TIA: RIDUZIONE PER AUTOSMALTI MENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI NON SUBOR DINATA AD AUTORIZZAZ IONE
Con sentenza n. 4978 del 19 settembre 2014 il TAR
Napoli ha affermato che la riduzione della TIA per autosmaltimento dei rifiuti speciali
assimilati non può essere subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione.
Nella
circostanza il TAR ha annullato il regolamento comunale per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani (TIA1), nella parte in cui subordinava la riduzione
proporzionale della tariffa all’autorizzazione
del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento dei rifiuti assimilati.
La
controversia nasce dal silenzio rifiuto del comune in ordine all’istanza di
riduzione della TIA per gli anni 2011 e
2012, presentata da un concessionario di aree demaniali marittime nel 2013. In
un primo giudizio il TAR Napoli accoglie
il ricorso limitatamente all’obbligo per il comune di pronunciarsi in ordine all’istanza, senza quindi entrare nel merito
della fondatezza della stessa. Nel secondo giudizio il TAR accoglie il ricorso annullando la disposizione
regolamentare suddetta.
In
particolare il Comune respingeva l’istanza di riduzione della tariffa perché alla
ricorrente non risultava rilasciata
l’autorizzazione all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati prescritta dal regolamento
per l’applicazione della TIA.
Disposizione regolamentare che la ricorrente ritiene illegittima per contrasto
con l’art. 49, comma 14, del d.lghs. n.
22/97 (c.d. decreto Ronchi), il quale non prevede alcuna preventiva autorizzazione ma piuttosto ricollegherebbe la
possibilità di ottenere la riduzione della tariffa “alla sola dimostrazione di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi”.
Il TAR
ritiene fondata la censura della
ricorrente evidenziando che la materia tributaria è sottoposta a riserva relativa di legge ex art. 23 della
Costituzione e che la disciplina legislativa susseguitasi nel tempo ha sempre assegnato alle amministrazioni
comunali compiti di individuazione dei costi da coprire e di determinazione della misura del prelievo
(anche in ragione delle diverse tipologie di utenza), astenendosi però dal
conferire loro il potere di incidere sui presupposti per l’imposizione o sui
requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali di legge.
In
particolare, i requisiti per scontare la riduzione proporzionale della TIA, in ragione
dell’autosmaltimento dei rifiuti
assimilati, sono tutti fissati nell’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi - avente peraltro contenuto analogo al successivo art. 238,
comma 10, del codice dell’ambiente - e tra di essi non figura la preventiva autorizzazione
del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento.
Pertanto, il
Comune ha sicuramente travalicato il proprio ambito di competenze nel
prescrivere, come ulteriore requisito per il conseguimento della misura
agevolativa in aggiunta alla dimostrazione dell’avvenuto avvio dell’attività di
recupero, il rilascio di un provvedimento autorizzatorio che la normativa nazionale non contempla.
Interessante
anche la conclusione del TAR Napoli in ordine alla tempestività dell’istanza
tesa ad ottenere la riduzione, presentata nel 2013, rispetto ad annualità
precedenti (2011 e 2012).
sentenza n. 4978 del 19 settembre 2014
il
TAR Napoli
ha affermato che la riduzione della TIA per
autosmaltimento dei rifiuti speciali assimilati non può essere subordinata al rilascio di u
na preventiva
autorizzazione.
Nella circostanza il TAR ha annullato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani (TIA1), nella parte in cui subordinava la riduzione proporzionale della tariffa
all’autorizzazi
one del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento dei rifiuti assimilati.
La controversia nasce dal silenzio rifiuto del comune in ordine all’istanza di riduzione della TIA per gli
anni 2011 e 2012, presentata da un concessionario di aree demaniali
marittime nel 2013. In un primo
giudizio il TAR Napoli accoglie il ricorso limitatamente all’obbligo per il comune di pronunciarsi in ordine
all’istanza, senza quindi entrare nel merito della fondatezza della stessa. Nel secondo giudizio il TAR
accoglie il
ricorso annullando la disposizione regolamentare suddetta.
In particolare il Comune respingeva l’istanza di riduzione della tariffa perché alla ricorrente non risultava
rilasciata l’autorizzazione all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati prescritta dal
regolamento per
l’applicazione della TIA. Disposizione regolamentare che la ricorrente ritiene illegittima per contrasto con
l’art. 49, comma 14, del d.lghs. n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), il quale non prevede alcuna preventiva
autorizzazione ma piuttos
to ricollegherebbe la possibilità di ottenere la riduzione della tariffa “alla sola
dimostrazione di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
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