Consigli Utili - Affidamento diretto -

Parere A.N.AC. 4/2/2015 n. 9
Procedure in economia - Cottimo fiduciario - Affidamento diretto - Previo esperimento di indagine di mercato - Criteri di valutazione manifestazione di interesse - Definizione successiva rispetto allo screening delle stesse - Illegittimità - Fattispecie
Qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti.
Nel caso in esame, seppur risulti essere stata garantita dalla stazione appaltante adeguata pubblicità in ordine all’avvenuta ridefinizione della procedura di affidamento de qua, non appare comunque corretta e legittima la modalità seguita dall’amministrazione con riferimento alla definizione dei criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in quanto intervenuta solo successivamente ad uno screening delle stesse;
PREC 253/14/S
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Dream Italia Società Cooperativa – Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di aggiornamento del piano AIB 2014-2018 del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ex art. 8, comma 2, legge 353/2000 – Importo a base di gara euro 15.000,00 - S.A.: Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Indagine di mercato e affidamento diretto di servizi.
Qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti.
Art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006.
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 79941 del 15 luglio 2014 presentata dalla Dream Italia Società Cooperativa relativamente all’avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di aggiornamento del piano AIB 2014-2018 del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
VISTA la doglianza sollevata dall’istante in ordine alle irregolarità afferenti l’iter procedimentale seguito dalla stazione appaltante in quanto poco trasparente e non coerente con quanto riportato nel relativo avviso pubblico;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 28 ottobre 2014;
VISTE le osservazioni inoltrate dall’ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in data 4 novembre 2014 con le quali si evidenzia la mancata pendenza di controversia tra la concorrente e la stazione appaltante e che il provvedimento di aggiudicazione definitiva è del 1.7.2014;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che risulta che la stazione appaltante con Determinazione dirigenziale n. 111 del 18.4.2014 ha stabilito, sulla base di una valutazione di impossibilità di richiedere un’offerta economica al ribasso (in quanto l’importo dell’affidamento stabilito nell’avviso pubblico rientrava già nei limiti minimi di congruità rispetto all’impegno richiesto in termini di apporto professionale e di ore/lavoro), di optare per l’affidamento diretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La suddetta determinazione risulta essere stata pubblicata all’Albo pretorio dell’ente e all’Albo Pretorio on-line dal 18.4.2014 per quindici giorni consecutivi;
CONSIDERATO altresì che nella suddetta Determinazione vengono definiti gli elementi di valutazione ai fini dell’assegnazione dei punteggi alla documentazione prodotta dagli operatori economici che hanno manifestato interesse;
CONSIDERATO che all’esito della verifica di idoneità dei candidati nonché della relativa documentazione l’amministrazione ha stilato una graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 160 del 22.5.2014, con conseguente formalizzazione dell’affidamento diretto in questione in favore della prima classificata For.Rest.Med. S.r.l.;
RILEVATO che giova evidenziare, in generale, che qualunque sia la procedura di gara prescelta dalla stazione appaltante, i criteri di valutazione delle offerte, a ciascuno dei quali va attribuito un peso in relazione alle caratteristiche dell’appalto, devono essere imprescindibilmente predefiniti nel relativo bando e/o avviso pubblico al fine di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio dei concorrenti;
CONSIDERATO che, nel caso in esame, seppur risulti essere stata garantita dalla stazione appaltante adeguata pubblicità in ordine all’avvenuta ridefinizione della procedura di affidamento de qua, non appare comunque corretta e legittima la modalità seguita dall’amministrazione con riferimento alla definizione dei criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in quanto intervenuta solo successivamente ad uno screening delle stesse;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante.
Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 febbraio 2015 Il Segretario Maria Esposito 

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