CORTE DEI CONTI LOMBARDA - TIRATINE DI ORECCHIE ALL'AMMINISTRAZIONE TROIANO








Lombardia/72/2014/PAR
CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA



QUESITO

Il Comune di Brugherio (MB), con lettera del 10/01/2014 riferisce che in passato ha escluso dalle spese per il personale quelle “sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici”.
Nell’anno 2014 è prevista la cessazione del comando di tali dipendenti del Comune presso altri Enti e, pertanto, il Comune stesso ritiene che non sarà più possibile escludere le spese di tali dipendenti.
Dopo aver precisato che tale inclusione comunque “assicurerebbe il rispetto del limite di spesa rispetto all’anno precedente per tutti gli anni a partire dal 2011 e compreso il 2014”, il Comune chiede “se il limite della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, viene rispettato, posta l’invarianza complessiva della spesa del personale anche con il rientro del personale per cessato comando, senza la spesa da escludere del personale rientrato dal comando. 



MERITO

A parte ogni considerazione circa l’utilità ed il senso del quesito posto dal Comune di Brugherio, visto che lo stesso ritiene, sulla base di dati che questa Sezione non conosce, che verrebbe comunque rispettato il “limite di spesa rispetto all’anno precedente per tutti gli anni a partire dal 2011 e compreso il 2014”, a questa Sezione non rimane che ribadire quanto è previsto dalla legislazione vigente, facendo riferimento ai propri precedenti pareri n. 342/2012 e n. 511/2012, che qui si intendono interamente riportati. L’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 così si esprime: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Il parere n. 511/2012 commenta in modo organico e ineccepibile il suddetto comma.
In questa sede si ritiene di dover sottolineare in modo particolare l’affermazione secondo la quale “il Comune non potrà che far riferimento alle spese per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili“.
Questo principio era stato in precedenza affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2010.

PQM


Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

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