si intuisce tuttavia il monito dei giudici costituzionali a tutte le amministrazioni decentrate, che in misura crescente hanno fatto ricorso ad espedienti similari.
Il pronunciamento costituisce il primo caso in cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di un rendiconto contenente somme presunte, per violazione del terzo comma dell’articolo 117 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Va detto che la sentenza adotta principi che già sono stati fatti propri dal legislatore nel processo di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici che, ai sensi del Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, sta completando la sua prima fase sperimentale e che troverà applicazione presso la totalità degli enti pubblici a partire dal prossimo 1° gennaio 2014.
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Il pronunciamento costituisce il primo caso in cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di un rendiconto contenente somme presunte, per violazione del terzo comma dell’articolo 117 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Va detto che la sentenza adotta principi che già sono stati fatti propri dal legislatore nel processo di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici che, ai sensi del Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, sta completando la sua prima fase sperimentale e che troverà applicazione presso la totalità degli enti pubblici a partire dal prossimo 1° gennaio 2014.
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