La conseguenza del valore negativo delle risorse recentemente distribuite ai comuni per saldo IMU 2013. Obbligo riduzione imposte comunali e correlate minori risorse nei bilanci 2014


V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 29/9/2014)

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, dispone quanto segue all’art.1 commi 6 e 7:
6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie locali,  è  determinato  a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun  comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei Comuni Italiani (ANCI),  prendendo come base i  dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno  2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con  riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
             Il Ministero dell’interno con comunicazione del 19/09/2014 ha reso noto che in data 11/09/2014 la Conferenza Stato città ed autonomie locali ha dato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, e della relativa nota metodologica, concernente la determinazione a favore di tutti i Comuni del conguaglio, per l’anno 2013, del contributo compensativo, per un importo complessivo di 348,5 milioni di euro, a titolo di rimborso del minore introito IMU derivante dall’abolizione della imposizione sull’abitazione principale e su altre tipologie di immobili. A seguito del citato parere favorevole sono state pubblicate sul sito:
  • La nota metodologica, disponibile al link:
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190914_n_met.pdf;
  • Il relativo elenco delle attribuzioni per singolo comune, disponibile al link
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190914allA.pdf.
             La citata pubblicazione è stata anticipata al fine di rendere noto l’importo spettante ai comuni interessati che sono in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014, in attesa della formalizzazione con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno che sarà pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
LE CONSEGUENZE IN CASO DI IMPORTO A SALDO NEGATIVO
             Gli importi dei comuni, elencati per codice catastale, sono stati distinti in due fasce. La prima fascia riguarda i comuni che presentano importi a debito , ai quali non è dovuto alcun conguaglio, mentre la seconda fascia riguarda i comuni che presentano importi a credito su cui è stato effettuato il riparto del contributo pari ai complessivi 348,5 milioni di euro.
             Dalle citate disposizioni legislative, emergerebbe che i comuni che presentino importi negativi, debbano destinare tale minor importo, quantificato dal Ministero dell’Interno a norma dell’art.1 comma 7 D.L.133/2013, alla “… riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014”. In altri termini, le prime abitazioni dovrebbero ricevere un contributo, pari all’importo con saldo negativo, e l’unica imposta che attualmente colpisce le prime abitazioni destinatarie dell’ex IMU sia la TASI.
             Qui nasce il problema, in quanto i comuni, in assenza dell’esatta quantificazione degli importi pervenuti solo il 19/09/2014, hanno già deliberato le aliquote e le eventuali deduzioni, non includendo gli importi da restituire in quanto gli stessi non erano ancora noti. In altri termini, la data di scadenza per la comunicazione al MEF delle tariffe deliberate, per i comuni ritardatari, era stata fissata inderogabilmente entro il 10/09/2014, ossia prima della quantificazione da parte del Ministero. La situazione, pertanto, si presenta nel modo seguente:
  • I comuni hanno deliberato le tariffe sulla TASI entro il 23/05/2014 (circa 2.178 comuni), con versamento dell’acconto entro il 16/06/2014, con successivo versamento del saldo entro il 16/12/2014;
  • I comuni che non avevano deliberato la TASI potevano effettuarlo successivamente comunicando nel portale del federalismo fiscale le tariffe entro il 10/09/2014 (lo hanno fatto circa 5220 comuni);
  • I restanti comuni che non avessero inviato nell’ultima data utile le tariffe (circa 659 comuni), il versamento da parte dei contribuenti avverrà entro il 16/12/2014 con rata unica e con l’aliquota statale dello 0,1% .
Tale operazione, inoltre, può variare da comune a comune (deduzioni operate, quota a carico dell’occupante ecc.), a seconda delle decisioni adottate in termini di regolamento della TASI, e al momento non è ancora chiaro come dovranno comportarsi i comuni che abbiano già deliberato le aliquote e le varie deduzioni e, se la stessa riduzione possa operarsi con il saldo dovuto a dicembre in modo proporzionale, ovvero dedicando in modo prevalente tale riduzione (esigua se effettuata in modo proporzionale) a particolari categorie di persone (svantaggiate, sulla base dei redditi personali ecc.) o con valori catastali inferiori ad un certo importo.
             Va evidenziato come i comuni che presentano importi negativi siano molto numerosi, ed alcuni di questi hanno importi anche consistenti (es. Cagliari 2.868.700,30 Euro; Firenze 1.556.022,60; Mentana 1.048.035,15; Forte dei Marmi 797.724,97; Nola 445.035,23; Carbonia 416.915,76; Massafra 393.236,92; Padova 370.944,04; La Spezia 364.384,36; Mariano Comese 338.376,91 ecc.).
IMPATTO SUL BILANCIO DELLE RIDUZIONE DI IMPOSTA
Non può non prendersi atto che alla fine del mese di settembre, allorquando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è ormai quasi scaduto, resta l’obbligatorietà, da parte dei comuni con saldi negativi, di effettuare le relative variazioni in diminuzione delle imposte applicate nell’anno 2014 ai cittadini, sugli immobili precedentemente colpiti dall’ex IMU prima abitazione, le cui modalità operative sono ancora in attesa di definizione da parte del Ministero. Dovranno, in particolare, essere chiarite sia le modalità di ripartizione dei benefici ai cittadini, sia l’evidenziazione nel bilancio 2014 di tali minore risorse a suo tempo inserite nel 2013 nei bilanci dei comuni a fronte delle anticipazioni ricevute dallo Stato sulla soppressione dell’IMU sulla prima casa. 
I comuni i cui importi abbiano un impatto rilevante sui saldi di bilancio e che non avessero inserito la citata riduzione, anche di natura cautelativa, rischiano di presentare bilanci non attendibili con obbligo di successive variazioni e con ristretti margini di manovra, in considerazione del fatto che ormai si è vicini alla fine dell’anno 2014 con ristretti ambiti di manovra.

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