GESTIONE FARMACIE - Società o Aziende Speciali attenzione al Patto di Stabilità
CORTE DEI CONTI SEZ.AUTONOMIE 18/2015/QMIG
: 04/06/2015
: 12/06/2015
: FALCUCCI MARIO
: Comma
2-bis dell’art.18 del d.l. 112/2008.
QMIG posta dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la
deliberazione n. 58/2015/PAR. La questione si incentra sul contrasto
interpretativo sul comma 2-bis dell’art.18 del d.l. 112/2008, che, nel
testo vigente, al primo periodo testualmente recita: “Le aziende
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi
del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale”. In luogo del più rigoroso limite
stabilito per i Comuni dall’art. 1, comma 557, della l. 296/2006, per
gli enti indicati nella riportata norma si stabilisce un più generico
richiamo al “principio di riduzione dei costi del personale”, attuato
mediante atto di indirizzo dell’ente controllante e conseguenti
provvedimenti adottati dagli enti indicati (cfr. i primi tre periodi del
comma).
Nel quarto periodo dello stesso comma, poi, si escludono dal predetto
limite “Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali
e alla persona (ex IPAB) e le farmacie”, fermo restando l'obbligo di
mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla
quantità di servizi erogati.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di
massima richiamata in premessa, pronuncia il seguente principio di
diritto:
“la disciplina di finanza pubblica dettata, dall’art. 18, comma 2-bis,
del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive
modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio
farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si
applica alla gestione in economia di farmacie comunali. I Comuni che
gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari
vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del
servizio farmaceutico.”
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