Le finanze allegre delle la gestione 2008 2009 2010
Lombardia 136/2012/PRSE
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Gianluca Braghò Presidente
f.f.
dott. Giuseppe Zola Consigliere
dott. Massimo
Valero Primo
Referendario
dott. Alessandro
Napoli Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco
Sucameli Referendario
(relatore)
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario
nell’
adunanza pubblica del 12 aprile 2012
Visto
il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista
la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista
la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da
ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell’11
giugno 2008;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista
la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Udito
il relatore, referendario dott. Francesco Sucameli.
Premesso
che
Dall’esame del questionario sul rendiconto 2010
redatto a cura dell’organo di revisione del Comune di Brugherio (MB) è
emerso che l’Ente, nell’esercizio finanziario di riferimento e nei due
precedenti, ha evidenziato – nel triennio 2008-2010 - un
costante esubero delle spese correnti ordinarie rispetto alle entrate della
medesima natura (primi tre titoli delle entrante, meno il titolo I della
spesa).
Con
nota istruttoria n. 1213 del 29 febbraio 2012, il Magistrato istruttore, tra
l’altro, ha chiesto all’organo di revisione:
a) di motivare circa l’elevato ammontare
delle spese correnti rispetto alle corrispondenti entrate, indicando le
iniziative adottate (o quantomeno allo studio) per riequilibrare la situazione.
Il comune di Brugherio, infatti,
registra un saldo negativo di parte corrente ordinaria, nello specifico pari a:
€ -549.003,05 nel 2010; € -1.090.446,75 nel 2009; € -992.456,29 nel 2008.
Per tutto il triennio, l’equilibrio di
parte corrente è stato assicurato dal ricorso ad entrate straordinarie,
segnatamente dal soccorso fornito dai proventi derivanti dal rilascio di
permessi per costruire.
b) di fornire delucidazioni sull’elevato
ammontare dei residui attivi, in particolare con quelli riferiti al titolo I e
III delle entrate (rispettivamente entrate tributarie ed extratributarie).
L’ente presenta una notevole quantità di
residui attivi (€ 18.515.603, 59), a fronte di una componente attiva di
competenza pari a € 30.023.588,09; in pratica circa il 38% dell’attivo di
bilancio. Inoltre, a fronte di un avanzo di amministrazione pari ad € 891.708,44
sussistono i residui attivi da titoli I e III ante 2008 che incidono per il 57% (essendo pari a € 505.772,18).
***
Il Collegio dei revisori Comune in questione, con nota pervenuta in data 15 marzo
2012 il (ns. prot. n. 1741 del 15 marzo 2012), ha inviato la documentazione
richiesta, precisando quanto segue.
Con
riguardo al disavanzo di parte corrente come sopra richiamato, l’Organo di
revisione riporta che il ridetto Comune «ha consapevolmente deciso di avvalersi
della facoltà concessa dalla predetta normativa, la quale prevede che "...i
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.p.r.
6 giugno 2001 n. 380, possono essere utilizzati per una quota non
superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non
superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per le spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale"»
(art.
2, comma 8, della L. 244/07, confermato dall’art.2, comma 41, del D.L. n. 225/2010,
conv. L. 10/11).
Prosegue
l’Organo di revisione: «Ciò premesso,
questo Collegio dei Revisori non ha mancato di rappresentare, in più e diverse
occasioni, all'Amministrazione Comunale la necessita di limitare il più possibile
tale applicazione per pervenire ad un pieno equilibrio strutturale della parte
corrente del bilancio e l'Ente ha recepito tale indicazione già con la
predisposizione del bilancio di previsione 2010, utilizzando, a consuntivo
dell'esercizio 2010 entrate da permessi di costruire in misura più contenuta
sia in valore assoluto che come percentuale sulle spese correnti (3,16%) ed in
diminuzione rispetto al biennio precedente».
Con
riguardo ai residui attivi è stato allegato il relativo elenco, sottolineando
che la principale fonte di accumulo è costituita da residui del Titolo III.
All’adunanza
della Sezione del 12 aprile 2012 è intervenuto,, quale rappresentante del
Comune, Saverio Valvano (Dirigente Servizio finanziario), il
quale ha illustrato compiutamente il contenuto della memoria acquisita agli
atti istruttori (inviata via fax il giorno antecedente l’adunanza, ns. prot.
2490 del 12 aprile 2012).
In
particolare, il ridetto rappresentante, per quanto concerne il dsavanzo di
parte corrente ha rinviato (come del resto la stessa memoria illustrativa) alle
considerazioni svolte da Collegio dei revisori.
Per
quanto concerne, invece, i residui attivi più risalenti, il Comune ha
specificato che € 123.949,66 dei residui del titolo III sono riconducibili ad
un contenzioso per il corrispettivo di una convenzione per la gestione di una
casa di riposo, in relazione al quale, l’ente è già risultato vincitore per due
gradi di giudizio, attendendosi la prossima riscossione.
Con
riguardo ai residui di cui al titolo I, il credito più consistente (€
56.487,56) attiene debenze TARSU, in carico a diversi ruoli esecutivi presso il
concessionario per la
riscossione. In ordine a tali ruoli sarebbe stata effettuata una
verifica da cui non sarebbe emersa la “palese inesigibilità”, da cui il
mantenimento del residuo medesimo.
Considerato
in diritto
1. La Sezione, preliminarmente, osserva che la legge
23 dicembre 2005, n. 266 ha
delineato una nuova e significativa modalità di verifica sulla finanza degli
enti locali, sia per quel che concerne il rispetto degli obiettivi previsti
dalla normativa sul Patto di stabilità interno sia per l’accertamento di
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, stabilendo una
specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti.
La Corte, quale massimo organo di controllo esterno
a rilevanza costituzionale e di natura magistratuale, esercita il controllo
successivo sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni; tale controllo
si qualifica non solo per la funzione di garanzia e di ausilio cui esso è
deputato nei confronti del Parlamento e degli Organi Elettivi della Repubblica,
ma anche per la connotazione specifica di controllo avente natura
collaborativa, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale sin dalla nota
sentenza 27 gennaio 1995, n. 29.
Il ruolo della Corte è stato nel tempo implementato
dalla legislazione: in particolare, si deve ricordare la legge 5 giugno 2003,
n. 131 con cui il legislatore ha espressamente riconosciuto alle Sezioni
regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garanti della
corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse dei singoli enti
territoriali e della comunità che compone la Repubblica.
Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006), da ultimo, il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti il compito di accertare – nei confronti
degli enti locali - il rispetto della normativa relativa al Patto di stabilità
ed eventuali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.
La pronuncia della Sezione, conseguente
all’accertamento di cui sopra, è indirizzata alle Amministrazioni interessate
affinché esse adottino, nella propria autonomia e nel rispetto dei vincoli di
solidarietà con gli Enti che costituiscono la Repubblica, le necessarie misure
correttive.
La verifica affidata alla Corte dei conti, come già
rilevato ed illustrato compiutamente nella delibera di questa Sezione n. 10 del
13 ottobre 2006, non è, pertanto, invasiva dell’autonomia degli enti locali ma,
in virtù della natura collaborativa del controllo sulla gestione, è diretta,
nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare
agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria in modo che
gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune.
a) il disavanzo della gestione ordinaria di parte corrente
2. Dall’esame
della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune in
questione, in
ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all’esercizio 2010, emerge che
l’Ente, nell’esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha
evidenziato costantemente un esubero delle spese correnti ordinarie rispetto
alle entrate della medesima natura.
Come è noto, ciascun comune, per erogare i servizi alla
collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo
(destinate all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al
rimborso delle annualità in scadenza – quote interessi e capitale – dei mutui
in ammortamento). Principi di sana e corretta gestione impongono all’ente
locale di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere
ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari tali da
inquinare la veridicità del risultato di amministrazione (il quale può essere
utilizzato, mediante applicazione, per fornire il sostentamento della spesa
nell’esercizio successivo, amplificando ulteriormente situazioni di squilibrio
nella gestione corrente).
In relazione a questa considerazione, l’art. 162 del TUEL
stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6[1],
deve essere in equilibrio e non presentare un disavanzo: per tale ragione, la
norma prevede l’afflusso di entrate ordinarie tali da garantire gli equilibri
di parte corrente, al fine di compensare le spese del titolo I e III. In
presenza di una “differenza di parte corrente” negativa, vengono individuate le
entrate di natura eccezionale previste dalla normativa di settore, utilizzabili
al fine di garantire l’equilibrio.
Tale previsione non fa altro che esprimere, a livello di gestione
del bilancio, l’applicazione concreta del principio di buon andamento
dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione, da cui deriva
la doverosa osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.
L’importanza della prescrizione introdotta dal citato comma 6 si
ricava altresì dai principi contabili approvati nel marzo 2009
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali: il
Principio contabile n. 2 per gli enti locali (Gestione nel sistema di bilancio)
prevede espressamente, al punto n. 3 che “Non può ritenersi sufficiente il
raggiungimento del pareggio finanziario per la formulazione di un giudizio
completo sul futuro andamento e sui futuri equilibri economico-finanziari
dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale
dell'ente da verificare costantemente”; e al punto 20 “I proventi di carattere
straordinario o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e
autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a spese di investimento
ovvero a spese correnti di carattere straordinario”.
Ancora, il punto 7 del Principio contabile n. 3, raccordandosi con
il principio sopra riportato, prevede che “Non è sufficiente il raggiungimento
dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo
sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere
nel tempo è un obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da
analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione”.
Infine, va ricordato che lo stesso comma 6 dell’articolo 162
T.U.E.L., dopo aver prescritto l’equilibrio di parte corrente, fa salve alcune
eccezioni espressamente introdotte dal legislatore: ci si riferisce, in
particolare, all’utilizzabilità dei proventi da permessi di costruire (e
sanzioni amministrative in materia), come nel caso di specie, o del plusvalore
da alienazione di beni patrimoniali per finanziare spese correnti.
La stessa riserva normativa per l’individuazione di ipotesi
derogatorie al pareggio (o avanzo) di parte corrente sottolinea l’importanza
per gli enti locali del perseguimento di questo elementare canone di sana
gestione: l’equilibrio di bilancio va perseguito a prescindere da contributi
“straordinari”.
Il disavanzo del Comune di Brugherio, come precisato dal Revisore,
in sede di risposta istruttoria, avviene attraverso entrate non ripetitive, segnatamente
attraverso l’ammontare degli oneri urbanizzazione.
In particolare, il Comune, mentre registrava, per la parte corrente ordinaria, un costante disavanzo (€ -
549.003,05 nel 2010; € -1.090.446,75 nel
2009; € -992.456,29 nel 2010), ricorreva a quota-parte dei proventi inerenti ai permessi per costruire,
nei limiti di legge (728.938,42 nel 2010; 977.246,85 nel 2009; 920.494,58 nel
2008).
Il rapporto tra tale disavanzo ed le
entrate della medesima natura si è attestato al 2,4%, in miglioramento rispetto
al 2009 e al 2008, in
cui si manteneva mediamente sul 5%. Peraltro, l’importanza di tale saldo
negativo va valutato, altresì, in relazione all’avanzo di amministrazione, il
quale costituisce, ai sensi dell’art. 187 T.U.E.L., la principale risorsa a
copertura degli squilibri di bilancio: tale relazione si traduce in
un’incidenza del 61,57% nel 2010; nel 2009, a fronte di un avanzo di € 309.878,69
tale percentuale essa raggiungeva il 351,89% mentre nel 2008 si attestava al
103,30%, essendo l’avanzo pari ad € 960.714,53.
Il fenomeno
del disavanzo della parte corrente ordinaria, sistematicamente coperto con
oneri di urbanizzazione, rivela la carente capacità di provvedere alla copertura dello squilibrio di parte corrente con
risorse derivanti dai Titolo I, II e III, ricorrendo invece ad entrate del
Titolo IV dell’entrata.
Infatti, se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice
di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi
che l’ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi
poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva
riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre
Titoli). In questo caso l’utilizzo di poste di entrate straordinarie di Titolo
IV non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a
ricondurre la situazione dell’Ente ad un ordinario equilibrio di parte
corrente.
La temporaneità dell’utilizzo delle risorse del Titolo IV per
garantire l’equilibrio di parte corrente si impone perché si tratta di risorse
che devono essere destinate a sostenere la spesa per investimenti, al fine di
evitare un progressivo depauperamento patrimoniale dell’Ente. Si tratta,
inoltre, di risorse limitate con un grado di realizzabilità molto incerto
poiché non dipendono dalla sola volontà dell’ente ma anche dall’andamento della
complessiva situazione finanziaria e di mercato[2].
L’entrata derivante dai contributi per
oneri di urbanizzazione, infatti, ha una natura particolare: questa entrata è
strettamente collegata agli interventi edilizi e, quindi, può crescere o
diminuire a seconda dell’intensità dell’attività edilizia assentita sul
territorio e non può, se non in minima parte, essere considerata quale entrata
costante. D’altra parte, trattandosi di entrata variabile collegata allo
sviluppo del territorio è ragionevole che venga destinata, in prevalenza, ad
investimenti che concorrano ad arricchire le infrastrutture presenti sul
territorio comunale (si veda in questi termini la deliberazione di questa
Sezione n. 402/2007 del 15 marzo 2007)
b) la presenza
di residui attivi risalenti nel tempo.
3. L’esame
della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Brugherio, in ordine
alle risultanze del Rendiconto relativo all’esercizio 2010, mette in luce la
presenza di residui attivi molto elevati.
Segnatamente, con riferimento alla
finanza propria, potenzialmente destinabile a copertura delle spese correnti
(Titolo I, entrate tributarie; Titolo III, entrate extratributarie), il Comune
in questione presenta residui ante 2008 pari a € 64.220,55 per il Titolo I
(essenzialmente riconducibili alla TARSU) e € 441.551,63 per il Titolo III. La
criticità, quindi, rileva essenzialmente per le entrate extratributarie.
L’analisi degli elenchi inviati
evidenzia trattarsi di una congerie di crediti di ridotto taglio, ascrivibili a
servizi erogati all’utenza e all’edilizia popolare. Con la memoria
illustrativa, peraltro, si evidenzia che una parte cospicua d residui del
titolo III (€ 123.949,66) si concentri su un solo debitore nei confronti del
quale il comune vanta il titolo esecutivo di una sentenza confermata anche in
secondo grado.
Come è noto, la materia dei residui,
sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei
bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.
La natura finanziaria del bilancio e
la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente
disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima
del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le
attività di incasso o di pagamento non si concludano nell’esercizio nel quale
sono state avviate.
I risultati che tali operazioni sono
idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell’esercizio
successivo dell’ente quali residui, sia attivi (inerenti alle riscossioni) che
passivi (inerenti ai pagamenti).
In generale, una cattiva
rappresentazione dei residui (sia attivi che passivi) è foriera di molteplici criticità
(sul punto si rinvia all’“indagine sui residui” della SRC Toscana, delibera n.
4/2011/VSG).
Con riguardo ai residui attivi, il
primo rischio è, ovviamente, la non attendibilità del risultato di
amministrazione (per l’incertezza derivante dalla gestione dei residui), con la
compromissione della capacità del bilancio e del suo rendiconto di dare
contezza dell’equilibrio finanziario dell’ente, nonché, di fornire un’adeguata
informazione per la programmazione di politiche future. Su questa dinamica incidono,
soprattutto, i residui attivi, la cui sovrastima porta alla formazione di un
avanzo di amministrazione non effettivamente esistente (art. 187 T.U.E.L.).
Considerato che l’ente può utilizzare
l’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le
voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che
vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la
riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. Ciò rileva, in
modo particolare, in relazione alle poste relative ai primi tre titoli delle
entrate: infatti, la sussistenza di residui inesigibili afferenti a tali titoli
migliora, in particolare, la parte non vincolata dell’avanzo (poiché́ queste
risorse generalmente non hanno alcun vincolo di destinazione). Tale avanzo,
qualora applicato al bilancio di previsione, potrà̀ essere utilizzato per
finanziare, nell’esercizio di competenza, nuove spese correnti.
Per questa ragione il Legislatore –
affermando il principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt.
151, 153, comma 4, e 162 T.U.E.L.) -
attribuisce alla verifica dei residui un ruolo centrale nel ciclo finanziario
dell’ente locale: ai sensi dell’art. 228 T.U.E.L, prima dell’inserimento nel
conto del bilancio, occorre procedere al riaccertamento di ogni residuo attivo
e passivo formatosi nelle gestioni del penultimo esercizio. Tale riaccertamento
consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento, che vanno individuate
nelle condizioni poste dallo stesso Legislatore, separatamente, per i residui
attivi (art. 189 T.U.E.L) e per i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.). I
risultati di tale operazione di riaccertamento confluiscono nel conto del
patrimonio (230 T.U.E.L.).
In definitiva, l’operazione di
riaccertamento dei residui attivi (e la traslazione eventuale degli stessi nel
conto del bilancio) è tesa alla verifica dell’effettività delle poste, al fine
della corretta determinazione del risultato di amministrazione.
Sia chiaro che il comportamento
dell’ente contrario ai criteri e alle regole contabili dettate in materia dagli
artt. 189, 190, 228 e 230 del T.U.E.L. costituisce un’irregolarità contabile,
la cui gravità è da valutare in termini quantitativi.
In particolare, l’art. 230, comma 5
del T.U.E.L. afferma che « Gli enti locali
conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili,
stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione»: l’inesigibilità che costituisce il presupposto per il
trasferimento nel conto del patrimonio di crediti non è altrimenti qualificata;
pertanto, si deve ritenere che vi è
necessità che siano mantenuti nel bilancio solo i residui attivi che l’ente ha
la ragionevole certezza di incassare e non, viceversa, la “palese
inesigibilità”.
Va da sé che, in termini contabili,
la valutazione di esigibilità di un credito costituisce un giudizio di fatto rimesso
all’ente, giudizio che peraltro va effettuato in base ad indici esteriori ed
oggettivi, in grado di rivelare l’effettività della posta; tra questi indici si
possono annoverare l’anzianità del credito, il cui adempimento è stato
sollecitato (a maggior ragione se attraverso ruoli) senza che vi sa stato
spontaneo adempimento, ovvero la difficoltà ad individuare con certezza beni
aggredibili in sede coattiva, su cui soddisfare le proprie ragioni.
Qualora dall’operazione di revisione
emerga che il credito, di fatto, è inesigibile o non riscuotibile in tutto o
parzialmente, quest’ultimo deve essere stralciato dal conto dei residui ed
inserito nel conto del patrimonio, in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale
fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 T.U.E.L.; punto 55 del
principio contabile n. 3; art 30, comma e, del Dlgs 170/2006), dopodiché deve
essere eliminato dal conto del patrimonio con contestuale riduzione del conto
stesso.
In altri termini, l’operazione di
riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa
alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle
entrate riguardanti: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto
debitore, la somma e la
scadenza. Durante tale verifica (da effettuarsi
obbligatoriamente a) per ciascun singolo accertamento della gestione di
competenza e b) per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni
precedenti) l’ente deve mantenere un comportamento prudente: pertanto, deve
evitare di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti
dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli
riconosciuti di dubbia o difficile esazione. È opportuno, altresì,
premunirsi dagli effetti negativi che tale traslazione nel conto del patrimonio
può comportare, costituendo per tempo un fondo svalutazione crediti, idoneo a
bilanciare gli effetti negativi, sul risultato di amministrazione, che tali
eliminazioni altrimenti produrrebbero.
***
In definitiva, si evidenzia una crescita delle spese correnti ordinarie
ad un ritmo superiore delle entrate della medesima specie.
Ciò posto, si deve necessariamente evidenziare che il disavanzo
corrente del comune di Brugherio costituisce un indice dell’incapacità
dell’ente locale di assicurare il suo funzionamento e l’erogazione dei propri
servizi con entrate ordinarie.
In secondo luogo, al fine di una
corretta rendicontazione contabile, occorre evitare il mantenimento, nel conto
del bilancio, di residui attivi di cui non sia stato effettuato un previo ed
approfondito riesame dei presupposti che hanno determinato l’accertamento
dell’entrata. Il mantenimento nel conti
del bilancio di residui di dubbia esigibilità, è un
fenomeno che assume particolare rilevanza in connessione al rilevato squilibrio
strutturale della gestione ordinaria di parte corrente.
Una simile situazione, deve essere attentamente monitorata, dato
che - come si
ricordava - in
contabilità finanziaria l’avanzo di amministrazione (che i residui attivi
concorrono a formare) può essere utilizzato straordinariamente per fornire
copertura a nuove spese dell’esercizio corrente.
Di conseguenza l’avanzo dovrebbe essere certo nella sua
consistenza, nella sua disaggregazione e, soprattutto, deve scaturire da
procedure di bilancio coerenti con quanto previsto dall’Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali.
Non può indurre a differenti conclusioni la
circostanza che in relazione a gran parte dei crediti
siano stati emessi appositi ruoli coattivi o si disponga di altri titoli
esecutivi: considerata la disciplina normativa che regola la materia
dell’accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo coattivo,
ovvero la sussistenza di altro titolo esecutivo, non è elemento sufficiente a
garantire una certa percentuale di riscossione. Sarebbe quindi auspicabile,
perlomeno in relazione ai residui più anziani ed a quelli per i quali sono
state frapposte maggiori difficoltà di riscossione, che l’avanzo venisse
vincolato formalmente alla copertura del mancato incasso.
La presente segnalazione deve essere utilizzata dal Consiglio
comunale ai fini della valutazione delle decisioni da assumere in ordine
all’approvazione di ogni atto che abbia delle ricadute di carattere
finanziario, ivi comprese le eventuali variazioni al bilancio di esercizio e
l’approvazione dei prossimi bilanci di esercizio.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia :
1)
accerta che nel corso del 2010 e nel biennio
precedente il comune di Brugherio ha evidenziato uno squilibrio di parte
corrente. Invita l’Amministrazione del comune di Brugherio
a porre in essere misure idonee a garantire la copertura dei costi di gestione
con risorse ordinarie ed a perseguire l’equilibrio di parte corrente del
bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
2)
accerta
che nel corso del 2010 il comune di Brugherio presenta un’elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da
anni precedenti al 2008, in
rapporto all’avanzo di amministrazione. Invita, pertanto, a continuare
l’avviato processo di revisione dei ridetti residui, alla luce dei criteri
sopra richiamati.
Così
deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 12 aprile 2012.
Dispone che la presente deliberazione sia
trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Revisore dei
conti del Comune di Brugherio.
Il Magistrato Estensore Il
Presidente f.f.
(dott. Francesco Sucameli ) (dott. Gianluca Braghò)
Depositata in Segreteria
il 17 aprile 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini )
[1]«[…]le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni previste per legge.».
[2] Questa considerazione vale per tutte le
entrate per natura non ripetitiva, come i proventi derivanti da permesso a
costruire, ma anche per le plusvalenze conseguenti all’alienazione di beni
patrimoniali o di partecipazioni azionarie.
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