Comune di Brugherio - SI E’ SEMPRE FATTO COSI’




Consiglio Comunale del 29 maggio 2015 -

 Delibera presentata dall’Amministrazione Troiano:

APPALTO DEI SERVIZI PSICOPEDAGOGICI E DEI LABORATORI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E NELLE SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO DA OTTOBRE 2015 A GIUGNO 2017 –AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017 
– immediatamente eseguibile.

L'oggetto della delibera è di estrema importanza, e meritava un’attenzione particolare da parte di chi è responsabile della programmazione dei servizi agli Asili nido, ma la tardiva approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2015, da parte dell’Amministrazione Troiano, ne impedisce una legittima adozione.
Le regole vanno rispettate, è venuto meno il sistema “ si è sempre fatto così”.

Il Sindaco Troiano, sollecitato dal consiglio comunale, dopo l’intervento del consigliere Assi, che aveva sollevato alcune perplessità sulla legittimità della delibera, è intervento manifestando la sua motivazione politica in questi termini:  "…. una delibera in questo modo  è stato fatta  anche in passato .... ). 

Il Segretario Comunale, organo di salvaguardia delle legittimità tecnico legale dell’attività dell’ Amministrazione Troiano,  chiamato in causa dai consiglieri comunali per sentire il giusto supporto si sono sentiti rispondere:      " si è sempre fatto così".

Brugherio è ripartita….., con il “ si è sempre fatto così”, se ne vedono i risultati, già solo facendo un giro in questi giorni, nelle foreste “ dei nostri parchi, giardini e aiuole “

Il “si è sempre fatto così”, è uno dei "principi  danno-contabili......." che hanno portato i bilanci dei  comuni a costituire negli anni, circa   l'85% del debito pubblico italiano, e a nascondere una valanga di debiti.

Ci si dimentica, che la nostra appartenenza alla grande Europa, ci ha portato ad introdurre dal 1° gennaio 2015 un nuovo sistema contabile per gli enti pubblici, forse migliore o peggiore, lo scopriremo.., di certo oggi abbiamo principi e norme chiare e vincolanti, e per quelli che, ancora oggi si lamentano, la risposta va ricercata in una sola parola “ per tempo” ( le norme e le regole portano la data del 2011) è finita l’epoca dei rinvii.


Uno dei principi cardine delle nuove regole, ( tanto caro all'Assessore Maino) è la programmazione; dopo ben 149 giorni trascorsi dal 1° gennaio 2015, di programmazione non se ne vede neppure l'ombra.  Nei banchi di alcuni  consiglieri di maggioranza, circola la voce, opportunamente diffusa ad arte, che la responsabilità del ritardo nella redazione del Bilancio di Previsione 2015 è tutta imputabile al Governo. Come sempre la colpa è del Governo (amico o nemico) in questo caso nemico, che nel 2013/2014 aveva già stabilito le regole sui trasferimenti ai comuni; e nulla vale oggi dire che il Governo è in ritardo. Se  non pochi comuni hanno già approvato il Bilancio preventivo 2015 ( alcuni anche nei termini del 31.12.2014) una ragione ci sarà…si sono mossi per tempo ?   



 Un contributo:


8.    Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
8.1  Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.
8.2  Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1)   il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
2)   il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;
3)   nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione,  costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6   La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:
a)     sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b)   sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7  Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.
Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta,  le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare  obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti  dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,  il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.


8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente.
Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a)    per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b)   per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.
Tali variazioni:
Ø sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
Ø possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi  in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni  esigibili nell’esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

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