NOTIZIARIO COMUNALE - KO Lo stabilisce la Corte dei Conti
Nella Delibera n. 233 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti
Emilia Romagna, un Sindaco ha inoltrato una richiesta di parere avente
ad oggetto le spese sostenute per la pubblicazione e la diffusione di un
giornalino comunale, nonché il vincolo gravante sulle stesse, ai sensi
dell’art. 6, commi 7 ed 8, del Dl. n. 78/10, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122/10. Nello specifico, il Comune in
questione domanda se possa sommare gli importi sostenuti nell’anno 2009
per studi e incarichi di consulenza con quelli sostenuti, sempre nel
medesimo anno, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza, per poi fissare il tetto massimo di spesa, per le
suddette tipologie, nel 20% dell’ammontare complessivo. Inoltre, chiede
se dal limite in tal modo determinato sia possibile detrarre le entrate
derivanti da specifici finanziamenti, nonché quelle conseguenti alla
vendita di spazi pubblicitari del giornalino. La Sezione ritiene che
l’Ente Locale possa operare compensazioni tra le singole voci di spesa
sottoposte a riduzione dall’art. 6 del Dl. n. 78/10. Tuttavia, il Comune
non può procedere sommando le spese sostenute nell’anno 2009, afferenti
agli studi e consulenze, a quelle per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, per poi fissare la somma impegnabile in ciascun
esercizio finanziario, nel 20% del suddetto ammontare.
Il regime vincolistico de quo, infatti, è stato ulteriormente aggravato dal Legislatore statale mediante l’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, che ha inciso sul disposto di cui all’art. 6, comma 7, prevedendo che la spesa per studi e incarichi di consulenza “…non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014”. In pratica, il limite per le voci de quibus per l’anno 2014 è pari al 16% rispetto all’ammontare delle spese sostenute nell’anno base 2009, mentre per il 2015 sarà del solo 12%, sempre in rapporto al 2009. L’Ente Locale quindi può operare compensazioni tra le diverse voci di spesa, dopo aver applicato correttamente i singoli coefficienti di riduzione previsti dal Legislatore ed avere, conseguentemente, individuato il tetto complessivo di risorse erogabili. La seconda questione, relativa alla possibilità di escludere, ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, le spese oggetto di specifici finanziamenti, è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, le quali si cono pronunciate con Delibera n. 7/11. In particolare, è stato evidenziato che “con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati…(omissis)…atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate”.
La Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dall’interpretazione accolta dalle Sezioni Riunite che, seppur dettata specificamente con riferimento alle spese di cui all’art. 6, comma 7, deve, per comunanza di ratio, applicarsi anche a quelle prese in esame dal successivo comma 8. Il principio enunciato dalle Sezioni Riunite sembra, inoltre, poter essere applicato anche ai proventi conseguenti alla vendita di spazi pubblicitari del giornalino comunale. L’esclusione dal calcolo di tali risorse di provenienza privata, infatti, non preclude il raggiungimento del fine sottostante la normativa vincolistica in analisi, che è quello di ridurre l’impatto di una specifica spesa (nel caso specifico, di pubblicità o di rappresentanza) sul bilancio dell’Ente.
Il regime vincolistico de quo, infatti, è stato ulteriormente aggravato dal Legislatore statale mediante l’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, che ha inciso sul disposto di cui all’art. 6, comma 7, prevedendo che la spesa per studi e incarichi di consulenza “…non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014”. In pratica, il limite per le voci de quibus per l’anno 2014 è pari al 16% rispetto all’ammontare delle spese sostenute nell’anno base 2009, mentre per il 2015 sarà del solo 12%, sempre in rapporto al 2009. L’Ente Locale quindi può operare compensazioni tra le diverse voci di spesa, dopo aver applicato correttamente i singoli coefficienti di riduzione previsti dal Legislatore ed avere, conseguentemente, individuato il tetto complessivo di risorse erogabili. La seconda questione, relativa alla possibilità di escludere, ai fini del calcolo dei limiti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, le spese oggetto di specifici finanziamenti, è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, le quali si cono pronunciate con Delibera n. 7/11. In particolare, è stato evidenziato che “con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati…(omissis)…atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate”.
La Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dall’interpretazione accolta dalle Sezioni Riunite che, seppur dettata specificamente con riferimento alle spese di cui all’art. 6, comma 7, deve, per comunanza di ratio, applicarsi anche a quelle prese in esame dal successivo comma 8. Il principio enunciato dalle Sezioni Riunite sembra, inoltre, poter essere applicato anche ai proventi conseguenti alla vendita di spazi pubblicitari del giornalino comunale. L’esclusione dal calcolo di tali risorse di provenienza privata, infatti, non preclude il raggiungimento del fine sottostante la normativa vincolistica in analisi, che è quello di ridurre l’impatto di una specifica spesa (nel caso specifico, di pubblicità o di rappresentanza) sul bilancio dell’Ente.
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