CORTE DEI CONTI LOMBARDA - TIRATINE DI ORECCHIE ALL'AMMINISTRAZIONE TROIANO
Lombardia/72/2014/PAR
CORTE
DEI CONTI IN SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
QUESITO
Il Comune di Brugherio
(MB), con lettera del 10/01/2014 riferisce che in passato ha escluso dalle
spese per il personale quelle “sostenute per il personale comandato presso
altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni
utilizzatrici”.
Nell’anno 2014
è prevista la cessazione del comando di tali dipendenti del Comune presso altri
Enti e, pertanto, il Comune stesso ritiene che non sarà più possibile escludere
le spese di tali dipendenti.
Dopo aver
precisato che tale inclusione comunque “assicurerebbe il rispetto del limite di
spesa rispetto all’anno precedente per tutti gli anni a partire dal 2011 e
compreso il 2014”, il Comune chiede “se il limite della spesa del personale di
cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, viene rispettato, posta
l’invarianza complessiva della spesa del personale anche con il rientro del
personale per cessato comando, senza la spesa da escludere del personale
rientrato dal comando.
MERITO
A parte ogni considerazione circa l’utilità ed il senso del
quesito posto dal Comune di Brugherio, visto che lo stesso ritiene, sulla base
di dati che questa Sezione non conosce, che verrebbe comunque rispettato il
“limite di spesa rispetto all’anno precedente per tutti gli anni a partire dal
2011 e compreso il 2014”, a questa Sezione non rimane che ribadire quanto è
previsto dalla legislazione vigente, facendo riferimento ai propri precedenti
pareri n. 342/2012 e n. 511/2012, che qui si intendono interamente riportati.
L’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 così si esprime: “Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento
della spesa per il lavoro flessibile;
b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali”.
Il parere n. 511/2012 commenta in modo organico e ineccepibile il
suddetto comma.
In questa sede si ritiene di dover sottolineare in modo
particolare l’affermazione secondo la quale “il Comune non potrà che far
riferimento alle spese per il personale dell’anno precedente, in modo
tale da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in
anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione
dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili“.
Questo principio era stato in precedenza affermato dalla Sezione
Autonomie con la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2010.
PQM
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