CEM non tutela i cittadini Brugheresi e l'Amministrazione Troiano non fa nulla


Le nuove regole sulla trasparenza

Dal DUP Comune di Brugherio pagina 43:

“Il metodo approvato ha tuttavia ad una prima analisi evidenziato una elevata complessità di
applicazione in sede di definizione del piano finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2020, in
primis in capo al soggetto gestore, cui compete la predisposizione effettiva del piano, poi da
validarsi e approvarsi dall’ente territorialmente competente e quindi, ancora, da validarsi da
parte della stessa ARERA.
Nello specifico dell’Ente, il gestore CEM Ambiente S.p.A. ha comunicato già in data 24 dicembre
2019, con nota assunta al protocollo comunale al numero 41385/19 del 31 dicembre 2019, di non
essere in grado allo stato di fornire il piano finanziario predisposto secondo il nuovo MTR stabilito
con la deliberazione ARERA 443/2019 e che, stante la complessità di tale nuova metodologia,
avrebbe potuto sviluppare tale nuovo modello solo più avanti.”


( mi verrebbe da dire, ma se CEM non è in grado di fare un piano finanziario, PROVVEDIAMO ALLA DIFFIDA , secondo le prescrizioni di ARERA che sono messi a conoscenza degli Enti gestori sin dal 2018 – delibera  5/4/2018  225/2018/R/RIF – delibera 27/12/2018 -715/2018/R/RIF - – delibera 9/7/2019 -3035/2019/R/RIF - – delibera 30/07/2019 -333/2019/A -– delibera 31/10/2019 -443/2019/R/RIF
in ultimo – delibera 03/03/2020 -57/2020/R/RIF che riporta testuale parole:

                     taluni Enti territorialmente competenti hanno già provveduto a trasmettere all’Autorità le pertinenti determinazioni ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, altri, invece – dopo aver provveduto a richiedere al gestore i dati e gli atti necessari – hanno informato l’Autorità circa la mancata collaborazione da parte dei medesimi nell’ambito della prevista procedura di approvazione

Articolo 3 Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all’articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF
3.1 La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l’Ente ne dà comunicazione all’Autorità, che procede secondo la normativa vigente.
3.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L’Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
3.3 Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell’Autorità.
3.4 In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.




QUALI LE SANZIONI PER CEM-
Articolo 7
Meccanismi di garanzia
7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario
secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l’Ente territorialmente competente,
che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione
all’Autorità, informando contestualmente il gestore.
7.2 L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a
diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli
obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.


articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
 a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';
 b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.


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