Consiglio di Stato sentenza n. 1421/2014 del 24/3/2014


Qualora il servizio posto a gara non comporti  per l'appaltatore il "materiale introito  delle somme dovute all'ente", ai sensi dell'art. 180 t.u.e.l., deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l'oggetto del contratto posto a gara oltreché lesivo dei principi comunitari in materia di libera concorrenza.

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