BILANCIO DELLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - PRO SCIENTIA, COMPETENTIA
Luca Pacioli
Per diritto
canonico i fedeli sono liberi di manifestare ai pastori della Chiesa le proprie
necessità, sopra tutto spirituali, i propri desideri anche in rapporto alla
scienza e alla competenza e hanno il diritto anzi talvolta anche il dovere
di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il
bene della Chiesa e renderlo noto agli altri fedeli nel rispetto dovuto.
Sono anni che i
conti della/e nostre parrocchie non trovano il giusto equilibrio, non passa
anno, senza che qualche bene di proprietà parrocchiale o ex parrocchiale,
prendere la via del "libero mercato" con contropartite
economiche non sempre di congrua determinazione e la mancanza della dovuta
trasparenza.
E’ vivo nella mia memoria il ricordo di sotterfugi e di altre malefatte di " fedeli" intenti ad “eliminare” occhi e orecchie indiscrete, ma è più forte nel mio cuore, il ricordo e non solo, delle tante persone che hanno fatto del bene, rispetto al male che queste hanno ricevuto, ma senza per questo portare mai rancore.
E’ vivo nella mia memoria il ricordo di sotterfugi e di altre malefatte di " fedeli" intenti ad “eliminare” occhi e orecchie indiscrete, ma è più forte nel mio cuore, il ricordo e non solo, delle tante persone che hanno fatto del bene, rispetto al male che queste hanno ricevuto, ma senza per questo portare mai rancore.
Non più tardi di
qualche mese fa, conferii, nel dovuto rispetto, con il nostro pastore, manifestandogli
la situazione FALLIMENTARE che veniva rappresentata nei “ pubblici bilanci” di una società partecipata dalle parrocchie
Brugheresi; la risposta che ricevetti dai sui collaboratori è stata di questo tenore " NOI CI ASSUMIAMO TUTTE LE RESPONSABILITA' ".
Peccato che non si assumo i relativi debiti .....
Quello che viene rappresentato in questi pubblici documenti (bilanci o rendiconto o altro) non rispecchia neppure le condizioni minime delle disposizioni canoniche e civili, la cui inosservanza porta danno alla Chiesa, “.. le funzioni con diligenza di buon padre di famiglia”.
Peccato che non si assumo i relativi debiti .....
Quello che viene rappresentato in questi pubblici documenti (bilanci o rendiconto o altro) non rispecchia neppure le condizioni minime delle disposizioni canoniche e civili, la cui inosservanza porta danno alla Chiesa, “.. le funzioni con diligenza di buon padre di famiglia”.
Perché il ritratto di Luca Pacioli;
Fra' Luca, padre di tutti i ragionieri eclettico matematico del Rinascimento, grazie al suo spirito sintetico seppe rendere scientifico il "trattar danari". Uomo dal sapere enciclopedico, fu amico di Piero della Francesca, di Leon Battista Alberti e di Leonardo da Vinci, ma fu’ anche l’inventore della partita doppia, il criterio unico, universale e scientifico per la quadratura dei conti e di conto qui dobbiamo parlare.
Fra' Luca, padre di tutti i ragionieri eclettico matematico del Rinascimento, grazie al suo spirito sintetico seppe rendere scientifico il "trattar danari". Uomo dal sapere enciclopedico, fu amico di Piero della Francesca, di Leon Battista Alberti e di Leonardo da Vinci, ma fu’ anche l’inventore della partita doppia, il criterio unico, universale e scientifico per la quadratura dei conti e di conto qui dobbiamo parlare.
Facciamo un piccolo ma significativo
esempio tanto per far comprendere al lettore non esperto:
Il bilancio della Parrocchia San Bartolomeo riporta alla voce “ Prestito da Parrocchia S Carlo " nella gestione straordinaria l’importo l’importo di euro 254.000,
(duecentocinquantaquattromila)
Il bilancio della Parrocchia San Carlo riporta alla voce “ Prestito a Parrocchia S Bartolomeo " nella gestione straordinaria l’importo di euro 179.000, (centosettantanovemila).
Secondo il principio universale del
DARE e AVERE, o non quadra il Bilancio della Parrocchia di San Carlo o non
quadra il Bilancio della Parrocchia San Bartolomeo.
Bilancio creativo da una contabilità creativa .
Forse se i bilanci quadrassero, le nostre parrocchie potrebbero permettersi qualche fiori in plastica di meno e qualche fiore di stagione in più.
Chiudo, (per non
vedere Luca Pacioli rivotarsi nella
tomba), con una raccomandazione canonica
( can. 1284 § 3. Si raccomanda
vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate
e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinare le
modalità di presentazione) .
Un valido contributo:
Un valido contributo:
” La 32ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
(Roma, 14–18 maggio 1990) approvò l’Istruzione in materia amministrativa,
pubblicata il 1° aprile 1992. Essa intendeva favorire l’applicazione, in ambito
patrimoniale e amministrativo, del nuovo codice di diritto canonico (1983), con
le relative delibere applicative approvate dalla CEI, e dell’Accordo di
revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era seguita la riforma della
legislazione pattizia in materia di enti e beni ecclesiastici e di
sostentamento del clero (Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia,
diventate nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 1985, n. 222).
Considerata l’opportunità di poter continuare a disporre, a livello nazionale, di un testo che offra indirizzi comuni in materia giuridico–amministrativa, in particolare per gli operatori del settore, soprattutto per i laici chiamati in numero sempre maggiore a compiti di responsabilità nell’amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto a un lavoro di revisione e aggiornamento dell’Istruzione. Il nuovo testo, ottenuto il parere favorevole del Consiglio per gli affari giuridici, è stato presentato al Consiglio Episcopale Permanente (sessione del 17–20 gennaio 2005), che ha espresso giudizio positivo, raccomandando alcuni miglioramenti testuali e redazionali, in particolare l’aggiunta di un indice analitico, che faciliti la consultazione.
La nuova Istruzione è stata approvata dalla 54ª Assemblea Generale (Roma, 30–31 maggio 2005) con 208 voti favorevoli su 211 votanti. Con decreto in data 1° settembre 2005, il Cardinale Presidente ne ha disposto la promulgazione attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.
Il testo, che mantiene sostanzialmente la struttura e l’impianto della prima versione, è corredato da quattro allegati: classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (A), controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione (B), bozza del decreto del Vescovo diocesano circa la definizione degli atti di amministrazione straordinaria per gli enti a lui soggetti (C), attestazione circa le norme statutarie dell’ente parrocchia (D).
Considerata l’opportunità di poter continuare a disporre, a livello nazionale, di un testo che offra indirizzi comuni in materia giuridico–amministrativa, in particolare per gli operatori del settore, soprattutto per i laici chiamati in numero sempre maggiore a compiti di responsabilità nell’amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto a un lavoro di revisione e aggiornamento dell’Istruzione. Il nuovo testo, ottenuto il parere favorevole del Consiglio per gli affari giuridici, è stato presentato al Consiglio Episcopale Permanente (sessione del 17–20 gennaio 2005), che ha espresso giudizio positivo, raccomandando alcuni miglioramenti testuali e redazionali, in particolare l’aggiunta di un indice analitico, che faciliti la consultazione.
La nuova Istruzione è stata approvata dalla 54ª Assemblea Generale (Roma, 30–31 maggio 2005) con 208 voti favorevoli su 211 votanti. Con decreto in data 1° settembre 2005, il Cardinale Presidente ne ha disposto la promulgazione attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.
Il testo, che mantiene sostanzialmente la struttura e l’impianto della prima versione, è corredato da quattro allegati: classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (A), controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione (B), bozza del decreto del Vescovo diocesano circa la definizione degli atti di amministrazione straordinaria per gli enti a lui soggetti (C), attestazione circa le norme statutarie dell’ente parrocchia (D).
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