Altro che parere dei revisori caro Sindaco...
Lombardia/78/2018/PAR
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA
composta
dai magistrati:
dott.ssa Simonetta Rosa Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott. Giampiero Gallo Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott. Donato Centrone Primo Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari Primo
Referendario
dott. Giovanni Guida Primo
Referendario
nell’adunanza
in camera di consiglio del 6 marzo 2018 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la nota del 23 febbraio
2018, con la quale il Sindaco del Comune di Capizzone (BG) ha rivolto alla
Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza con la quale
il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare
sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;
Udito il relatore dott. Donato
Centrone;
PREMESSO
Il Sindaco del Comune di Capizzone
ha posto alla Sezione una richiesta di parere inerente alle limitazioni poste
agli enti locali all’acquisizione di immobili. Ricorda, in proposito, che il
Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 20 marzo 2001, aveva approvato
una convenzione per l'uso di un'area di proprietà ecclesiastica finalizzata
alla realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico. In data 10 febbraio
2004, la Giunta municipale pro tempore
aveva approvato il progetto definitivo, per una spesa complessiva di euro
180.750 (finanziata con mutuo della Cassa depositi e prestiti). Con note del 20
agosto 2016 e del 15 novembre 2016, la Parrocchia proprietaria ha comunicato la
volontà di cedere il terreno oggetto di realizzazione del nuovo parcheggio e il
14 dicembre 2017 il Parroco, sentito il Consiglio pastorale affari generali, ha
confermato la disponibilità alla cessione delle aree ad un prezzo di mercato
pari a 10 euro a metro quadro. Sulla base di quanto esposto, il Sindaco del
Comune chiede un parere circa la possibilità di acquisto delle aree in oggetto,
previa acquisizione di idonea perizia tecnica che ne quantifichi il reale
valore di mercato.
OMISS
MERITO
Il Comune di Capizzone
chiede lumi sulla portata applicativa dall’art.
12 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011,
come novellato dal citato art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, gli enti territoriali possano effettuare operazioni di
acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate l'indispensabilità e
l’indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento.
La disposizione in
commento è stata varie volte scrutinata dalla Sezione (cfr., per esempio, deliberazioni,
n. 97/2014/PAR, n. 299/2014/PAR e n. 21/2015/PAR e n. 310/2015/PAR). Nelle
richiamate occasioni è stato chiarito come, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a
differenza di quanto disposto per il 2013, gli enti locali possano effettuare
operazioni di acquisto di beni immobili, sia pure nei limiti e con le modalità
previste dal comma 1-ter del citato
art. 12 del decreto legge n. 98 del 2011. Non è più vigente, invece, la norma
preclusiva che, nel solo esercizio 2013, ha vietato agli enti territoriali l’acquisto
di beni immobili (contenuta nel comma 1-quater
dell’indicato art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011).
La vigente formulazione
del comma 1-ter in esame, quale
risultante, da ultimo, dalle integrazioni apportate dall'art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017,
convertito dalla legge n. 96 del 2017, dispone,
infatti, che “a decorrere dal 1°. gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano
comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate
dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo
non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di
immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione
europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli
immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del
demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva
notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel
sito internet istituzionale dell'ente”
Pertanto, dal 2014, al
regime di divieto, è stata sostituita una disciplina che consente le operazioni
di acquisto di beni immobili, ma solo in caso di comprovata indispensabilità ed
indilazionabilità (salvo specifiche eccezioni), presupposti necessariamente
oggetto di esplicitazione nella motivazione del provvedimento che l’amministrazione
deve adottare (in termini, SRC Piemonte, deliberazione n. 240/2017/PAR).
La fattispecie
prospettata dal Comune istante rientra nell’ambito applicativo della
disposizione limitativa. La Sezione ha chiarito, già dalla deliberazione n.
164/2013/PAR, che elemento discretivo per l’applicabilità della descritta
disciplina è dato dalla presenza di un contratto in cui “l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto
giuridico, determini comunque un esborso finanziario a carico del soggetto
pubblico”. In aderenza, la Sezione regionale per il Veneto, con
deliberazione n. 148/2013/PAR, ha ritenuto
che “la formulazione della norma
disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di
acquisto, e quindi, ai soli acquisti a titolo derivativo iure privatorum”
(in tal senso si è pronunciata, altresì, la Sezione regionale per la Puglia,
con deliberazione n. 89/2013/PAR). Allo stesso modo la Sezione regionale per le
Marche, nella deliberazione n. 7/2013/PAR, ha sottolineato come, dal punto di
vista civilistico, l’acquisto di un immobile a titolo oneroso si richiama
senz’altro allo schema tipico della compravendita, la quale risulta
esplicitamente coinvolta nel divieto. Peraltro, l’effetto traslativo del
diritto di proprietà su beni immobili si realizza anche attraverso altri contratti
(come, a titolo esemplificativo, il conferimento in società, la donazione, la
transazione, i contratti ad effetti reali, anche atipici). Argomentazioni
simili si ritrovano nella deliberazione della Sezione Toscana n. 125/2013/PAR.
In successive deliberazioni
è stata sottolineata anche la natura eccezionale della norma in esame,
introducente un limite alla capacità di agire degli enti territoriali, come
tale non suscettibile di estensione oltre i casi da essa considerati (art. 14
delle disposizioni preliminari al codice civile), considerazione che trova
supporto in presenza di una rinnovata disciplina che, dal 2014, non vieta più
l’acquisto di immobili, ma lo sottopone soltanto a limitazioni (può farsi
rinvio alle deliberazioni della Sezione n. 97/2014/PAR, n. 299/2014/PAR e n.
21/2015/PAR). In queste occasioni la Sezione ha avuto modo di escludere la
soggezione alla disciplina limitativa nel caso di acquisizione al patrimonio
comunale di opere di urbanizzazione a scomputo (posto che l’acquisizione avviene
a seguito di un contratto assimilato all’appalto di lavori pubblici, non ad una
compravendita, cfr. deliberazioni n. 21/2015/PAR e n. 257/2016/PAR). Nella
deliberazione n. 97/2014/PAR, la Sezione è giunta a conclusioni simili per
quanto riguarda l’acquisto di immobili effetto di un procedimento di
espropriazione per pubblica utilità (in termini, i pareri della Sezione regionale
per il Veneto n. 148/2013/PAR e della Sezione regionale per la Puglia n.
89/2013/PAR). Infine, i predetti canoni ermeneutici sono stati applicati dalla
Sezione per escludere la riconducibilità alla disciplina limitativa all’acquisizione
di immobili aventi titolo nel contratto di permuta (SRC Lombardia, deliberazione
n. 97/2014/PAR) e, nella ricorrenza di predeterminati presupposti, di
transazione (SRC Lombardia, deliberazione n. 310/2015/PAR).
In conclusione, ai fini della valutazione dei
requisiti della “indispensabilità e indilazionabilità” dell’acquisizione di un immobile, risulta necessario che il provvedimento
di autorizzazione espliciti puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla
base dell’acquisto al patrimonio comunale, evidenziando in particolare i
vantaggi, anche economici, derivanti da tale opzione (a tal fine ulteriori
indicazioni di carattere generale, anche se non direttamente applicabili agli
enti locali, possono essere tratte dal Decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze 14 febbraio 2014, emanato in aderenza all’art. 12, comma 1-bis, del d.l. n. 98 del 2011, dal cui
ambito applicativo sono espressamente esclusi gli enti territoriali, nonché
dalla Circolare MEF-RGS n. 19 del 23 giugno 2014).
PQM
la scrivente Sezione regionale di controllo ribadisce,
facendo seguito a precedenti pareri, che un ente locale, per procedere
all’acquisizione di beni immobili, deve dimostrare nel provvedimento di
autorizzazione, salvo che ricorrano una delle eccezioni previste dalla norma,
l’esistenza dei requisiti di “indispensabilità
e indilazionabilità”, richiesti dall’art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del
2011, esplicitando puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla base
dell’acquisto al patrimonio comunale ed evidenziando i vantaggi, anche
economici, derivanti da tale opzione.
Il magistrato relatore
(Donato Centrone)
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Il Presidente
(Simonetta Rosa)
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Depositata in segreteria
il
9 MARZO 2018
Il Direttore della segreteria
(Daniela Parisini)
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