DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 10/4/2015 n. 176
1. Diritto di accesso ai
documenti amministrativi – diniego di estrazione di copia dei documenti
concessi in visione – equivale a diniego di accesso
2. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – consiglieri comunali – accesso effettuato ai sensi dell’art. 43 t.u.e.l. – diniego di estrazione di copia dei documenti concessi in visione in assenza di motivazione – illegittimità
3. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – consiglieri comunali – diniego di accesso agli atti per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto – illegittimità
1. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi comprende tanto
il diritto di prenderne visione, quanto quello di estrarre copia dei
documenti ostesi, con la conseguenza che anche il solo diniego della
seconda delle suindicate facoltà integra gli estremi del diniego di
accesso (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. I, ordinanza n. 1140/2015; TAR
Puglia, Bari, sez. II, sentenza n. 1664/2012).2. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – consiglieri comunali – accesso effettuato ai sensi dell’art. 43 t.u.e.l. – diniego di estrazione di copia dei documenti concessi in visione in assenza di motivazione – illegittimità
3. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – consiglieri comunali – diniego di accesso agli atti per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto – illegittimità
2. "I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale" (così, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza n. 77/2015; nello stesso senso, ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4525/2014). Nel caso di specie, la richiesta del comune di motivare le ragioni della richiesta di copia dei documenti visionati, se pur formalmente non è atto di diniego, costituisce comunque atto lesivo delle prerogative dei consiglieri, e come tale legittimante la dispiegata azione.
3. Il diritto di accesso è individuale, sicché non può essere negato per il solo fatto di essere già stato accordato ad altro soggetto, e i consiglieri comunali sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del potere connesso al loro ruolo (cfr., TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 2834/2014).
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