Incarichi tecnico-professionali ai politici: vietati i compensi

GIURISPRUDENZA
a cura dell'Avv. Francesca Palazzi

Enti Locali – incarichi professionali per prestazioni di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione – conferimento a titolari di cariche elettive – possibilità di erogare compensi – va esclusa
La Corte dei Conti (Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna), con il parere 149/2015, risponde al quesito con il quale un Comune chiede se, in base al disposto dell’art.5, comma 5, d.l. 78/2010, come convertito nella l.122/2010, sia possibile erogare compensi a soggetti che rivestono cariche elettive, nel caso in cui svolgano incarichi professionali per prestazioni di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione. La Corte osserva che la norma in questione esclude la possibilità di remunerazioni nei confronti dei titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, potendosi dar corso esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Il dispositivo del comma 5 persegue una duplice finalità di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni e al tempo stesso di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questi obiettivi, a parere della Sezione, è, per ragioni di opportunità, un disincentivo sia ai rappresentanti dei cittadini ad assumere incarichi ulteriori rispetto a quello cui sono stati eletti, sia alle pubbliche amministrazioni a indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l’amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall’ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta.
Conferimento di incarichi professionali a titolari di cariche elettive
L’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 persegue una duplice finalità di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni di cui all’elenco predisposto ed aggiornato annualmente dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 3 l.196/2009, e al tempo stesso di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. Corollario di questi obiettivi è, per ragioni di opportunità, un disincentivo sia ai rappresentanti dei cittadini ad assumere incarichi ulteriori rispetto a quello cui sono stati eletti, sia alle pubbliche amministrazioni a indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l’amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall’ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta. La norma, infatti, dopo aver richiamato il regime delle incompatibilità vigente, non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi. Il titolare della carica elettiva e le pubbliche amministrazioni, dunque, devono essere consapevoli della tendenziale gratuità dell’incarico cui tale persona venga chiamata dalle amministrazioni stesse. La precisazione contenuta nella norma “qualsiasi incarico conferito” non consente di operare distinzioni circa la natura dell’incarico medesimo. La circostanza che, nel caso prospettato, si tratti di un incarico di natura squisitamente tecnica, non si ritiene possa costituire il fondamento per un orientamento diverso rispetto a quello conseguente all’interpretazione letterale del dispositivo.

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