Criticità relative all’equilibrio di parte corrente e al mancato accantonamento al fondo rischi


Approfondimento di V. Giannotti

In sede di controllo delle risultanze contabili la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione 25/09/2018 n.311 ammoniva il comune, tra l’altro, per due aspetti rilevanti, il primo rappresentato dall’equilibrio di parte corrente raggiunto attraverso la destinazione di parte degli oneri di urbanizzazione e il secondo aspetto riguarda il mancato accantonamento al fondo rischi e contenziosi.
Destinazione degli oneri di urbanizzazione
Dal riscontro dei dati del conto consuntivo del comune è emerso una differenza negativa di parte corrente, la quale è risultata finanziata con entrate di parte capitale relative a contributi per permessi a costruire. La difesa dell’ente, in merito alla citata destinazione al riequilibrio della parte corrente con gli oneri di urbanizzazione discende dalle stesse disposizioni legislative di cui all’art. 2 comma 8 della legge 244/2007, più volte prorogato, che consentiva anche nell’anno 2015 ai Comuni di destinare il 75% dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni per spese correnti, e in particolare: il 50% in maniera indistinta ed il restante 25% finalizzato alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. A fronte di ciò il comune ha documentato con apposito allegato alla risposta, di aver applicato alle spese di manutenzione ordinaria la percentuale del 29,117%, inferiore a quanto previsto dalla normativa. Inoltre, ha rappresentato di aver costantemente monitorato, nel corso dell’esercizio, le entrate e solamente dopo averne accertato l’effettivo incasso, i fondi stanziati sono stati utilizzati: così facendo, ci sarebbe stata sempre la certezza che la relativa spesa avesse la copertura necessaria.
Secondo il Collegio contabile, in disparte l’eccezionale opportunità offerta dal legislatore, resta evidente uno squilibrio di parte corrente, in difformità dai principi di sana e corretta gestione impongono all’ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari, tali da inquinare la veridicità del risultato di amministrazione. È dunque ovvio che le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° – II° – III°). D’altra parte, gli oberi di urbanizzazione rappresentano pur sempre entrate a carattere straordinario che, per il loro carattere di variabilità, non presentano garanzie che si ripetano negli esercizi successivi, sicché il loro utilizzo non può che essere temporaneo e del tutto eccezionale, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente. Non si può, inoltre, evidenziare che la destinazione naturale di tali contributi sia quella proiettata ad investimenti che concorrano ad arricchire le infrastrutture presenti sul territorio comunale.
Il fondo contenziosi
Altra criticità è rappresentata dal mancato accantonamento al fondo contenziosi che è stato rinviato nel successivo bilancio di previsione. Ricorda il Collegio contabile come una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l’ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). Inoltre, l’ente nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione, deve, anche nel caso del “fondo contenziosi”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente. In merito alle valutazione richieste, esse devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.
Non può essere dimenticato come i principi contabili si preoccupano di evitare all’ente locale situazione di improvvisa illiquidità in caso di situazioni di soccombenza, invitando ad un’accorta e progressiva riduzione della spesa. In altri termini, i citati accantonamenti evitano che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a scongiurare che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).
La stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2017) ha precisato che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

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