TRUST DI GARANZIA PER IL RECUPERO DEI PANNELLI SOLARI



UN’ESPERIENZA assolutamente innovativa, tra quelle presentate a
Sorrento 2013, riguarda l’uso del trust per realizzare l’accreditamento
di un Consorzio tra i soggetti idonei allo smaltimento dei
pannelli fotovoltaici al termine della loro funzione. A tal fine - ha
spiegato l’avvocato Duccio Zanchi, of-counsel dell’operazione - è
stato costituito un trust rivolto a soddisfare interessi di carattere
pubblico, uno strumento finalizzato a garantire che le somme versate
dai produttori al momento dell’adesione al consorzio siano
accessibili e vengano utilizzate dal consorzio stesso esclusivamente
per provvedere allo smaltimento dei pannelli nel momento in
cui ciò sarà necessario. Va specificato che tale garanzia è indispensabile
al fine di ottenere la tariffa incentivante per le imprese da
parte del GSE.
Ed ecco, nella relazione dell’avvocato Zanchi, i cardini dell’atto
istitutivo, proposti attraverso una tabella comparativa che pone
a confronto i temi da risolvere e la risposta data. Partiamo dalla
prima esigenza, cioé l’ottemperanza alla clausola del GSE. «Scopo
del trust - si legge nell’atto istitutivo - è la creazione di un sistema
di finanziamento segregato e garantito per la gestione a del ciclo
di fine vita dei Dispositivi, per assicurarne il recupero ed il riciclo
(...). Il trust è, pertanto, accessibile e utilizzabile esclusivamente per
lo svolgimento delle attività di gestione a fine vita del modulo garantito,
nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione
dei rifiuti, dalla raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal
suo luogo di esercizio, alla disinstallazione, al trasporto verso un
sito di stoccaggio, all’avvio al recupero presso l’impianto di destinazione
finale». Nel caso in cui la norma di riferimento cambi durante
la vita del trust, viene specificato che «il trustee e, in mancanza,
il guardiano, recepisce senza indugio le modifiche della
normativa di riferimento derivanti da provvedimenti di qualsiasi
rango, apportando le conseguenti e necessarie integrazioni a questo
strumento».
Il Consorzio conferisce nel trust, con cadenza trimestrale, i contributi
derivanti da quanto previsto dal Disciplinare Tecnico GSE
(ad esempio, i due terzi del costi sostenuti nell’anno solare per la
gestione di rifiuti da moduli fotovoltaici). E’ chiaro poi che «il trust
è istituito al fine del perseguimento di interessi aventi rilevanza
pubblica e, pertanto, il trustee non può porre in essere attività ed investimenti
che mettano a rischio il capitale costituito secondo le modalità
descritte nel Disciplinare Tecnico GSE». Il trustee è naturalmente
obbligato a «tenere separate le somme del trust dal proprio
patrimonio e da quello del Sistema Consorzio, in modo da garantirne
la non aggredibilità da parte sia dei propri creditori, sia dei creditori
del Sistema Consorzio». Tanto che, in caso di trustee persona fisica,
«le somme segregate non fanno parte di alcun regime patrimoniale
nascente da matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non
formano oggetto di successione ereditaria».
Tutti caratteri tipici del trust che, ancora una volta, si dimostra
strumento flessibile e pressoché unico in risposta ad esigenze tanto
complesse. Il caso del trust a garanzia dello smaltimento di
pannelli solari ha infatti, come si vede, una forte connotazione di
tipo naturalistico, nel senso che qui contribuisce alla salvaguardia
ambientale. Al di là dei pur notevoli profili giuridici di questa vicenda,
essa serve perciò a mostrare con chiarezza come il trust,
lungi dall’essere solo uno strumento di protezione patrimoniale, è
divenuto un elemento essenziale nella vita di oggi.
DUCCIO ZANCHI - Avvocato, Milano

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