Le indicazioni della Corte dei conti sul d.l. 18/2020 per gli enti locali
fonte Bilancio e contabilità -V. Giannotti 26/3/2020
Le Sezioni Unite della Corte dei conti hanno pubblicato una memoria sul decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Qui di seguito quelle di interesse per gli enti locali.
Erogazioni liberali
Precisa il Collegio contabile come tra e misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, è prevista all’art. 66 una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in favore “degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute”.Primi interventi per gli enti locali
Tra le ulteriori misure per l’emergenza sanitaria sono stati previsti alcuni primi interventi a favore degli enti territoriali. Si è ravvisata, innanzitutto, l’oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze: pertanto, all’art. 107, si dispone il rinvio delle scadenze contabili con riferimento ai bilanci di previsione 2020 e al rendiconto della gestione 2019 secondo il seguente schema riepilogativo:Bilancio d’esercizio/rendiconto 2019 | Enti/organismi pubblici diversi dalle società | 30 giugno 2020 |
Enti /organismi pubblici vigilati | 30 settembre 2020 | |
Enti e loro organismi strumentali | 31 maggio 2020 | |
Regioni e PPAA | 31 maggio 2020 – giunta regionale 30 settembre 2020 – consiglio | |
Gestione sanitaria accentrata | 30 giugno 2020 – giunta regionale | |
Aziende sanitarie e altri enti sanitari | 30 giugno 2020 – giunta regionale | |
Bilancio di previsione 2020 | Enti locali | 31 maggio 2020 |
Regioni / enti gestione sanitaria | 31 maggio 2020 | |
Bilancio consolidato | SSR | 31 luglio 2020 – giunta regionale |
Con l’art. 109 si riconosce, invece, agli Enti locali la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza sanitaria, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; così come è data facoltà di utilizzare per le stesse finalità i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L’effetto della misura sull’avanzo libero sarà più o meno ampio in funzione della situazione finanziaria di ciascun ente: complessivamente i margini sembrano stretti, considerando che nel 2018 solo gli enti di area vasta hanno prodotto, al netto di tutti gli accantonamenti, vincoli e quote destinate, un avanzo (circa 710 milioni), mentre Regioni e Comuni hanno registrato disavanzi decisamente importanti (-35,6 miliardi le prime e -3,2 miliardi i secondi). Di maggiore impatto potrà essere, invece, il rinvio del rimborso di quote di capitale di mutui previsto dagli artt. 111 e 112 del decreto. Il risparmio derivante dal mancato rimborso dei mutui potrà essere utilizzato per interventi di rilancio economico: si tratta complessivamente di 611,8 milioni di risorse, di cui 338,9 per le RSO e 272,9 per i Comuni. La misura comporta una maggiore spesa per interessi passivi di 4,3 milioni per le Regioni e di 3,6 milioni per gli Enti locali.
La relazione tecnica quantifica oneri in termini di indebitamento netto (272,9 milioni) solo per gli Enti locali, mentre la misura con riferimento alle Regioni non produrrebbe effetti su tale saldo in considerazione della vigenza, per queste ultime, del saldo di cui all’art. 1, comma 466 della legge 232/2016 (saldo di finanza pubblica). La norma quindi ha un effetto ben diverso per i due settori: per gli enti locali, la minore spesa per rimborso della quota capitale dei mutui potrà essere pienamente impiegata per le necessità legate all’emergenza sanitaria; per le Regioni, invece, il risparmio sulle quote capitali da rimborsare potrà essere utilizzato per spesa finale solo nei limiti in cui ciascun ente abbia spazio proprio o acquisito nell’ambito del saldo di cui all’art. 1, comma 466 della legge 232/2016, diventando spesa rilevante ai fini dello stesso. Questo aspetto potrebbe limitare l’utilizzo delle risorse risparmiate sul rimborso dei prestiti, indebolendo l’efficacia della misura stessa. Inoltre, va considerato che, a livello centrale, le spese che saranno sostenute per fronteggiare l’emergenza Covid-19 verranno escluse dai vincoli europei.
Si prevede, altresì, un fondo di 70 milioni da destinare a Province, Città metropolitane e Comuni (65 milioni) per la sanificazione degli ambienti, che verrà ripartito dal Ministero dell’interno in base a criteri legati alla popolazione e al numero dei contagi accertati.
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