Affidamento diretto di servizi a società cooperative sociali

TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 6/7/2015 n. 637

Servizi pubblici locali – servizio di spazzamento manuale, svuotamento dei cestini, raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti, pulizia a chiamata, raccolta di sporte di rifiuti abbandonati ed altri simili – affidamento diretto ad una società cooperativa sociale – ex art. 5 legge 381/1991 – illegittimità
È illegittimo l’affidamento diretto, ex art. 5 della legge 381/1991, ad una società cooperativa sociale del servizio di spazzamento manuale, svuotamento dei cestini, raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti, pulizia a chiamata, raccolta di sporte di rifiuti abbandonati ed altri simili. Le prestazioni oggetto dell’affidamento rientrano a pieno titolo nel novero dei servizi pubblici locali trattandosi di prestazioni svolte direttamente a favore della cittadinanza poiché dirette a soddisfare i bisogni dell’intera collettività (Cons. Stato, sez. V, 14.2.2013, n. 911; TAR Brescia, sez. I, 30.3.2009, n. 719). Vero è che l’ art. 5 della legge n. 381 del 1991 prevede che "gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi "per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate". Tuttavia la norma consente all'amministrazione l'affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, ossia qualora si tratti di appalti di fornitura di beni e servizi. Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all'amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma e non fa riferimento all’affidamento di servizi pubblici locali quale quello in esame. È bene aggiungere che la norma in esame, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.5.2010, n. 2829; Cons. Stato, sez. VI, 29.4.2013, n. 2342) e, conseguentemente, tale norma non può trovare applicazione per il servizio pubblico di raccolta di rifiuti in parola. Nel caso concreto, poi, si è in presenza anche di un artificioso frazionamento del servizio in quanto sono stati considerati in lotti separati ed autonomi, comunque affidati alla stessa cooperativa sociale, identici servizi da svolgere in un’area territoriale delimitata ed omogenea tanto è vero che i comuni hanno consensualmente costituito un’apposita società, dagli stessi interamente partecipata, per l’affidamento in house anche di tale servizio.

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