Il punto 9.2 del Principio prevede:
“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
per la copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.” Pertanto se, in sede di riaccertamento straordinario, l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, effettuato sul risultato di amministrazione al 31.12.2014 e   calcolato secondo le regole del D.L. 95/2012, per gli enti che non erano in sperimentazione, risulta superiore all’accantonamento al  Fondo  Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato in ossequio alle nuove regole contabili previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) è  possibile destinare la quota svincolata alla copertura dello stanziamento riguardante il  fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Conseguentemente mentre risulta possibile applicare al bilancio di previsione la quota svincolata del fondo svalutazione crediti  per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, questo non è permesso  fino a quando non risulta determinato il risultato di amministrazione all'1.1.2015 con la quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti (riaccertamento straordinario).

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