CEM non tutela i cittadini Brugheresi e l'Amministrazione Troiano non fa nulla
Le nuove regole sulla trasparenza
Dal DUP Comune di Brugherio pagina 43:
“Il metodo approvato ha tuttavia ad una
prima analisi evidenziato una elevata complessità di
applicazione in sede di definizione del
piano finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2020, in
primis in capo al soggetto gestore, cui
compete la predisposizione effettiva del piano, poi da
validarsi e approvarsi dall’ente
territorialmente competente e quindi, ancora, da validarsi da
parte della stessa ARERA.
Nello specifico dell’Ente, il gestore CEM
Ambiente S.p.A. ha comunicato già in data 24 dicembre
2019, con nota assunta al protocollo
comunale al numero
41385/19 del 31 dicembre 2019, di non
essere in grado allo stato di fornire il
piano finanziario predisposto secondo il nuovo MTR stabilito
con la deliberazione ARERA 443/2019 e
che, stante la complessità di tale nuova metodologia,
avrebbe potuto sviluppare tale nuovo modello solo
più avanti.”
( mi verrebbe da dire, ma
se CEM non è in grado di fare un piano finanziario, PROVVEDIAMO ALLA DIFFIDA , secondo
le prescrizioni di ARERA che sono messi a conoscenza degli Enti gestori sin dal
2018 – delibera 5/4/2018 225/2018/R/RIF – delibera 27/12/2018 -715/2018/R/RIF
- – delibera 9/7/2019 -3035/2019/R/RIF - – delibera 30/07/2019 -333/2019/A -–
delibera 31/10/2019 -443/2019/R/RIF
in ultimo – delibera 03/03/2020
-57/2020/R/RIF che riporta testuale parole:
•
taluni Enti
territorialmente competenti hanno già provveduto a trasmettere all’Autorità le
pertinenti determinazioni ai sensi del comma 6.4 della deliberazione
443/2019/R/RIF, altri, invece – dopo aver provveduto a richiedere al
gestore i dati e gli atti necessari – hanno informato l’Autorità circa la
mancata collaborazione da parte dei medesimi nell’ambito della prevista
procedura di approvazione
Articolo
3 Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all’articolo 7
della deliberazione 443/2019/R/RIF
3.1 La mancata collaborazione da
parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente
nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 6 della
deliberazione 443/2019/R/RIF
è da considerarsi inerzia
ai sensi dell’articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale
disposizione, l’Ente ne dà comunicazione all’Autorità, che procede
secondo la normativa vigente.
3.2 È dato mandato al Direttore
della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti
di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione.
L’Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
3.3 Le diffide di cui
al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell’esercizio delle funzioni di
controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i
seguiti di competenza dell’Autorità.
3.4 In caso di inerzia del gestore,
l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano
economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi
compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore
come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela
degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti
degli stessi all’inflazione.
QUALI LE
SANZIONI PER CEM-
Articolo 7
Meccanismi di
garanzia
7.1 In caso di inerzia del gestore
nella predisposizione del piano economico finanziario
secondo
quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l’Ente territorialmente competente,
che abbia provveduto a richiedere i
dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione
all’Autorità,
informando contestualmente il gestore.
7.2 L’Autorità, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente comma, provvede a
diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento
agli
obblighi regolatori, riservandosi
comunque di procedere secondo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
20. Per lo
svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto
degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza
da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori
nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte
degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero
proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al
soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei
diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo
di corrispondere un indennizzo;
e) puo'
adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato,
provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da
parte del soggetto esercente il servizio.
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