Fondo Pluriennale vincolato anno 2020 ( non è la riduzione del CO2)



BILANCIO DI PREVISIONE
Equilibrio dei bilanci
1. Il bilancio di previsione, per la competenza, è deliberato in pareggio finanziario complessivo, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. (art. 162, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
1.1. Il bilancio di previsione, per la cassa, è deliberato garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
1.2. Il bilancio di previsione, per la parte corrente di competenza, è deliberato in modo che le previsioni di spesa corrente sommate a quelle dei trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati non superino complessivamente le previsioni dei primi tre titoli delle entrate, quelle dei contributi destinati al rimborso dei prestiti e l’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.
2. I bilanci di previsione si considerano in equilibrio quando registrano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. (art. 9, comma 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), Legge 12 agosto 2016, n. 164).

 2.1. Per gli anni 2017-2019, è prevista l’introduzione nel calcolo del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, da operarsi con la Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. (art. 9, comma 1-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), Legge 12 agosto 2016, n. 164).
2.1.1. A decorrere dall’esercizio 2020, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è incluso tra le entrate e le spese finali.
2.2. Al fine di verificare la coerenza, al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti. (art. 1, comma 712, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

L’obiettivo del saldo finale di competenza dal 2020.
1. Per gli anni dal 2020, nelle entrate e spese finali, a differenza che per gli anni precedenti, è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo se rinveniente dalle entrate finali. (art. 9, commi 1 e
1-bis, Legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, comma 466, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
1.1. Ne consegue l’esclusione, oltre che della quota finanziata con debito, anche della quota finanziata con avanzo di amministrazione.

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