La Trasparenza nella Giunta Troiano, si predica bene ma si razzola male.....



Milano, 01/08/2018
Prot. n. 0007047 CP
3.1.5.1/95     201801266
(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

Dott.ssa Nunzia Francesca TAVELLA
Segretario Generale
COMUNE DI BRUGHERIO
Piazza Cesare Battisti n. 1
20861 BRUGHERIO (MB)
protocollo.brugherio@legalmail.it

Dott. Saverio VALVANO
Dirigente
Settore Servizi Finanziari
COMUNE DI BRUGHERIO
Piazza Cesare Battisti n. 1
20861 BRUGHERIO (MB)
protocollo.brugherio@legalmail.it
e p.c.
Sig. Massimo PIROLA
Via Manzoni n. 31
20861 BRUGHERIO (MB)
massimopirola@legalmail.it

OGGETTO: Accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. 33/13. Sig. PIROLA Massimo/Comune di Brugherio.
Diniego.



Considerato che il Sig. Massimo Pirola ha presentato istanza di accesso civico al Comune di Brugherio in data 28 aprile 2018 e che la richiesta aveva ad oggetto gli allegati alla determina n. 957/2017.
Considerato, inoltre, che dagli atti risulta che la predetta istanza di accesso civico non è stata accolta, neanche in sede di riesame del Responsabile della Trasparenza.
Considerato, infine, che il Sig. Pirola ha presentato ricorso al Difensore regionale così come previsto dall'art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Vista la vigente normativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa, di seguito sintetizzata.
Innanzitutto, l’accesso civico generalizzato è uno strumento della trasparenza amministrativa, ulteriore rispetto all’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e aggiuntivo rispetto agli obblighi di pubblicazione (accesso civico “semplice”), di cui agli artt. 12 e ss, del d. lgs 33/2013: per proporre una istanza di accesso civico generalizzato, al contrario di quanto avviene con l’accesso documentale, non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva, l’accesso è garantito a “chiunque” e quindi il richiedente non deve dimostrare, nell’istanza che inoltra all’amministrazione, alcuna relazione qualificata con i documenti e i dati che intende conoscere. Inoltre, non è necessario esternare alcuna motivazione sul perché si intende conoscere la documentazione richiesta.
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, inoltre, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
In secondo luogo, la normativa dispone che la regola della “generale accessibilità” sia temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Dalla lettura dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni, assolute o relative.
Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso generalizzato.
Concretamente, il legislatore rinvia quindi ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
L’amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis – viene pregiudicato.
Infine, l'Ufficio coinvolto, dispongono le linee guide ANAC, può differire o rispondere negativamente ad una richiesta di accesso generalizzato che risulti essere vaga e/o "massiva" comportando carichi di lavoro troppo gravosi per il personale rendendo, quindi, la richiesta manifestamente irragionevole. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione.
Entrando nel merito della questione, dalla istanza del Sig. Pirola, pare chiaro che lo stesso abbia chiesto copia degli allegati alla determina pubblicata o, in subordine, qualora previsto dalla legge, la loro pubblicazione.
Nella riposta del Responsabile della Trasparenza, mentre si chiarisce il fatto che gli allegati richiesti non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione, sostanzialmente si nega l'accesso agli stessi dimenticando la figura giuridica del citato “accesso civico generalizzato” e invitando l'istante a fare istanza di accesso ex l. 241/90 se in possesso dei requisiti prevista dalla norma.
Per quanto sopra scritto, il Difensore regionale, valuta la motivazioni del diniego non conforme alla normativa di settore e invita l'Amministrazione a predisporre una risposta adeguatamente motivata, in particolare indicando quali sono gli interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni contenute negli allegati alla Determina n. 957/2017.
In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

  Carlo Lio
Difensore regionale della Lombardia


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