Comune di Brugherio - SI E’ SEMPRE FATTO COSI’
Consiglio Comunale del 29 maggio
2015 -
Delibera
presentata dall’Amministrazione Troiano:
APPALTO DEI
SERVIZI PSICOPEDAGOGICI E DEI LABORATORI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
NEGLI ASILI
NIDO COMUNALI E NELLE SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO DA OTTOBRE 2015 A GIUGNO 2017
–AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017
–
immediatamente eseguibile.
L'oggetto
della delibera è di estrema importanza, e meritava un’attenzione particolare da
parte di chi è responsabile della programmazione dei servizi agli Asili nido, ma
la tardiva approvazione del Bilancio
di previsione dell'anno 2015, da parte dell’Amministrazione
Troiano, ne impedisce una legittima adozione.
Le regole
vanno rispettate, è venuto meno il sistema “ si è sempre fatto così”.
Il Sindaco
Troiano, sollecitato dal consiglio comunale, dopo l’intervento del consigliere
Assi, che aveva sollevato alcune perplessità sulla legittimità della delibera,
è intervento manifestando la sua motivazione politica in questi termini: "…. una delibera in questo modo
è stato fatta anche in passato .... ).
Il
Segretario Comunale, organo di salvaguardia delle legittimità tecnico legale
dell’attività dell’ Amministrazione Troiano, chiamato in causa dai consiglieri comunali per
sentire il giusto supporto si sono sentiti rispondere: " si è sempre fatto così".
Brugherio è
ripartita….., con il “ si è sempre fatto
così”, se ne vedono i risultati, già solo facendo un giro in questi giorni,
nelle foreste “ dei nostri parchi, giardini e aiuole “
Il “si è sempre fatto così”, è uno dei "principi
danno-contabili......." che
hanno portato i bilanci dei comuni a costituire negli anni, circa
l'85% del debito pubblico italiano, e a nascondere una valanga di debiti.
Ci si
dimentica, che la nostra appartenenza alla grande Europa, ci ha portato ad
introdurre dal 1° gennaio 2015 un nuovo sistema contabile per gli enti
pubblici, forse migliore o peggiore, lo scopriremo.., di certo oggi abbiamo principi
e norme chiare e vincolanti, e per quelli che, ancora oggi si lamentano, la
risposta va ricercata in una sola parola “ per
tempo” ( le norme e le regole portano la data del 2011) è finita l’epoca
dei rinvii.
Uno dei
principi cardine delle nuove regole, ( tanto caro all'Assessore Maino) è la
programmazione; dopo ben 149 giorni trascorsi dal 1° gennaio 2015, di programmazione
non se ne vede neppure l'ombra. Nei
banchi di alcuni consiglieri di
maggioranza, circola la voce, opportunamente diffusa ad arte, che la
responsabilità del ritardo nella redazione del Bilancio di Previsione 2015 è tutta imputabile al Governo. Come
sempre la colpa è del Governo (amico o nemico) in questo caso nemico, che nel
2013/2014 aveva già stabilito le regole sui trasferimenti ai comuni; e nulla
vale oggi dire che il Governo è in ritardo. Se non pochi comuni hanno già approvato il Bilancio preventivo 2015 ( alcuni anche
nei termini del 31.12.2014) una ragione ci sarà…si sono mossi per tempo ?
Un contributo:
8.
Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria
8.1 Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della
gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste
dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio,
nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel
bilancio di previsione 2014-2016.
8.2 Per gli enti locali che non
approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze.
Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per
periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione
all’esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio
di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell’approvazione da parte
del Consiglio regionale.
8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in
cui:
1)
il bilancio
di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non
sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le
regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
2)
il bilancio
di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;
3)
nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio
provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante
dall’esercizio precedente.
8.4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al
pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della
sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese
correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo
quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio
gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica
disciplina di settore.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste
nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o
incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
8.6 La gestione in dodicesimi
dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della
spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione
all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in
quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni
cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e
reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.
Pertanto,
nel corso dell’esercizio provvisorio:
a)
sono impegnate nel limite dei dodicesimi le
spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b)
sono
impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente
regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate
frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni
senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con
imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.
8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento
agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce
“di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei
dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati
all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi.
8.9 In caso di esercizio provvisorio
o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere
l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la
gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza
dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce
l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di
stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo
pluriennale vincolato.
Gli importi della voce “già
impegnato” possono essere aggiornate.
8.10 Considerato che il
riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui
all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario
dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto.
In tal caso, la variazione di
bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera
di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10,
comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento
ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del
presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del
riaccertamento dei residui.
8.11 Nel corso dell’esercizio
provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a
termini o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per
l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di
revisione contabile la Giunta
delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che
dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con
delibera di giunta, le variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all’interno dell’ente.
8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel
rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso
dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo
per fronteggiare obbligazioni derivanti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente
previsti dalla legge (quali, ad esempio,
le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa
corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a
termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite
massimo di accantonamento al fondo di riserva
è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso
dell’esercizio provvisorio.
8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono
gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le
regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente.
Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio
provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione
approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini
dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge, la Giunta
provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e
macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o
altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei
macroaggregati e capitoli.
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a)
per quanto
riguarda le spese, effettuare variazioni agli
stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei
programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche
prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b)
per quanto
riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza
delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della
medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In
assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere
istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di
tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di
entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile
istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera
consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di
bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura
autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è
possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.
Tali variazioni:
Ø sono effettuate nel rispetto delle procedure previste
per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
Ø possono essere effettuate anche con riferimento alle
previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se
necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della
competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono
l’assunzione di impegni esigibili
nell’esercizio successivo.
8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio
previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno
precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno
successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per
il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa
riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al
presente decreto.
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