VIA MONTE CERVINO - ORDINANZA TAR LOMBARDIA

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N. 00440/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01268/2012 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Immobiliare Polo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Ciarcià ed Alberto Fossati, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, c.so Porta Vittoria, n. 28;

contro
Comune di Brugherio, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Marsico ed Antonio Chiarolanza, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via P. Cossa, n. 2;
nei confronti di
Brughiera Due F s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Russo e Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, Galleria del Corso, n. 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 43 del 26.4.2012;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare del parere legale n. prot. 8614 del 21.3.2012;
con i motivi aggiunti depositati in data 3.4.2013:
- del permesso di costruire n. 47/2011 del 13.12.2012;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio e di Brughiera Due F s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare sfornito di fumus boni iuris in quanto:
- le modifiche all’assetto planivolumetrico, apportate con il permesso di costruire impugnato, paiono alterare le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo legate alla disposizione a corte dei fabbricati e quindi violare il disposto di cui all’art. 14, l. Regione Lombardia n. 12/2005;
- il progetto pare violare, inoltre, gli allineamenti prescritti dalla tavola n. 8 allegata alla convenzione e la previsione di cui all’art. 14, c. 4 della convenzione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
Accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:
a) sospende il permesso di costruire n. 47/2011 del 13.12.2012;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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