TIA: RIDUZIONE PER AUTOSMALTI MENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI NON SUBOR DINATA AD AUTORIZZAZ IONE



Con  sentenza n. 4978 del 19 settembre 2014 il TAR Napoli ha affermato che la riduzione della TIA per  autosmaltimento dei rifiuti speciali assimilati non può essere subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione

Nella circostanza il TAR ha annullato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la  gestione dei rifiuti urbani (TIA1), nella parte in cui subordinava la riduzione proporzionale della tariffa  all’autorizzazione del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento dei rifiuti assimilati.
La controversia nasce dal silenzio rifiuto del comune in ordine all’istanza di riduzione della TIA per gli  anni 2011 e 2012, presentata da un concessionario di aree demaniali marittime nel 2013. In un primo  giudizio il TAR Napoli accoglie il ricorso limitatamente all’obbligo per il comune di pronunciarsi in ordine  all’istanza, senza quindi entrare nel merito della fondatezza della stessa. Nel secondo giudizio il TAR  accoglie il ricorso annullando la disposizione regolamentare suddetta.
In particolare il Comune respingeva l’istanza di riduzione della tariffa perché alla ricorrente non risultava  rilasciata l’autorizzazione all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati prescritta dal regolamento per  l’applicazione della TIA. Disposizione regolamentare che la ricorrente ritiene illegittima per contrasto con  l’art. 49, comma 14, del d.lghs. n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), il quale non prevede alcuna preventiva  autorizzazione ma piuttosto ricollegherebbe la possibilità di ottenere la riduzione della tariffa “alla sola  dimostrazione di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che  effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Il TAR ritiene  fondata la censura della ricorrente evidenziando che la materia tributaria è sottoposta a riserva relativa di legge ex art. 23 della Costituzione e che la disciplina legislativa susseguitasi nel tempo  ha sempre assegnato alle amministrazioni comunali compiti di individuazione dei costi da coprire e di  determinazione della misura del prelievo (anche in ragione delle diverse tipologie di utenza), astenendosi però dal conferire loro il potere di incidere sui presupposti per l’imposizione o sui requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali di legge.
In particolare, i requisiti per scontare la riduzione proporzionale della TIA, in ragione  dell’autosmaltimento dei rifiuti assimilati, sono tutti fissati nell’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi  - avente peraltro  contenuto analogo al successivo art. 238, comma 10, del codice dell’ambiente - e tra di  essi non figura la preventiva autorizzazione del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento.
Pertanto, il Comune ha sicuramente travalicato il proprio ambito di competenze nel prescrivere, come ulteriore requisito per il conseguimento della misura agevolativa in aggiunta alla dimostrazione dell’avvenuto avvio dell’attività di recupero, il rilascio di un provvedimento autorizzatorio che la normativa  nazionale non contempla.
Interessante anche la conclusione del TAR Napoli in ordine alla tempestività dell’istanza tesa ad ottenere la riduzione, presentata nel 2013, rispetto ad annualità precedenti (2011 e 2012).
sentenza n. 4978 del 19 settembre 2014
il
TAR Napoli
ha affermato che la riduzione della TIA per
autosmaltimento dei rifiuti speciali assimilati non può essere subordinata al rilascio di u
na preventiva
autorizzazione.
Nella circostanza il TAR ha annullato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani (TIA1), nella parte in cui subordinava la riduzione proporzionale della tariffa
all’autorizzazi
one del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento dei rifiuti assimilati.
La controversia nasce dal silenzio rifiuto del comune in ordine all’istanza di riduzione della TIA per gli
anni 2011 e 2012, presentata da un concessionario di aree demaniali
marittime nel 2013. In un primo
giudizio il TAR Napoli accoglie il ricorso limitatamente all’obbligo per il comune di pronunciarsi in ordine
all’istanza, senza quindi entrare nel merito della fondatezza della stessa. Nel secondo giudizio il TAR
accoglie il
ricorso annullando la disposizione regolamentare suddetta.
In particolare il Comune respingeva l’istanza di riduzione della tariffa perché alla ricorrente non risultava
rilasciata l’autorizzazione all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati prescritta dal
regolamento per
l’applicazione della TIA. Disposizione regolamentare che la ricorrente ritiene illegittima per contrasto con
l’art. 49, comma 14, del d.lghs. n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), il quale non prevede alcuna preventiva
autorizzazione ma piuttos
to ricollegherebbe la possibilità di ottenere la riduzione della tariffa “alla sola
dimostrazione di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Commenti

Post popolari in questo blog

FIDEIUSSIONE SWIM PLANET - ERANO STATI AVVERTITI

COOPERATIVA DI ABITANTI 25 APRILE –LA CASA DEL POPOLO

COOPERATIVE NEL CICLONE - «Stanno dicendo solo falsità »