Le finanze allegre delle la gestione 2008 2009 2010


Lombardia   136/2012/PRSE




REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA


composta dai magistrati:
dott. Gianluca Braghò                                     Presidente f.f.
dott. Giuseppe Zola                                        Consigliere
dott. Massimo Valero                                      Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli                                   Referendario
dott. Donato Centrone                                    Referendario
dott. Francesco Sucameli                                 Referendario (relatore)
dott. Cristiano Baldi                                        Referendario
dott. Andrea Luberti                                       Referendario


nell’ adunanza pubblica del 12 aprile 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell’11 giugno 2008;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Udito il relatore, referendario dott. Francesco Sucameli.

Premesso che
Dall’esame del questionario sul rendiconto 2010 redatto a cura dell’organo di revisione del Comune di Brugherio (MB) è emerso che l’Ente, nell’esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato – nel triennio 2008-2010 - un costante esubero delle spese correnti ordinarie rispetto alle entrate della medesima natura (primi tre titoli delle entrante, meno il titolo I della spesa).
Con nota istruttoria n. 1213 del 29 febbraio 2012, il Magistrato istruttore, tra l’altro, ha chiesto all’organo di revisione:
a) di motivare circa l’elevato ammontare delle spese correnti rispetto alle corrispondenti entrate, indicando le iniziative adottate (o quantomeno allo studio) per riequilibrare la situazione.
Il comune di Brugherio, infatti, registra un saldo negativo di parte corrente ordinaria, nello specifico pari a: € -549.003,05 nel 2010; € -1.090.446,75 nel 2009; € -992.456,29 nel 2008.
Per tutto il triennio, l’equilibrio di parte corrente è stato assicurato dal ricorso ad entrate straordinarie, segnatamente dal soccorso fornito dai proventi derivanti dal rilascio di permessi per costruire.

b) di fornire delucidazioni sull’elevato ammontare dei residui attivi, in particolare con quelli riferiti al titolo I e III delle entrate (rispettivamente entrate tributarie ed extratributarie).
L’ente presenta una notevole quantità di residui attivi (€ 18.515.603, 59), a fronte di una componente attiva di competenza pari a € 30.023.588,09; in pratica circa il 38% dell’attivo di bilancio. Inoltre, a fronte di un avanzo di amministrazione pari ad € 891.708,44 sussistono i residui attivi da titoli I e III ante 2008 che incidono per il 57% (essendo pari a  € 505.772,18).
***
Il Collegio dei revisori Comune in questione, con nota pervenuta in data 15 marzo 2012 il (ns. prot. n. 1741 del 15 marzo 2012), ha inviato la documentazione richiesta, precisando quanto segue.
Con riguardo al disavanzo di parte corrente come sopra richiamato, l’Organo di revisione riporta che il ridetto Comune «ha consapevolmente deciso di avvalersi della facoltà concessa dalla predetta normativa, la quale prevede che "...i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale"» (art. 2, comma 8, della L. 244/07, confermato dall’art.2, comma 41, del D.L. n. 225/2010, conv. L. 10/11).
Prosegue l’Organo di revisione: «Ciò premesso, questo Collegio dei Revisori non ha mancato di rappresentare, in più e diverse occasioni, all'Amministrazione Comunale la necessita di limitare il più possibile tale applicazione per pervenire ad un pieno equilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e l'Ente ha recepito tale indicazione già con la predisposizione del bilancio di previsione 2010, utilizzando, a consuntivo dell'esercizio 2010 entrate da permessi di costruire in misura più contenuta sia in valore assoluto che come percentuale sulle spese correnti (3,16%) ed in diminuzione rispetto al biennio precedente».
Con riguardo ai residui attivi è stato allegato il relativo elenco, sottolineando che la principale fonte di accumulo è costituita da residui del Titolo III.
All’adunanza della Sezione del 12 aprile 2012 è intervenuto,, quale rappresentante del Comune, Saverio Valvano (Dirigente Servizio finanziario), il quale ha illustrato compiutamente il contenuto della memoria acquisita agli atti istruttori (inviata via fax il giorno antecedente l’adunanza, ns. prot. 2490 del 12 aprile 2012).
In particolare, il ridetto rappresentante, per quanto concerne il dsavanzo di parte corrente ha rinviato (come del resto la stessa memoria illustrativa) alle considerazioni svolte da Collegio dei revisori.
Per quanto concerne, invece, i residui attivi più risalenti, il Comune ha specificato che € 123.949,66 dei residui del titolo III sono riconducibili ad un contenzioso per il corrispettivo di una convenzione per la gestione di una casa di riposo, in relazione al quale, l’ente è già risultato vincitore per due gradi di giudizio, attendendosi la prossima riscossione.
Con riguardo ai residui di cui al titolo I, il credito più consistente (€ 56.487,56) attiene debenze TARSU, in carico a diversi ruoli esecutivi presso il concessionario per la riscossione. In ordine a tali ruoli sarebbe stata effettuata una verifica da cui non sarebbe emersa la “palese inesigibilità”, da cui il mantenimento del residuo medesimo.

Considerato in diritto

1. La Sezione, preliminarmente, osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica sulla finanza degli enti locali, sia per quel che concerne il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno sia per l’accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
La Corte, quale massimo organo di controllo esterno a rilevanza costituzionale e di natura magistratuale, esercita il controllo successivo sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni; tale controllo si qualifica non solo per la funzione di garanzia e di ausilio cui esso è deputato nei confronti del Parlamento e degli Organi Elettivi della Repubblica, ma anche per la connotazione specifica di controllo avente natura collaborativa, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale sin dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29.
Il ruolo della Corte è stato nel tempo implementato dalla legislazione: in particolare, si deve ricordare la legge 5 giugno 2003, n. 131 con cui il legislatore ha espressamente riconosciuto alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica.
Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da ultimo, il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di accertare – nei confronti degli enti locali - il rispetto della normativa relativa al Patto di stabilità ed eventuali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.
La pronuncia della Sezione, conseguente all’accertamento di cui sopra, è indirizzata alle Amministrazioni interessate affinché esse adottino, nella propria autonomia e nel rispetto dei vincoli di solidarietà con gli Enti che costituiscono la Repubblica, le necessarie misure correttive.
La verifica affidata alla Corte dei conti, come già rilevato ed illustrato compiutamente nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006, non è, pertanto, invasiva dell’autonomia degli enti locali ma, in virtù della natura collaborativa del controllo sulla gestione, è diretta, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune.
a) il disavanzo della gestione ordinaria di parte corrente
2. Dall’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune in questione, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all’esercizio 2010, emerge che l’Ente, nell’esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato costantemente un esubero delle spese correnti ordinarie rispetto alle entrate della medesima natura.
Come è noto, ciascun comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (destinate all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle annualità in scadenza – quote interessi e capitale – dei mutui in ammortamento). Principi di sana e corretta gestione impongono all’ente locale di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari tali da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione (il quale può essere utilizzato, mediante applicazione, per fornire il sostentamento della spesa nell’esercizio successivo, amplificando ulteriormente situazioni di squilibrio nella gestione corrente).
In relazione a questa considerazione, l’art. 162 del TUEL stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6[1], deve essere in equilibrio e non presentare un disavanzo: per tale ragione, la norma prevede l’afflusso di entrate ordinarie tali da garantire gli equilibri di parte corrente, al fine di compensare le spese del titolo I e III. In presenza di una “differenza di parte corrente” negativa, vengono individuate le entrate di natura eccezionale previste dalla normativa di settore, utilizzabili al fine di garantire l’equilibrio.
Tale previsione non fa altro che esprimere, a livello di gestione del bilancio, l’applicazione concreta del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, da cui deriva la doverosa osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.
L’importanza della prescrizione introdotta dal citato comma 6 si ricava altresì dai principi contabili approvati nel marzo 2009 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali: il Principio contabile n. 2 per gli enti locali (Gestione nel sistema di bilancio) prevede espressamente, al punto n. 3 che “Non può ritenersi sufficiente il raggiungimento del pareggio finanziario per la formulazione di un giudizio completo sul futuro andamento e sui futuri equilibri economico-finanziari dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente da verificare costantemente”; e al punto 20 “I proventi di carattere straordinario o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario”.
Ancora, il punto 7 del Principio contabile n. 3, raccordandosi con il principio sopra riportato, prevede che “Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione”.
Infine, va ricordato che lo stesso comma 6 dell’articolo 162 T.U.E.L., dopo aver prescritto l’equilibrio di parte corrente, fa salve alcune eccezioni espressamente introdotte dal legislatore: ci si riferisce, in particolare, all’utilizzabilità dei proventi da permessi di costruire (e sanzioni amministrative in materia), come nel caso di specie, o del plusvalore da alienazione di beni patrimoniali per finanziare spese correnti.
La stessa riserva normativa per l’individuazione di ipotesi derogatorie al pareggio (o avanzo) di parte corrente sottolinea l’importanza per gli enti locali del perseguimento di questo elementare canone di sana gestione: l’equilibrio di bilancio va perseguito a prescindere da contributi “straordinari”.
Il disavanzo del Comune di Brugherio, come precisato dal Revisore, in sede di risposta istruttoria, avviene attraverso entrate non ripetitive, segnatamente attraverso l’ammontare degli oneri urbanizzazione.
In particolare, il Comune, mentre registrava, per la parte corrente ordinaria, un costante disavanzo (€ - 549.003,05 nel 2010;  € -1.090.446,75 nel 2009; € -992.456,29 nel 2010), ricorreva a quota-parte  dei proventi inerenti ai permessi per costruire, nei limiti di legge (728.938,42 nel 2010; 977.246,85 nel 2009; 920.494,58 nel 2008).
Il rapporto tra tale disavanzo ed le entrate della medesima natura si è attestato al 2,4%, in miglioramento rispetto al 2009 e al 2008, in cui si manteneva mediamente sul 5%. Peraltro, l’importanza di tale saldo negativo va valutato, altresì, in relazione all’avanzo di amministrazione, il quale costituisce, ai sensi dell’art. 187 T.U.E.L., la principale risorsa a copertura degli squilibri di bilancio: tale relazione si traduce in un’incidenza del 61,57% nel 2010; nel 2009, a fronte di un avanzo di € 309.878,69 tale percentuale essa raggiungeva il 351,89% mentre nel 2008 si attestava al 103,30%, essendo l’avanzo pari ad € 960.714,53.
Il fenomeno del disavanzo della parte corrente ordinaria, sistematicamente coperto con oneri di urbanizzazione, rivela la carente capacità di provvedere alla copertura dello squilibrio di parte corrente con risorse derivanti dai Titolo I, II e III, ricorrendo invece ad entrate del Titolo IV dell’entrata.
Infatti, se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l’ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). In questo caso l’utilizzo di poste di entrate straordinarie di Titolo IV non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente.
La temporaneità dell’utilizzo delle risorse del Titolo IV per garantire l’equilibrio di parte corrente si impone perché si tratta di risorse che devono essere destinate a sostenere la spesa per investimenti, al fine di evitare un progressivo depauperamento patrimoniale dell’Ente. Si tratta, inoltre, di risorse limitate con un grado di realizzabilità molto incerto poiché non dipendono dalla sola volontà dell’ente ma anche dall’andamento della complessiva situazione finanziaria e di mercato[2].
L’entrata derivante dai contributi per oneri di urbanizzazione, infatti, ha una natura particolare: questa entrata è strettamente collegata agli interventi edilizi e, quindi, può crescere o diminuire a seconda dell’intensità dell’attività edilizia assentita sul territorio e non può, se non in minima parte, essere considerata quale entrata costante. D’altra parte, trattandosi di entrata variabile collegata allo sviluppo del territorio è ragionevole che venga destinata, in prevalenza, ad investimenti che concorrano ad arricchire le infrastrutture presenti sul territorio comunale (si veda in questi termini la deliberazione di questa Sezione n. 402/2007 del 15 marzo 2007)
b) la presenza di residui attivi risalenti nel tempo.
3. L’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Brugherio, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all’esercizio 2010, mette in luce la presenza di residui attivi molto elevati.
Segnatamente, con riferimento alla finanza propria, potenzialmente destinabile a copertura delle spese correnti (Titolo I, entrate tributarie; Titolo III, entrate extratributarie), il Comune in questione presenta residui ante 2008 pari a € 64.220,55 per il Titolo I (essenzialmente riconducibili alla TARSU)  e € 441.551,63 per il Titolo III. La criticità, quindi, rileva essenzialmente per le entrate extratributarie.
L’analisi degli elenchi inviati evidenzia trattarsi di una congerie di crediti di ridotto taglio, ascrivibili a servizi erogati all’utenza e all’edilizia popolare. Con la memoria illustrativa, peraltro, si evidenzia che una parte cospicua d residui del titolo III (€ 123.949,66) si concentri su un solo debitore nei confronti del quale il comune vanta il titolo esecutivo di una sentenza confermata anche in secondo grado.
Come è noto, la materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.
La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell’esercizio nel quale sono state avviate.
I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell’esercizio successivo dell’ente quali residui, sia attivi (inerenti alle riscossioni) che passivi (inerenti ai pagamenti). 
In generale, una cattiva rappresentazione dei residui (sia attivi che passivi) è foriera di molteplici criticità (sul punto si rinvia all’“indagine sui residui” della SRC Toscana, delibera n. 4/2011/VSG).
Con riguardo ai residui attivi, il primo rischio è, ovviamente, la non attendibilità del risultato di amministrazione (per l’incertezza derivante dalla gestione dei residui), con la compromissione della capacità del bilancio e del suo rendiconto di dare contezza dell’equilibrio finanziario dell’ente, nonché, di fornire un’adeguata informazione per la programmazione di politiche future. Su questa dinamica incidono, soprattutto, i residui attivi, la cui sovrastima porta alla formazione di un avanzo di amministrazione non effettivamente esistente (art. 187 T.U.E.L.).
Considerato che l’ente può utilizzare l’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. Ciò rileva, in modo particolare, in relazione alle poste relative ai primi tre titoli delle entrate: infatti, la sussistenza di residui inesigibili afferenti a tali titoli migliora, in particolare, la parte non vincolata dell’avanzo (poiché́ queste risorse generalmente non hanno alcun vincolo di destinazione). Tale avanzo, qualora applicato al bilancio di previsione, potrà̀ essere utilizzato per finanziare, nell’esercizio di competenza, nuove spese correnti.
Per questa ragione il Legislatore – affermando il principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 T.U.E.L.) - attribuisce alla verifica dei residui un ruolo centrale nel ciclo finanziario dell’ente locale: ai sensi dell’art. 228 T.U.E.L, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, occorre procedere al riaccertamento di ogni residuo attivo e passivo formatosi nelle gestioni del penultimo esercizio. Tale riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento, che vanno individuate nelle condizioni poste dallo stesso Legislatore, separatamente, per i residui attivi (art. 189 T.U.E.L) e per i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.). I risultati di tale operazione di riaccertamento confluiscono nel conto del patrimonio (230 T.U.E.L.).
In definitiva, l’operazione di riaccertamento dei residui attivi (e la traslazione eventuale degli stessi nel conto del bilancio) è tesa alla verifica dell’effettività delle poste, al fine della corretta determinazione del risultato di amministrazione.
Sia chiaro che il comportamento dell’ente contrario ai criteri e alle regole contabili dettate in materia dagli artt. 189, 190, 228 e 230 del T.U.E.L. costituisce un’irregolarità contabile, la cui gravità è da valutare in termini quantitativi.
In particolare, l’art. 230, comma 5 del T.U.E.L. afferma che « Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione»: l’inesigibilità che costituisce il presupposto per il trasferimento nel conto del patrimonio di crediti non è altrimenti qualificata; pertanto, si deve ritenere che  vi è necessità che siano mantenuti nel bilancio solo i residui attivi che l’ente ha la ragionevole certezza di incassare e non, viceversa, la “palese inesigibilità”.
Va da sé che, in termini contabili, la valutazione di esigibilità di un credito costituisce un giudizio di fatto rimesso all’ente, giudizio che peraltro va effettuato in base ad indici esteriori ed oggettivi, in grado di rivelare l’effettività della posta; tra questi indici si possono annoverare l’anzianità del credito, il cui adempimento è stato sollecitato (a maggior ragione se attraverso ruoli) senza che vi sa stato spontaneo adempimento, ovvero la difficoltà ad individuare con certezza beni aggredibili in sede coattiva, su cui soddisfare le proprie ragioni.
Qualora dall’operazione di revisione emerga che il credito, di fatto, è inesigibile o non riscuotibile in tutto o parzialmente, quest’ultimo deve essere stralciato dal conto dei residui ed inserito nel conto del patrimonio, in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 T.U.E.L.; punto 55 del principio contabile n. 3; art 30, comma e, del Dlgs 170/2006), dopodiché deve essere eliminato dal conto del patrimonio con contestuale riduzione del conto stesso.
In altri termini, l’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate riguardanti: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante tale verifica (da effettuarsi obbligatoriamente a) per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e b) per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti) l’ente deve mantenere un comportamento prudente: pertanto, deve evitare di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione. È opportuno, altresì, premunirsi dagli effetti negativi che tale traslazione nel conto del patrimonio può comportare, costituendo per tempo un fondo svalutazione crediti, idoneo a bilanciare gli effetti negativi, sul risultato di amministrazione, che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

***
In definitiva, si evidenzia una crescita delle spese correnti ordinarie ad un ritmo superiore delle entrate della medesima specie.
Ciò posto, si deve necessariamente evidenziare che il disavanzo corrente del comune di Brugherio costituisce un indice dell’incapacità dell’ente locale di assicurare il suo funzionamento e l’erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie.
In secondo luogo, al fine di una corretta rendicontazione contabile, occorre evitare il mantenimento, nel conto del bilancio, di residui attivi di cui non sia stato effettuato un previo ed approfondito riesame dei presupposti che hanno determinato l’accertamento dell’entrata. Il mantenimento nel conti del bilancio di residui di dubbia esigibilità, è un fenomeno che assume particolare rilevanza in connessione al rilevato squilibrio strutturale della gestione ordinaria di parte corrente.
Una simile situazione, deve essere attentamente monitorata, dato che - come si ricordava - in contabilità finanziaria l’avanzo di amministrazione (che i residui attivi concorrono a formare) può essere utilizzato straordinariamente per fornire copertura a nuove spese dell’esercizio corrente.
Di conseguenza l’avanzo dovrebbe essere certo nella sua consistenza, nella sua disaggregazione e, soprattutto, deve scaturire da procedure di bilancio coerenti con quanto previsto dall’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Non può indurre a differenti conclusioni la circostanza che in relazione a gran parte dei crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi o si disponga di altri titoli esecutivi: considerata la disciplina normativa che regola la materia dell’accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo coattivo, ovvero la sussistenza di altro titolo esecutivo, non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione. Sarebbe quindi auspicabile, perlomeno in relazione ai residui più anziani ed a quelli per i quali sono state frapposte maggiori difficoltà di riscossione, che l’avanzo venisse vincolato formalmente alla copertura del mancato incasso.
La presente segnalazione deve essere utilizzata dal Consiglio comunale ai fini della valutazione delle decisioni da assumere in ordine all’approvazione di ogni atto che abbia delle ricadute di carattere finanziario, ivi comprese le eventuali variazioni al bilancio di esercizio e l’approvazione dei prossimi bilanci di esercizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

1)   accerta che nel corso del 2010 e nel biennio precedente il comune di Brugherio ha evidenziato uno squilibrio di parte corrente. Invita l’Amministrazione del comune di Brugherio a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l’equilibrio di parte corrente del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;

2)   accerta che nel corso del 2010 il comune di Brugherio presenta un’elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da anni precedenti al 2008, in rapporto all’avanzo di amministrazione. Invita, pertanto, a continuare l’avviato processo di revisione dei ridetti residui, alla luce dei criteri sopra richiamati.

Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 12 aprile 2012.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Brugherio.


Il Magistrato Estensore                                               Il Presidente f.f.
   (dott. Francesco Sucameli)                                      (dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
          il    17 aprile 2012                  
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)


[1]«[…]le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative  alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.».
[2] Questa considerazione vale per tutte le entrate per natura non ripetitiva, come i proventi derivanti da permesso a costruire, ma anche per le plusvalenze conseguenti all’alienazione di beni patrimoniali o di partecipazioni azionarie. 

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