A proposito di trasparenza
Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 all’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013
L’art. 22,
c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di
cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni
pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale
partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio
dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli
organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli
incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico
complessivo.
Con l’orientamento n. 31,
pubblicato sul sito istituzionale, l’Autorità ha precisato che per “incarichi
di amministratore” degli enti e delle società in questione si intendono quelli
di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro
organo con analoghe funzioni comunque denominato, e di amministratore delegato.
Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo
dell’amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico
complessivo.
Ai sensi
dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, “la violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La
stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni
dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento”.
E’ utile
evidenziare che con delibera n.
66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che ogni
amministrazione ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento
l’individuazione dell’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art.
47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei
principi fissati dalla legge n. 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che
nelle more dell’adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero
i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative
all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge n.
689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate,
rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al
responsabile dell’ufficio disciplina.
Per tutto
quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni
analoghe, nello svolgimento dell’attività di controllo sul corretto
assolvimento degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 33/2013, di
segnalare i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.
22, c. 2, del medesimo decreto, all’“autorità amministrativa competente” come
sopra individuata presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al
procedimento sanzionatorio.
In
considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle
disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della
trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono
tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’“autorità amministrativa
competente” in caso di rilevata inosservanza dell’art. 22 c. 2 del d.lgs. n.
33/2013.
Parole
chiave: TRASPARENZA – artt. 22 e 47 d.lgs. n. 33/2013 – enti pubblici vigilati
– enti di diritto privato controllati – società partecipate – incarichi di
amministratore – pubblicazione – necessità.
Ai
sensi dell’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, per “incarichi di
amministratore” degli enti
e delle società – di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 del medesimo
articolo – si intendono quelli di Presidente e di componente del
Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque
denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere
pubblicati il nominativo dell’amministratore, il tipo di incarico e il relativo
trattamento economico complessivo.
L’inosservanza
degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2, che comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 47,
c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, deve essere segnalata dall’OIV, o da altro
organismo con analoghe funzioni, e dal Responsabile della trasparenza
all’“autorità amministrativa competente” di cui all’art. 47, c. 3, del medesimo
decreto al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio.
dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n.
33/2013 ----- Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati
di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica,
la titolarita' di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado,
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,
da' luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500
a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata
comunicazione e il
relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo
interessato.
2. La violazione
degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo
ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro
a carico del
responsabile della violazione. La
stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Delibera n. 66/2013: in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 luglio 2013.
LA COMMISSIONE
Rilevato che sono
pervenuti, con riguardo all’attuazione dell’art. 47 del d.lgs n. 33/2013,
“Sanzioni per casi specifici” i seguenti quesiti in ordine ai soggetti
destinatari delle sanzioni, al procedimento sanzionatorio e all’autorità
amministrativa competente ad irrogare la sanzione:
1. Nota del 27 maggio
del dirigente affari generali del Comune di Lissone (Monza-Brianza) con la
quale si richiedono chiarimenti in ordine al soggetto a cui compete irrogare le
sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del
d.lgs n. 33/2013, sull’esistenza di un’autonomia regolamentare in capo agli
enti locali nella graduazione delle sanzioni e sulla sanzionabilità del
comportamento omissivo degli organi di indirizzo politico riscontrato negli
anni successivi all’assunzione in carica.
2. Nota del 10 giugno
2013 del Segretario del Comune di Jesolo (Venezia) con la quale, in riferimento
alle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e
dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs n. 33/2013, si richiedono chiarimenti in
merito alla decorrenza dell’inadempimento ai fini dell’irrogazione della
sanzione, all’autorità competente all’irrogazione della medesima, ai compiti in
capo al responsabile per la prevenzione della corruzione in caso di violazione
degli obblighi in questione, all’applicazione del sistema sanzionatorio
previsto dalla legge n. 689/1981 e alla natura della sanzione dell’art. 47 nel
caso in cui l’inadempimento perduri nel tempo.
3. Nota del 18 giugno
2013 del Comune di Seregno (Monza- Brianza) con la quale si richiedono
chiarimenti riguardo la quantificazione delle sanzioni di cui all’art. 47 e
alla autorità competente ad irrogare le stesse.
4. Nota del 19 giugno
2013 del Prefettura di Terni con la quale si richiedono chiarimenti in ordine
al soggetto a cui compete irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, commi 1 e
3, del d.lgs n. 33/2013.
Considerato il tenore
delle richieste relative, complessivamente, al sistema sanzionatorio
disciplinato dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013;
Tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ad
integrazione della delibera n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e coerentemente
con le funzioni di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi
di pubblicazione attribuiti a questa Commissione dall’art. 45, c.1, del d.lgs.
n. 33/2013
ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO
Gli obblighi di
trasparenza sottoposti ad uno specifico regime sanzionatorio
L’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico
sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e
pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del
medesimo decreto.
L’art. 14, comma 1
del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la
lett. f) prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione
patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento
dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la
lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della
carica.
Ne consegue che i
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di
indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile
della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare
interna a ciascuna amministrazione. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i
dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio
sito web.
Per ulteriori
approfondimenti sulle modalità di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14,
sulla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione ed, in particolare,
sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f) ai comuni, si rinvia alla delibera n. 65/2013.
Ai sensi dall’art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 le
amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente,
con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, alle società partecipate, con l’esclusione delle società
menzionate al c. 6, i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale
partecipazione dell’amministrazione, durata dell’impegno, onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, numero
dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell’ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
Al fine di porre le
amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati,
l’art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al
Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto
individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra
disposizione anche regolamentare interna.
L’inadempimento a carico degli amministratori societari si
configura, in caso di mancata pubblicazione dei dati, entro trenta giorni dal
conferimento dell’incarico ovvero, per l’indennità di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.
I dati e le
informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono
pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Per una elencazione
dettagliata dei contenuti e l’ambito soggettivo di applicazione, si rinvia
all’allegato 1) della delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”.
La tipologia delle
sanzioni
L’articolo 47 del
d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la
violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati
Le sanzioni previste
dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte:
- sanzioni amministrative
pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti
dall’art. 14 e dall’art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei
soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 22, c. 2;
- sanzioni per la
violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei
dati) del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto,
che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità
dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine
dell’amministrazione e valutazione dell’inadempimento anche ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
A queste sanzioni si
aggiungono le seguenti misure ulteriori:
- con riferimento
alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, la pubblicazione, da parte
della CIVIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è
proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da
parte dell’amministrazione o dell’organismo interessato, la pubblicazione del
provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata
comunicazione dei dati di cui all’art. 14;
- per la mancata o
incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, il divieto
di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati,
degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.
Nello specifico, per
le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro
il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà
diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il
legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione,
l’irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro e la
pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet
dell’amministrazione o dell’organismo interessato.
La sanzione
pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio
di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la
subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a
un espresso consenso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione
pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati
che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a quest’ultimo
applicabili le sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza
previste dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33/2013.
Analoga sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è disposta sia a carico del
responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 22, c. 2 del d.lgs n. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), che nei
confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in
virtù dell’art. 47, c. 2, secondo periodo.
Pubblicazione sul
sito della CiVIT dei casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 14
In caso di mancata
attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, dalla
lett. a) alla lett. f) del d.lgs n. 33 /2013 relativi agli organi di indirizzo
politico, la CIVIT pubblica sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art.
45, c. 4, ultimo periodo, i nominativi dei soggetti ai quali quelle
informazioni si riferiscono e per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
E’ sanzionata pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o
incompleta comunicazione da parte dell’interessato, che dalla inerzia del
funzionario responsabile della pubblicazione il quale, pur disponendo dei dati,
non ha provveduto a pubblicarli.
Ne consegue che
qualora il Responsabile della trasparenza – o altro soggetto individuato dal
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, o da un atto
organizzativo interno, o da altra disposizione anche regolamentare di ciascuna
amministrazione (si rinvia, in merito, al paragrafo 2.2. della delibera CiVIT
n. 50/2013) – non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la
pubblicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che
il responsabile della pubblicazione – qualora diverso dal Responsabile della
trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha provveduto a pubblicare i
dati e le informazioni di cui all’art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT
l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare
l’eventuale successivo adempimento.
La pubblicazione da
parte della CiVIT dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto
alla pubblicazione può conseguire, altresì, da una segnalazione da parte
dell’OIV o derivare dall’attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle
regole sulla trasparenza e sull’esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione attribuiti alla CiVIT dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs n.
33/2013.
I nominativi
rimangono pubblicati sino al completo adempimento da parte dell’amministrazione
che dovrà essere tempestivamente segnalato alla CiVIT da parte del Responsabile
della trasparenza.
Procedimento per
l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie
Con riguardo al
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 47, c. 3
del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate
dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge
24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n.
689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.
In base a questo
rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna
amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio
regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le
competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del
1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni
(art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della
separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale
compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il
regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di
irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e
compatibilmente con l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali,
individuati tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina.
L’adozione del regolamento deve essere tempestiva.
Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti,
nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui
compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano
al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile
della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina.
Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti
nella legge n. 689/1981.
Si evidenzia che il
procedimento per l’irrogazione della sanzione è avviato a seguito della
segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell’OIV e del
Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il
procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da
ciascuna amministrazione.
Con riferimento al
procedimento sanzionatorio per l’inadempimento degli obblighi di cui all’art.
14 relativamente agli organi di indirizzo politico dei Ministeri e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, si ritiene che la disciplina sia demandata ai
d.P.C.M. regolati dall’art. 49, c. 2 del d.lgs. 33/2013. Una soluzione di
questo tipo, da un lato, favorisce l’uniformità della disciplina da applicare
ai componenti del governo nazionale e la semplicità del relativo processo
decisionale; dall’altro lato, trova un suo saldo fondamento normativo nello
stesso articolo 95 della Costituzione e nella attribuzione che esso fa al
Presidente del Consiglio del potere di mantenere l’unità di indirizzo politico
e amministrativo del Governo. Nelle more dell’adozione dei citati d.P.C.M, i
Responsabili della
trasparenza vigilano sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 14 e
segnalano i casi di mancato o ritardato inadempimento alla CiVIT.
Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire
tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano “a
partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale
della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore” del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013).
A partire da tali
date, la mancata pubblicazione che configura l’inadempimento, è presupposto per
l’avvio del procedimento sanzionatorio. Si ricorda che per le sanzioni irrogate
per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui
all’art. 14, a conclusione del procedimento, le amministrazioni o gli organismi
interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento
sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47,
c. 1).
La CiVIT
nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica
l’effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni,
sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.
Il potere di
vigilanza e controllo degli OIV e della CiVIT sugli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 14, 22 c. 2
Gli OIV o
strutture con funzioni analoghe, a norma dell’art. 14, lett. g) del d.lgs. n.
150/2013, accertano d’ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di
pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte
della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del
Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o,
comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza
interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale
della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v.
delibera CiVIT n. 50/2013).
La CiVIT esercita la propria attività di vigilanza e
controllo ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 e comunica, anche ai
vertici politici, gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, alla Corte dei
Conti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione,
laddove non coincida con il Responsabile della trasparenza, esercita comunque
un’attività di monitoraggio sull’efficace attuazione di quanto previsto dalla
presente delibera in relazione ai compiti attribuiti a tale soggetto dalla
legge n. 190/2012.
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