Affidamento diretto di servizi a società cooperative sociali
TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 6/7/2015 n. 637
Servizi pubblici locali –
servizio di spazzamento manuale, svuotamento dei cestini, raccolta
domiciliare di rifiuti ingombranti, pulizia a chiamata, raccolta di
sporte di rifiuti abbandonati ed altri simili – affidamento diretto ad
una società cooperativa sociale – ex art. 5 legge 381/1991 – illegittimità
È illegittimo l’affidamento diretto, ex art. 5 della legge
381/1991, ad una società cooperativa sociale del servizio di spazzamento
manuale, svuotamento dei cestini, raccolta domiciliare di rifiuti
ingombranti, pulizia a chiamata, raccolta di sporte di rifiuti
abbandonati ed altri simili. Le prestazioni oggetto dell’affidamento
rientrano a pieno titolo nel novero dei servizi pubblici locali
trattandosi di prestazioni svolte direttamente a favore della
cittadinanza poiché dirette a soddisfare i bisogni dell’intera
collettività (Cons. Stato, sez. V, 14.2.2013, n. 911; TAR Brescia, sez.
I, 30.3.2009, n. 719). Vero è che l’ art. 5 della legge n. 381 del 1991
prevede che "gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi "per
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità
di lavoro per le persone svantaggiate". Tuttavia la norma consente
all'amministrazione l'affidamento diretto del servizio alla cooperativa
sociale, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, ossia
qualora si tratti di appalti di fornitura di beni e servizi. Tale
tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto,
che la relativa prestazione sia rivolta all'amministrazione per
soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale
corrispettivo, il pagamento di una determinata somma e non fa
riferimento all’affidamento di servizi pubblici locali quale quello in
esame. È bene aggiungere che la norma in esame, derogando ai principi
generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento
delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve
essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è
possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi
da quelli specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.5.2010,
n. 2829; Cons. Stato, sez. VI, 29.4.2013, n. 2342) e, conseguentemente,
tale norma non può trovare applicazione per il servizio pubblico di
raccolta di rifiuti in parola. Nel caso concreto, poi, si è in presenza
anche di un artificioso frazionamento del servizio in quanto sono stati
considerati in lotti separati ed autonomi, comunque affidati alla stessa
cooperativa sociale, identici servizi da svolgere in un’area
territoriale delimitata ed omogenea tanto è vero che i comuni hanno
consensualmente costituito un’apposita società, dagli stessi interamente
partecipata, per l’affidamento in house anche di tale servizio.
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