Fondazione Piseri - Amministrazione Comunale e illegittimità dei compensi erogati agli organi di gestione
Solo in Comune di Brugherio non si interroga ( nonostante le avvertenze e le indicazioni, fatte in sede di approvazione dei vari Bilanci comunali, dal consigliere di minoranza Assi), sulle leggittimità dei compensi agli amministratori degli enti finanziati dal Comune quali ( CENTRO OLIMPIA - AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI BRUGHERIO- FONDAZIONE PISERI.)
Centinai di miglia di euro pagati, violando le leggi dello stato, togliendo importanti risorse dalla scuola dai servizi sociali e dai trasporti
Dovè il sistema di controllo interno che deve far rispettare la legalità dell'attività degli uffici ?
Dove sono i Revisori dei conti del Comune di Brugherio, quali garanti del controllo dei conti ?
Dove sono i Revisori dei conti della Fondazione, che devono far rispettare le norme che rgolano la fondazione e le leggi italiane ( specialmente quando la fondazione pratica e favorisce attività di detrazioni fiscali improprie e illeggittime)?
Ecco i percettori:
L’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università , enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società ”.
Si riporta integralmente il testo della sentenza
Centinai di miglia di euro pagati, violando le leggi dello stato, togliendo importanti risorse dalla scuola dai servizi sociali e dai trasporti
Dovè il sistema di controllo interno che deve far rispettare la legalità dell'attività degli uffici ?
Dove sono i Revisori dei conti del Comune di Brugherio, quali garanti del controllo dei conti ?
Dove sono i Revisori dei conti della Fondazione, che devono far rispettare le norme che rgolano la fondazione e le leggi italiane ( specialmente quando la fondazione pratica e favorisce attività di detrazioni fiscali improprie e illeggittime)?
Ecco i percettori:
L’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università , enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società ”.
Si riporta integralmente il testo della sentenza
Lombardia/325/2015/PAR
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE
DEI CONTI
IN
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott.ssa Simonetta Rosa Presidente
dott. Gianluca
Braghò Primo
Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi Primo
Referendario
dott. Cristian Pettinari Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015
Visto il testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
Vista la deliberazione
delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003
e n. 1 del 17
dicembre 2004;
Visto il decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la nota del 4 agosto
2015, prot. 51217, con la quale il sindaco del comune di Pavia ha richiesto un
parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3
novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e
sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n.
131/2003;
Vista l’ordinanza con la
quale il Presidente ha convocato la
Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta
del sindaco del comune di Pavia;
Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;
PREMESSO CHE
Il sindaco del comune di Pavia,
mediante nota n. 51217 del 4 agosto 2015, ha posto un duplice quesito in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 6 comma 2 del D.L.78/2010 in
riferimento ai compensi agli amministratori della “Fondazione Teatro
Fraschini”, destinataria di un contributo annuale da parte dell’ente locale.
Nel quesito il sindaco
espone quanto segue.
La Fondazione Teatro
Fraschini, costituita nel 2007, iscritta al registro delle persone giuridiche,
senza scopo di lucro, “ha il compito di
promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, con particolare ma non
esclusivo riferimento al teatro d’opera e di prosa, alla musica ed alla danza,
mediante attività di produzione e rappresentazione di spettacoli e concerti” (art.
2 dello Statuto).
“Il comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombarda sono
fondatori di diritto della Fondazione” (art. 6) e, attraverso “i contributi annuali e pluriennali dei fondatori”
la Fondazione svolge e sostiene la propria attività avvalendosi di un Fondo di
gestione, alimentato, altresì, da “i
ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attivitÃ
strumentali ed accessorie" (art. 5).
Alla "Fondazione
Teatro Fraschini", all'atto della costituzione, è stato assegnato in
comodato d'uso l'immobile adibito a Teatro civico per il perseguimento delle
proprie finalità statutarie.
Nel corso dell'anno 2014 i
Fondatori hanno alimentato il Fondo di gestione di cui all'articolo 5 rispettivamente
per l'importo di Euro 565.000,00 (Comune di Pavia) ed Euro 1.009.373,00
(Fondazione Banca del Monte).
L'amministrazione della “Fondazione
Teatro Fraschini” è affidata a un Consiglio, allo stato composto da nove
membri, di cui il Fondatore Comune di Pavia designa la maggioranza. "Il Consiglio d'amministrazione ... è
preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione … "
(art. 11). In particolare, "il Vice Presidente
vicario ha tutte le attribuzioni e competenze riservate ... al Presidente
", che "può attribuire al Vice
Presidente vicario una delega ad esercitare in via continuativa le funzioni ad
esso riservate ...".
Dal quadro sopra evidenziato
si rileva che:
·
la partecipazione
del Fondatore - Fondazione Banca del Monte di Lombardia non può essere ritenuta
irrilevante, anche in relazione ai contenuti della richiesta del presente
parere;
·
le attività della
"Fondazione Teatro Fraschini" (ad es.: realizzazione di iniziative di
carattere artistico e musicale in Italia e all'Estero; organizzazione di eventi
programmati da altri soggetti; gestione corsi di formazione, di aggiornamento e
di specializzazione nei settore dello spettacolo teatrale etc.) vanno oltre gli
interessi pubblici in campo culturale-teatrale del comune di Pavia, sicché non
hanno il carattere di servizio pubblico in senso proprio, ma assumono una
autonoma dimensione sia spaziale che funzionale;
·
i rapporti tra
comune e Fondazione sono regolati da un atto convenzionale di durata annuale
ove sono definiti i rispettivi diritti ed obblighi e che, pertanto, la
Fondazione non può essere ricondotta ad un mero modulo organizzativo dell’ente
comune di Pavia, al pari di altre formule organizzative aventi natura
pubblicistica, finalizzato al conseguimento del circoscritto interesse generale
dello stesso.
Ciò premesso il sindaco
pone alle Sezione i seguenti quesiti:
1.
se sia comunque
applicabile alla Fondazione suddetta il principio di carattere onorifico della
partecipazione agli organi collegiali di amministrazione di cui all'articolo 6
comma 2 del DL n. 78/2010;
2.
in caso di risposta
positiva, se sia comunque possibile prevedere un compenso annuo per il Vicepresidente
vicario per un incarico inerente materie estranee alle specifiche competenze attribuite
dallo Statuto ai componenti dell' organo di amministrazione (in particolare,
per dirigere e coordinare specifiche attività legate alla programmazione ed
alla realizzazione di iniziative diverse da quelle afferenti il Teatro civico).
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA
La richiesta di parere di
cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che
le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di
contabilità pubblica”.
La funzione consultiva
delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge
131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione,
preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta,
con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva
prevista dalla normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo
all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere
dei comuni, si osserva che il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato
a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente
ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di
parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a
proporla.
Con specifico riferimento
alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra
nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina
contenuta in leggi finanziarie (art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78
convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122), incidente sulla formazione e
gestione del bilancio dell’ente.
La richiesta di parere in
esame risponde ai requisiti indicati sopra, è da ritenere ammissibile e può
essere esaminata nel merito.
MERITO
Il comune di Pavia
s’interroga e se l’esclusione di qualsivoglia compenso in favore dei componenti
degli organi collegiali degli enti finanziati, in diverse forme, dalla pubblica
amministrazione prevista dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 si estenda
anche alla “Fondazione Teatro Fraschini”.
Nel testo del quesito si
dà atto che l’ente in questione, a norma di statuto, è percettore di contributi
annuali e pluriennali da parte dell’ente locale, quantificati per l’anno 2014
in euro 565.000,00.
Preliminarmente, il Collegio
osserva che la determinazione in ordine all’esclusione del compenso agli organi
collegiali degli enti finanziati dalle casse comunali, rientra nella sfera di
discrezionalità amministrativa riservata per legge all’ente locale, che può
utilizzare i principi di diritto individuati dalla Sezione nella redazione del
presente parere.
L’art. 6 comma 2 del D.L.
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale
e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto
dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o
utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università ,
enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio,
agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali,
alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società ”.
Il comma 2-bis dell’articolo 35 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, ha fornito l’interpretazione autentica del succitato comma 2, escludendo
il carattere onorifico solo per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e
per i revisori dei conti.
La
norma in esame, che esprime un principio di coordinamento della finanza
pubblica tendente a ridurre il costo degli apparati amministrativi, impone la
gratuità di tutte le cariche assegnate all’interno degli organi collegiali
degli enti a contribuzione pubblica con la sola eccezione di talune tipologie
di organismi, nominativamente indicati ed espressamente esclusi dalla norma
medesima.
Questa
Sezione, in sede consultiva, ha già avuto modo di chiarire (Cfr. per tutti SRC
Lombardia, deliberazione n. 669/2011/PAR) che, considerata la finalità che il
legislatore si prefigge, la previsione contenuta nel comma 2 preclude di
erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori di fondazioni che
ricevono contributi pubblici (v. anche SRC Lombardia, deliberazione n. 155/2011/PAR).
A proposito della
contribuzione effettuata da parte di altri enti - in questo caso la fondazione
Banca del Monte di Lombardia - si richiama il parere della Sezione Lazio n.
151/2013/PAR, a tenore del quale si chiarisce come la normativa si applichi
indipendentemente dalla misura della partecipazione dell’ente locale, prescindendo
dalla sussistenza di una partecipazione maggioritaria; nello medesimo parere si
ribadisce il principio del carattere onorifico della partecipazione agli organi
collegiali e della titolarità di organi dei predetti enti ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, D.L. 78/2010.
Da quanto prospettato ne discende,
a fortiori, l’applicabilità delle
disposizioni in esame anche nei confronti del vicepresidente vicario, il quale
istituzionalmente è preposto a sostituire e a coadiuvare il titolare
dell’organo ed al quale non possono che essere conferite le deleghe previste
per Statuto.
P.Q.M.
nelle considerazioni che precedono è
reso il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott. Gianluca
Braghò) (Dott.ssa
Simonetta Rosa)
Depositata in Segreteria
(dott.ssa Daniela
Parisini)
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